Cassazione Civile, Ordinanza n. 05071/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una fornitura di terminali radio documentata da fattura del 26.5.1994, di cui era stato richiesto il pagamento del saldo mediante decreto ingiuntivo. L'acquirente aveva opposto il decreto sostenendo, in origine, il dolo determinante e, in subordine, l'inadempimento della fornitrice; dopo una prima sequenza di giudizi di merito e di legittimità, la Cassazione aveva definitivamente escluso il dolo e rimesso il giudice di rinvio a rivalutare l'eccezione di inadempimento anche alla luce di una lettera del 10.9.1993. Nel giudizio di rinvio l'acquirente ha insistito nel dire che i beni non erano conformi alle caratteristiche essenziali pattuite, in particolare per la mancata velocità di trasmissione di 9600 Bps su 36 dei 38 terminali, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la restituzione di quanto pagato. La fornitrice ha resistito sostenendo che la fornitura era conforme a quanto concordato, che la contestazione sulla velocità non era stata validamente posta, e soprattutto che l'eccezione di inadempimento non fosse opponibile per difetto di buona fede, poiché i beni erano stati rivenduti a terzi senza contestazioni. La Corte d'appello ha accolto solo in parte l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo ma riconoscendo un residuo corrispettivo limitato a € 5.561,35; la fornitrice ha proposto ricorso principale per violazione degli artt. 115 c.p.c., 1460 e 1362 c.c. e per omesso esame della rivendita dei beni e del preteso difetto di buona fede, mentre l'acquirente ha proposto ricorso incidentale condizionato deducendo errori sulla portata dell'obbligazione e sulla mancata considerazione dell'incommerciabilità dei beni per normativa sopravvenuta e della richiesta di CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale ritenendo inammissibile il primo motivo, perché diretto a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti compiuto nel giudizio di rinvio in un contesto in cui la precedente cassazione aveva disposto un rinvio chiuso sui fatti e limitato alla verifica dell'eccezione di inadempimento. Ha poi rigettato nel merito il secondo e il terzo motivo, affermando che l'art. 1460 c.c. richiede che il rifiuto di adempiere non sia contrario a buona fede in senso oggettivo e che, nel caso concreto, la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto giustificata l'eccezione di inadempimento, poiché era rimasto provato il mancato adeguamento della quasi totalità dei terminali a una qualità essenziale della fornitura, con incidenza sull'equilibrio sinallagmatico del contratto. La rivendita dei beni a terzi non è stata considerata idonea a escludere la fondatezza dell'eccezione. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito per effetto del rigetto del principale. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
norma richiamata come base processuale del giudizio di rinvio riassunto dopo cassazione.
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 1460 e 1362 cod. civ.
invocato per contestare l'apprezzamento della prova e la pretesa non contestazione di alcuni fatti; la Corte lo ritiene non idoneo a scardinare l'accertamento compiuto nel rinvio.
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 1460 e 1362 cod. civ.
richiamato in relazione all'interpretazione del contenuto dell'obbligazione di fornitura e della documentazione contrattuale.
art. 1460 cod. civ.; art. 1460, comma 2° cod. civ.
l'eccezione di inadempimento è opponibile solo se il rifiuto di adempiere non è contrario a buona fede, da valutarsi oggettivamente e in rapporto all'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio sinallagmatico.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c.
utilizzato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c.
utilizzato per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte esclude che le censure superino il vaglio di legittimità.
violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
invocato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia o ultrapetizione, ma il motivo viene assorbito.
violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
violazione degli artt. 1218, 1460 e 1375 cod. civ.
invocato nel ricorso incidentale per contestare l'inadempimento della fornitrice.
violazione degli artt. 1218, 1460 e 1375 cod. civ.
richiamato nel ricorso incidentale per sostenere un dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
consente l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione per violazione di legge, quando il rinvio è delimitato alla sola rivalutazione di una specifica questione giuridica, non è consentito rimettere in discussione l'accertamento dei fatti già cristallizzato nel precedente giudizio di legittimità.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è legittimamente opponibile solo se il rifiuto di adempiere non contrasta con la buona fede oggettiva, da valutarsi in concreto in rapporto all'importanza dell'inadempimento rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e all'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni.
- La circostanza che la parte che eccepisce l'inadempimento abbia nel frattempo rivenduto il bene a terzi, senza ulteriori contestazioni, non è di per sé sufficiente a escludere la buona fede o a paralizzare l'eccezione, se permane un inadempimento del contraente che incide su una qualità essenziale della fornitura.
- Quando l'inadempimento riguarda la mancata consegna di beni conformi a una qualità essenziale pattuita, il giudice può ritenere proporzionata la sospensione del pagamento del prezzo anche se l'adempimento del creditore sia stato solo parzialmente eseguito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04975/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_civile · 26 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04979/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_civile · 26 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04989/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_civile · 26 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04991/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_civile · 26 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04992/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_civile · 26 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04993/2025 del 26/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →