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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47366/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso nella parte indicata, ritenendo obbligatoria la confisca delle armi anche nelle ipotesi di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca della pistola in sequestro. Ha disposto il rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia affinché provveda a decidere sulla confisca dell'arma.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge per l'omessa pronuncia sulla confisca obbligatoria dell'arma sottoposta a sequestro (una pistola Sig Sauer P320, matricola 5BA197993) nella sentenza di patteggiamento resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; il Procuratore generale ha dedotto che, ai sensi dell'art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152 e del richiamo al secondo comma dell'art. 240 c.p., la confisca delle armi è misura obbligatoria quando si accerta la commissione di reati concernenti armi, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Norme richiamate

  • art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152

    Impone la confisca obbligatoria delle armi e di altri oggetti atti ad offendere quando sia accertata la responsabilità penale per reati concernenti armi; rinvia al secondo comma dell'art. 240 c.p. per la disciplina della confisca.

  • art. 240 cod. pen. (secondo comma)

    Disciplina la confisca come misura patrimoniale sugli oggetti utilizzati o destinati a commettere il reato; richiamata dall'art. 6 della legge n. 152/1975 come base per la confisca obbligatoria delle armi.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza di patteggiamento non esclude l'obbligo di disporre la confisca delle armi e di altri oggetti atti ad offendere.

Massime di principio

  • Quando in un procedimento è accertata la responsabilità per reati concernenti armi, la confisca delle armi sottoposte a sequestro è obbligatoria, anche se la pena viene applicata mediante patteggiamento (art. 444 c.p.p.).
  • La finalità della confisca è preventiva (evitare il reimpiego e la circolazione illegale delle armi); perciò l'omessa pronuncia sulla confisca configura vizio di legge impugnabile.
  • L'unica ipotesi in cui la confisca non si applica è l'assoluzione nel merito o l'accertata estraneità soggettiva; non rilevano estinzioni del reato diverse dall'assoluzione (es. prescrizione) per escludere la confisca.
  • Se il giudice omette la confisca obbligatoria, il provvedimento può essere annullato dalla Corte di legittimità e il processo può essere rinviato al giudice di merito affinché si pronunci specificamente sulla confisca.
  • In casi analoghi l'azione del pubblico ministero o del Procuratore generale può consistere nel proporre ricorso per cassazione limitatamente all'omessa applicazione della misura obbligatoria; difensori e parti dovrebbero sorvegliare che la sentenza contenga espressa pronuncia sulla confisca e, se necessario, sollecitarla in udienza.

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