Cassazione Civile, Ordinanza n. 32112/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF versata per gli anni di imposta 1990, 1991 e 1992 da un contribuente residente in un comune della Sicilia colpito dal sisma del 1990. Dopo una prima sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto al rimborso e una successiva sentenza d’appello passata in giudicato che aveva confermato tale diritto, il contribuente ha agito in ottemperanza per ottenere il pagamento effettivo di quanto dovuto. Il giudice dell’ottemperanza ha però rigettato il ricorso, compensando le spese. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato, in sintesi: 1) violazione dell’art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546/1992, perché il giudice dell’ottemperanza avrebbe omesso di acquisire la documentazione necessaria e avrebbe erroneamente addossato al ricorrente l’onere di provare elementi ulteriori rispetto al titolo giudiziale; 2) violazione dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, perché il giudice avrebbe omesso di esercitare i propri poteri/doveri sostitutivi, anche mediante nomina di un commissario ad acta, per dare concreta attuazione al giudicato, nonostante l’eventuale incapienza dei fondi stanziati per i rimborsi non potesse paralizzare il diritto riconosciuto in sentenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, nel giudizio tributario di ottemperanza relativo all’esecuzione di un giudicato sul rimborso di imposte per benefici fiscali collegati a eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi appositamente stanziati e, se questi siano incapienti, deve comunque adottare i provvedimenti necessari all’attuazione del comando giudiziale, anche tramite commissario ad acta e secondo le procedure di contabilità pubblica previste. Ha inoltre chiarito che la verifica della capienza dei fondi e delle modalità attuative non è riducibile alla rigida ripartizione dell’onere della prova tra le parti. Poiché il giudice di merito aveva dato per presupposta l’incapienza e non aveva disposto gli strumenti necessari a dare esecuzione effettiva al giudicato, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania.
Norme richiamate
art. 37, comma secondo, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come base della domanda di rimborso proposta dal contribuente
art. 38, comma quarto, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come base normativa dell’istanza di rimborso
art. 70, comma settimo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma sul giudizio tributario di ottemperanza; il giudice deve adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione al giudicato
art. 14, comma secondo, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 dicembre 1997, n. 30
richiamato in relazione ai poteri/doveri del giudice dell’ottemperanza di adottare i provvedimenti indispensabili all’esecuzione
art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014
disciplina lo stanziamento dei fondi per i rimborsi fiscali connessi agli eventi calamitosi; la sua applicazione non consente di comprimere il diritto patrimoniale riconosciuto giudizialmente
art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017
modifica la disciplina dei fondi e delle procedure di pagamento richiamate in materia di rimborsi
ulteriore modifica della disciplina dei rimborsi e degli stanziamenti richiamati
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice non può limitarsi a constatare l’eventuale incapienza dei fondi destinati ai rimborsi, ma deve verificare i presupposti applicativi e adottare i provvedimenti necessari a garantire l’effettiva esecuzione del giudicato.
- Le regole sugli stanziamenti speciali per i rimborsi fiscali connessi a eventi calamitosi non costituiscono elementi costitutivi o impeditivi del diritto già accertato in sentenza, ma modalità attuative e procedimentali dell’adempimento.
- La verifica della capienza dei fondi e delle modalità di pagamento, nel contesto dell’ottemperanza, non è governata in modo rigido dagli ordinari oneri di allegazione e prova tra le parti, poiché rientra nel dovere del giudice di attuare il comando giudiziale.
- Quando l’ufficio non ottempera spontaneamente a un giudicato di condanna al rimborso, il giudice dell’ottemperanza deve impiegare tutti gli strumenti necessari, inclusa la nomina di un commissario ad acta, per assicurare l’attuazione effettiva del diritto riconosciuto.
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