Cassazione Civile, Ordinanza n. 24631/2025 del 05/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per la realizzazione di un'opera pubblica stipulato tra un'impresa edile e un comune. Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'impresa emise due fatture il cui importo fu anticipato da una banca, dietro cessione dei relativi crediti verso la stazione appaltante. La cessione fu ritualmente comunicata al comune, ma quest'ultimo pagò comunque l'appaltatore, poi fallito o comunque insolvente. La banca, poi divenuta cessionaria tramite successione soggettiva nella gestione del credito, agì per ottenere dal comune il pagamento delle somme cedute. Il comune eccepì l'inefficacia della cessione: in primo luogo per difetto della forma solenne richiesta dall'art. 69, comma 3, r.d. n. 2440/1923; in secondo luogo per mancata adesione dell'amministrazione debitrice ai sensi degli artt. 9 e 338 della legge n. 2248/1865, all. F, richiamata come disciplina applicabile ratione temporis. Dopo un precedente giudizio di legittimità che aveva cassato la prima decisione d'appello, la Corte di rinvio ha nuovamente respinto l'impugnazione della cessionaria ritenendo applicabile l'art. 9 della legge del 1865 e quindi inefficace la cessione in assenza di adesione del comune mentre il contratto era ancora in corso. Con l'unico motivo del ricorso per cassazione la cessionaria ha denunciato violazione dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe violato il principio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione e avrebbe riesaminato una questione ormai preclusa, cioè l'applicabilità dell'art. 9 della legge del 1865; secondo la ricorrente, la precedente cassazione avrebbe imposto di considerare non applicabile quella disciplina e di ritenere invece operativa soltanto la disciplina civilistica generale della cessione del credito. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura, osservando che la questione dell'art. 9 era stata dichiarata assorbita nella prima sentenza d'appello cassata e che, in ipotesi di assorbimento improprio, la questione assorbita non è coperta da giudicato implicito né è sottratta al riesame nel giudizio di rinvio; pertanto il giudice di rinvio poteva esaminarla nuovamente. Poiché il ricorso non conteneva specifiche censure contro l'applicazione dell'art. 9 da parte della corte territoriale, esso è stato respinto. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della cessionaria. Ha ritenuto che il giudice di rinvio non avesse violato l'art. 384 c.p.c., perché la questione sull'applicabilità dell'art. 9 della legge del 1865 era stata assorbita nella prima decisione d'appello e, come tale, poteva essere riesaminata in sede di rinvio senza violare il vincolo derivante dalla precedente cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e con l'ulteriore statuizione sul contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione solo nei limiti delle questioni effettivamente decise e dei presupposti necessari della decisione cassata; le questioni assorbite possono essere riesaminate se non coperte dal giudicato interno o implicito.
Il motivo di ricorso è stato dedotto come violazione di legge, ma è stato ritenuto infondato perché la corte di rinvio non ha violato il vincolo del giudizio rescindente.
art. 69, comma 3, r.d. n. 2440/1923
Richiamato nel contesto della disciplina della cessione dei crediti verso la P.A.; la precedente cassazione aveva escluso la sua applicazione agli enti locali nel periodo considerato.
art. 9 l. n. 2248/1865, all. E
La corte di rinvio ha ritenuto applicabile tale disciplina e, in mancanza di adesione dell'amministrazione mentre il contratto era in corso, ha dichiarato inefficace la cessione.
art. 338 l. n. 2248/1865
Richiamato dal comune a sostegno della disciplina speciale invocata per contestare l'efficacia della cessione nei confronti dell'ente pubblico.
Richiamati nella precedente decisione di legittimità come disciplina generale della cessione del credito, rispetto alla quale le norme speciali sono di stretta interpretazione.
art. 115 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
Richiamato dalla precedente sentenza di legittimità come disciplina espressa, per il periodo successivo, della forma e della notificazione della cessione dei crediti da corrispettivo di appalto verso la P.A.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di giudizio di rinvio, il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione vincola il giudice di rinvio solo con riferimento alle questioni effettivamente decise e ai presupposti necessari della pronuncia cassata; le questioni dichiarate assorbite nella precedente decisione possono essere nuovamente esaminate.
- Nel caso di assorbimento improprio, la parte soccombente non ha l'onere di impugnare anche la questione assorbita: è sufficiente censurare la ratio assorbente; tuttavia, se la sentenza è cassata, la questione assorbita può essere riproposta e decisa in sede di rinvio.
- Non si forma giudicato implicito sulle questioni espressamente dichiarate assorbite quando manca una statuizione sfavorevole, anche implicita, su tali questioni.
- La violazione dell'art. 384 c.p.c. non è configurabile se il giudice di rinvio esamina una questione che, nella decisione cassata, era stata solo assorbita e non costituiva presupposto necessario della pronuncia cassata.
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