Cassazione Penale, Sentenza n. 36959/2025 del 13/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto del 29/05/2018 dopo aver autocertificato i requisiti di reddito. Nel 2018 intervenne una variazione del reddito del nucleo familiare (reddito percepito dalla madre) che determinò il superamento dei limiti previsti per il beneficio. L'imputato non comunicò la variazione entro il termine previsto dall'art. 79 d.P.R. n.115/2002 e fu ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 95 d.P.R. n.115/2002. In Cassazione ha proposto due motivi: (1) dedotta illegittimità della valutazione del reddito familiare basata sulla famiglia anagrafica, sostenendo che occorra prova di effettiva convivenza; (2) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., per negligenza, occasionalità della condotta e assenza di danno erariale (dato che il beneficio fu revocato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio secondo cui, ai fini dell'art. 76 d.P.R. n.115/2002, nel reddito complessivo dell'istante si computano i redditi delle persone che con lui convivono; non si computano i redditi dei familiari non conviventi. Tuttavia, l'affermazione della non convivenza deve essere sostenuta con specifiche argomentazioni e, se proposta in modo aspecifico senza documenti o prove, non è idonea a scalfire la motivazione dei giudici di merito che si erano basati sugli accertamenti della Guardia di Finanza. Quanto alla causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), la Corte ha ritenuto non applicabile la norma: la condotta omissiva è un reato istantaneo con effetti perduranti e il pericolo di danno erariale si è protratto fino alla revoca del beneficio (accertata nel marzo 2021), per oltre due anni e mezzo; pertanto non può considerarsi offensività tenue. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e tenuto al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
art. 95; art. 76; art. 79, comma 1, lett. d); art. 112, comma 1, lett. d); art. 114
Art. 95 punisce l'omissione della comunicazione di variazioni di reddito che incidono sui requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 76 stabilisce che nel reddito complessivo vanno computati i redditi delle persone conviventi ma non quelli dei familiari non conviventi; l'art. 79 impone l'obbligo di comunicare le variazioni rilevanti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla presentazione dell'istanza. Art. 112 e 114 disciplinano gli effetti della revoca del beneficio e il momento da cui la revoca produce effetti, rilevando la perdurante esposizione al pericolo di danno erariale fino alla revoca.
Codice penale
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e concreta della offensività del reato, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo. Nel caso di omissioni che producono un perdurante rischio per l'erario, la particolare tenuità è esclusa.
Codice di procedura penale
Consente l'imposizione, in caso di dichiarazione di inammissibilità, dell'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto sussistere colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e ha fissato la somma in Euro 3.000,00.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 4, n. 35674 del 26/06/2019; Sez. 4, n. 43527 del 04/05/2017; Sez. 4, n. 30042 del 29/05/2024; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016; Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008
Confermate le linee interpretative: la computazione dei redditi è collegata alla convivenza effettiva; se la convivenza è parziale va computata la quota proporzionale del reddito; la valutazione della tenuità richiede analisi della concreta capacità ingannatoria o del perdurante pericolo di danno.
Massime di principio
- Per le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel computo del reddito rilevano i redditi delle persone conviventi; chi invoca la non convivenza deve fornire prove o argomentazioni specifiche e documentate, non bastano asserzioni generiche.
- La mancata comunicazione di variazioni di reddito è reato istantaneo con effetti perduranti: il pericolo di danno erariale si protrae fino alla revoca del beneficio, e la durata di tale rischio incide sulla valutazione della offensività della condotta.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non si applica automaticamente per mera negligenza o occasionalità; occorre valutare complessivamente modalità, colpevolezza ed entità del danno o del pericolo concreto.
- Se la convivenza è cessata o è durata solo parte dell'anno considerato, ai fini del calcolo dei requisiti per il beneficio va computata solo la frazione di reddito corrispondente al periodo di effettiva convivenza.
- Chi ottiene un beneficio previo impegno a comunicare variazioni rilevanti è tenuto a un obbligo attivo di comunicazione: l'omessa comunicazione non può essere automaticamente qualificata come mera dimenticanza se l'interessato si era formalmente impegnato.
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