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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35298/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione di tipo mafioso (art.416-bis c.p. con aggravante ex art.71 D.lvo 159/2011) e per traffico di stupefacenti (art.73 DPR 309/90). Il ricorrente contestava la mancata sussistenza di gravi indizi in relazione al ruolo a lui attribuito nella presunta associazione denominata "clan \"Martorano Stefanutti\"", sostenendo che gli elementi consistono in pochi incontri presso la sua pasticceria "Dolce & Dolci", in intercettazioni interpretabili come conversazioni sul lavoro ("dolci e torte") e in precedenti decisioni favorevoli (assoluzione nel procedimento "Iena2" e rigetto di misure di prevenzione). Ha altresì dedotto carenza delle esigenze cautelari attuali e concrete, osservando che le cessioni di stupefacente sono di modesta entità e risalenti nel tempo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero generici e non avessero affrontato in modo puntuale le argomentazioni del provvedimento impugnato. La Corte ha confermato la ricostruzione del Tribunale di Potenza secondo cui esistono gravi indizi di partecipazione del Postiglione all'associazione mafiosa, fondati su numerose intercettazioni, sull'uso della pasticceria quale base logistica e luogo di incontro degli affiliati, sulle conversazioni ambientali (in particolare nella vettura nella disponibilità di Sarli del 23 novembre 2019) e sul coinvolgimento continuativo nella commercializzazione di stupefacenti, con riscontri quali l'arresto e il sequestro relativi ad altri indagati. La Corte ha richiamato la necessità di rigorosa valutazione della "droga parlata" secondo l'art.192 c.p.p. e ha ritenuto che, nel caso concreto, le intercettazioni trovano riscontro in elementi probatori concreti. Il terzo motivo sull'attualità delle esigenze cautelari è stato ritenuto manifestamente infondato, avendo il giudice motivato l'esistenza del pericolo in base al ruolo di primo piano del ricorrente, alla sua personalità e alla mancata indicazione di elementi di cessazione dei legami associativi. Conseguentemente il provvedimento di custodia è stato mantenuto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.416-bis cod. pen.

    La Corte ha confermato che la partecipazione all'associazione mafiosa può essere dimostrata con elementi indiziari che evidenzino un ruolo stabile e funzionale nell'organizzazione (non solo uno "status"), come la messa a disposizione di locali, incontri con i vertici e contributo continuativo alle finalità associative.

  • art.71 D.lvo 159/2011

    Richiamata come aggravante per i reati commessi in relazione a condotte riconducibili a organizzazioni di tipo mafioso; la Corte la applica quale circostanza che accresce la gravità degli addebiti relativi all'associazione di tipo mafioso.

  • art.73 DPR 309/90

    Norma relativa ai reati di traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto integrato il contributo del ricorrente nella commercializzazione continuativa di stupefacente, anche quando parte degli indizi provenga da intercettazioni.

  • art.192, comma secondo, cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che la "droga parlata" (dichiarazioni captate su operazioni di stupefacente senza sequestro contestuale) richiede valutazione particolarmente rigorosa; la Corte ha rilevato che nel caso concreto le intercettazioni sono state valutate con attenzione e, in più occasioni, corroborate da arresti e sequestri.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione in fatto delle prove: le censure devono mirare a vizi logici o a travisamento della prova, non a proporre una semplice lettura alternativa dei fatti.
  • La partecipazione a un'associazione mafiosa può essere provata, anche indiziariamente, attraverso condotte quali la messa a disposizione di locali come base logistica, incontri con i vertici e un contributo continuativo (es. commercializzazione di stupefacenti); non è necessario dimostrare un "status" formale di affiliato.
  • Le intercettazioni che utilizzano linguaggio convenzionale per stupefacenti (la cosiddetta "droga parlata") devono essere valutate con particolare rigore ai sensi dell'art.192 c.p.p., ma se trovano riscontro in elementi esterni (arresti, sequestri, comportamenti coerenti) possono contribuire validamente alla piattaforma indiziaria.
  • Il rigetto o l'insussistenza di precedenti misure cautelari o di prevenzione non esclude la successiva adozione di misure cautelari qualora emergano nuovi e significativi elementi di indagine.
  • Nelle ipotesi di reati associativi di tipo mafioso sussiste una presunzione di esigenza cautelare che può essere superata solo con l'indicazione di circostanze specifiche e concrete circa la cessazione del pericolo; la mancata prova formale di interruzione dei legami rafforza la posizione del giudice nel mantenere la misura cautelare.

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