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Ordinanza

Ordinanza n. 417/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Mantova sul riconoscimento del beneficio economico della Carta del docente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Mantova n. 107/2024, che aveva riconosciuto a diversi docenti con rapporto a termine il diritto a beneficiare, per gli anni scolastici precedenti, dell’importo annuo di 500 euro mediante la Carta elettronica del docente o altro strumento equipollente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, era decorso. La sentenza era passata in giudicato e, secondo i ricorrenti, il Ministero non vi aveva dato esecuzione. Il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è stato proposto soltanto nell’interesse di cinque dei docenti indicati nella sentenza civile. Il TAR ha inoltre rilevato la necessità di acquisire chiarimenti sulla posizione degli altri beneficiari della sentenza, alla luce della procedura pubblicata sul sito della Carta del docente, che prevede l’invio delle richieste alle caselle PEC degli Uffici scolastici regionali competenti, con allegazione della sentenza e della relativa relata di notificazione, per la successiva trasmissione al Ministero e l’accredito tramite Sogei.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ha disposto adempimenti istruttori e interlocutori, ordinando all’Amministrazione resistente di fornire chiarimenti sulla posizione degli ulteriori beneficiari Anna De Luggo, Jessica Bernardelli, Giovanna Rio e Patrizia Palmisano rispetto all’esecuzione della sentenza. Ha richiesto sia al Ministero sia ai ricorrenti chiarimenti sull’attualità, sull’ambito applicativo e sulle modalità della nuova procedura amministrativa per il riconoscimento del bonus, anche con riferimento ai procedimenti in corso, nonché sulla possibilità di conoscere gli esiti degli accrediti effettuati tramite Sogei e sull’eventuale riconducibilità a Sogei della qualità di commissario ad acta. Ha fissato al 15 maggio 2026 il termine per il deposito della memoria chiarificatrice e al 24 giugno 2026 la nuova udienza camerale di prosecuzione. Le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza civile ai docenti, inclusi quelli con rapporto a termine secondo quanto statuito nel titolo da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere le iniziative esecutive nei confronti dell’amministrazione statale; nel caso concreto il termine risultava decorso.

  • art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53

    relata di notifica ai sensi dell’art. 3-bis della Legge 21 gennaio 1994, n. 53, con attestazione dell’avvocato sulla conformità della sentenza all’originale

    La procedura amministrativa pubblicata per il riconoscimento del bonus richiede l’allegazione della sentenza e della relata di notificazione con attestazione di conformità.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    esecuzione dei provvedimenti passati in giudicato

    La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice può acquisire chiarimenti sulle modalità concretamente predisposte dall’amministrazione per dare esecuzione al titolo e verificare se tali modalità siano applicabili anche ai procedimenti già pendenti.
  • Quando l’amministrazione pubblicizza una procedura amministrativa per dare attuazione a decisioni giudiziarie, il giudice dell’ottemperanza può richiedere alle parti chiarimenti sull’attualità della procedura, sul suo ambito applicativo e sugli esiti delle attività esecutive già compiute.
  • Nel giudizio di ottemperanza, prima di individuare o attivare ulteriori strumenti esecutivi, il giudice può verificare se gli accrediti dovuti siano effettuati tramite un soggetto incaricato dall’amministrazione e se tale soggetto possa eventualmente assumere funzioni di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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