Cassazione Civile, Ordinanza n. 37237/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di stampa per il pagamento di euro 7.259,21, indicati come corrispettivo della stampa di materiale elettorale. Il destinatario del decreto ha proposto opposizione sostenendo la carenza di prova sia dell'esistenza del rapporto contrattuale sia dell'esecuzione della prestazione sia della consegna del materiale. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione valorizzando le deposizioni testimoniali della parte opposta, ritenute più credibili perché confortate da riscontri documentali. La Corte d'appello ha confermato la decisione. In cassazione il soccombente ha dedotto quattro motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. per errato assolvimento dell'onere della prova; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione delle prove; violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 132 c.p.c. e del d.m. 55/2014 per omessa motivazione sul capo spese; omesso esame di fatti decisivi, in particolare la mancata formalizzazione scritta della commissione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi e il quarto censurassero in realtà la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito, attività riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità quando sorretta da motivazione, come nel caso di specie. Il terzo motivo è stato reputato generico e non autosufficiente, perché non chiariva se la questione sulle spese fosse stata devoluta in appello e, in caso affermativo, non era stato formulato il corretto vizio di nullità della sentenza con specifica trascrizione del motivo di gravame. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
lamentata dal ricorrente come violazione dell'onere della prova; la Corte rileva però che la censura investe solo la valutazione del compendio probatorio, non un reale errore sul riparto dell'onere probatorio.
invocato per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte lo tratta come censura di merito non consentita in cassazione.
invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la valutazione probatoria spetta al giudice di merito.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente insieme all'art. 111 Cost. per lamentare omessa motivazione sul capo spese.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente insieme all'art. 24 Cost. per lamentare omessa motivazione sul capo spese.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per dedurre vizio di motivazione della sentenza d'appello sul capo spese.
art. 4, commi 1 e 5, d.m. 55/2014
richiamato per contestare la liquidazione delle spese senza distinzione per fasi.
indicato dalla Corte come corretta base del vizio da dedurre se la doglianza sulle spese era già stata devoluta in appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione dell'art. 2697 c.c. in una contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La valutazione della credibilità dei testimoni e del peso degli elementi documentali è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione non apparente.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile quando miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La censura di omessa motivazione sul capo delle spese deve essere specifica e autosufficiente, indicando se e come la questione sia stata dedotta in appello e quale vizio processuale si invochi correttamente.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per introdurre una diversa lettura delle risultanze probatorie o per lamentare genericamente la mancata formalizzazione scritta di una commissione, se la doglianza non è autosufficiente e specifica.
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