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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30720/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di una cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica 2007 per Euro 377,51, deducendosi la mancata notifica dell'atto presupposto e l'intervenuto decorso del termine di prescrizione. L'ufficio si è costituito dichiarando di avere annullato l'atto in autotutela e chiedendo la cessazione della materia del contendere. Il giudice di primo grado ha dichiarato estinto il giudizio e compensato le spese. In appello, la contribuente ha contestato la compensazione e la regolazione delle spese, ma la decisione di secondo grado ha confermato la compensazione delle spese del primo grado e ha condannato l'appellante alle spese del giudizio di impugnazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) nullità della motivazione, perché meramente apparente, sulla compensazione delle spese; 2) violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 24 e 111 Cost., assumendo che in caso di cessazione della materia del contendere dovesse applicarsi il principio di causalità e che non ricorressero gravi ed eccezionali ragioni per compensare; 3) ulteriore violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 in relazione alla condanna alle spese del giudizio di appello.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non apparente la motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di appello aveva richiamato una pluralità di ragioni a sostegno della compensazione. Ha poi affermato che, nel rito tributario, può integrare gravi ragioni la circostanza che il tributo non sia stato pagato e che l'esito favorevole per il contribuente derivi dal solo accertamento della prescrizione, situazione rispetto alla quale l'amministrazione è comunque vincolata a recuperare il tributo e la prescrizione dipende da un'eventuale iniziativa di parte. Conseguentemente, è stata ritenuta legittima sia la compensazione delle spese del primo grado sia la condanna alle spese del giudizio di appello secondo il criterio della soccombenza. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese di legittimità per mancata costituzione dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente, ma la Corte ha escluso che tale vizio sussistesse.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della denuncia di motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per sostenere l'apparenza della motivazione.

  • artt. 36, 53 e 61 d.lgs. 546/1992

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno del vizio motivazionale; la Corte non ha ravvisato violazioni.

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ha escluso la nullità della sentenza.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    La Corte ha ritenuto che il potere di compensazione delle spese nel rito tributario resti affidato al giudice di merito e che, nel caso concreto, la compensazione fosse giustificata da gravi ragioni.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati per contestare la compensazione delle spese; la Corte ha escluso che la statuizione violasse tali parametri.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per dedurre violazione di legge in tema di spese; la Corte ha respinto le censure.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per individuare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rito tributario la compensazione delle spese può essere legittimamente fondata su gravi ragioni anche quando il contribuente ottenga esito favorevole solo per la sopravvenuta prescrizione del debito, se il tributo risulta comunque non corrisposto e l'amministrazione agisce in un ambito doveroso di recupero del prelievo.
  • La motivazione della sentenza non è apparente quando il giudice di merito esplicita, anche sinteticamente, una pluralità di ragioni idonee a sorreggere la regolazione delle spese; in cassazione è censurabile solo l'inesistenza della motivazione o la violazione di legge, non la mera non condivisione del giudizio di merito.
  • Quando la statuizione sulla compensazione delle spese è immune da censure, la successiva condanna alle spese del grado di impugnazione secondo il criterio della soccombenza non è censurabile per violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992.
  • Nel processo tributario, il sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese è limitato ai vizi di motivazione apparente o alla violazione dei criteri legali, restando riservata al giudice di merito la valutazione delle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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