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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35887/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo alla TIA per l'anno d'imposta 2010. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese di lite per il carattere controverso della questione. In appello, la Commissione tributaria regionale ha respinto l'impugnazione del contribuente sulla regolazione delle spese, ritenendo legittima la compensazione in ragione di un presunto mutamento di orientamento giurisprudenziale che avrebbe "spiazzato" la parte vittoriosa in giudizio. In cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo, denunciando ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. motivazione apparente e violazione o falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese fosse stata motivata in modo erroneo, anche perché il richiamo al mutamento giurisprudenziale sarebbe comunque anteriore al termine rilevante per la notifica in materia di tributi locali. La resistente non si è costituita.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, alla luce dell'art. 92 c.p.c. come modificato e interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, la compensazione delle spese è consentita solo in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, sopravvenienze o situazioni di assoluta incertezza di gravità ed eccezionalità equivalente. Ha ritenuto che la CTR si sia attenuta a tale principio, valorizzando il mutamento di orientamento giurisprudenziale e la conseguente giustificabilità dell'errore della parte. Ha inoltre osservato che il motivo era anche strutturalmente censurabile per commistione non scindibile di vizi ex art. 360 c.p.c. e per difetto di autosufficienza, poiché non riportava adeguatamente i passaggi rilevanti delle sentenze richiamate né spiegava in concreto l'incidenza del preteso mutamento giurisprudenziale. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione della resistente; disposto altresì l'onere dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di legge

    La censura per violazione di legge non può essere confusamente mescolata a una doglianza di motivazione apparente nello stesso motivo, pena l'inammissibilità per commistione dei vizi.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, soltanto nelle ipotesi tipiche di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, sopravvenienze o assoluta incertezza di gravità ed eccezionalità equivalente.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    La disciplina delle spese nel processo tributario deve essere letta in coerenza con i criteri di compensazione ammessi dal codice di rito, come interpretati dalla giurisprudenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come parametro sulla regola della soccombenza nella liquidazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel regime dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese non può essere disposta in modo libero o equitativo, ma solo nei casi tipizzati dalla norma, come interpretata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.
  • Il mutamento di giurisprudenza sulle questioni dirimenti può costituire giusto motivo di compensazione delle spese quando abbia effettivamente inciso sulla prevedibilità della decisione e abbia determinato un affidamento giustificabile della parte.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere costruito in modo specifico e non promiscuo: la commistione tra violazione di legge e vizio di motivazione, se non scindibile, rende il motivo inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile o comunque infondato quando la doglianza sul mutamento giurisprudenziale non sia autosufficiente, cioè non riporti gli atti o i passaggi decisivi e non spieghi concretamente la rilevanza del preteso mutamento rispetto alla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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