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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20433/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite trae origine da una domanda proposta da un soggetto che aveva dedotto, da un lato, un accordo fiduciario per l'acquisto di immobili con apporto di somme di denaro e promessa di ritrasferimento della quota del 50%, dall'altro, un mutuo privato di lire 90.000.000 concesso al debitore originario e non restituito. Dopo il decesso dell'attore, il giudizio è stato riassunto dall'erede. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto nullo il negozio fiduciario per difetto di forma scritta, ma aveva comunque condannato i convenuti alla restituzione delle somme versate e del mutuo. In appello la decisione è stata riformata solo in parte: è stata dichiarata inammissibile la domanda restitutoria ex art. 2033 c.c. perché proposta tardivamente, ma è stato confermato il credito da mutuo nei confronti dei figli del debitore originario, ritenendo provato il titolo sulla base di missive del 1994 interpretate come accollo cumulativo/espromissione. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova del titolo del mutuo, sostenendo che non bastasse la mera consegna di denaro; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte valorizzato documenti asseritamente disconosciuti e per avere attribuito efficacia probatoria a scritture che, a dire del ricorrente, erano solo indizi o mere dichiarazioni di intenti; (3) violazione degli artt. 214 e 216 c.p.c. per l'asserita inutilizzabilità delle missive, poiché disconosciute e non sottoposte a verificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla prova del mutuo e all'utilizzabilità delle missive, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente accertato, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, l'esistenza del prestito privato e l'assunzione del debito da parte dei figli del debitore originario tramite lo scambio epistolare del gennaio-febbraio 1994. La Cassazione ha chiarito che, quando il convenuto contesta il titolo della dazione di denaro, l'attore deve provare non solo la consegna, ma anche il titolo che giustifica la restituzione; tale prova era stata ritenuta raggiunta sulla base delle lettere e degli assegni prodotti. Ha inoltre precisato che non vi era violazione dell'art. 2697 c.c., perché non si trattava di invertire l'onere della prova, ma di valutare l'esito della prova. Quanto al disconoscimento delle scritture, la Corte ha osservato che i convenuti avevano contestato il contenuto delle missive ma avevano sostanzialmente riconosciuto la sottoscrizione, limitandosi a lamentare l'abusivo riempimento di fogli firmati in bianco; in tale ipotesi, la querela di falso era necessaria per contestarne la genuinità. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni, ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato con riferimento alla domanda di restituzione delle somme versate per un negozio fiduciario ritenuto nullo; la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile tale domanda perché proposta tardivamente.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il titolo del mutuo grava sull'attore che domanda la restituzione; la violazione della norma non ricorre quando si censura solo la valutazione delle prove, e non l'erroneo riparto dell'onere probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violato quando il giudice valuta le prove offerte dalle parti e attribuisce maggiore forza ad alcune rispetto ad altre; la censura è ammissibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    Il libero convincimento opera sul piano del merito e la sua dedotta violazione non può risolversi in una mera contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento della scrittura privata non era configurato in modo idoneo a escluderne l'utilizzabilità, poiché i convenuti avevano contestato soprattutto il contenuto e non la sottoscrizione.

  • art. 216 c.p.c.

    La contestazione dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco richiede, in presenza dei presupposti indicati dalla Corte, la querela di falso per incidere sull'efficacia della scrittura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il procedimento camerale accelerato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato quale parametro formale dei motivi di ricorso per dedotta violazione di legge.

Massime di principio

  • Quando la dazione di denaro è contestata quanto al titolo, chi chiede la restituzione deve provare sia la consegna sia la causa giuridica che fonda l'obbligo restitutorio, non essendo sufficiente la mera prova del trasferimento di somme.
  • La dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre, invece, se si contesta soltanto l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • Le dichiarazioni contenute in scritture private possono valere come prova del rapporto obbligatorio e dell'assunzione del debito se, lette nel loro complesso, esprimono un accollo cumulativo o un'espromissione, e non una mera ricognizione di un debito altrui.
  • La contestazione dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, quando la sottoscrizione sia riconosciuta e il riempimento sia avvenuto senza accordo sul contenuto, esige la proposizione della querela di falso per incidere sulla scrittura.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per censurare la mera preferenza accordata dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre, trattandosi di apprezzamento di merito insindacabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoAccollo ed espromissioneMandatoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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