Cassazione Civile, Ordinanza n. 08729/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo e infondato il terzo. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della corte d'appello. Ha inoltre condannato le ricorrenti alle spese di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Un proprietario confinante aveva convenuto in giudizio due vicine chiedendo: la rimozione/arretramento di alcune piante sino alla distanza legale dal confine; la chiusura di una apertura lucifera realizzata sulla proprietà dell'attore, oppure la sua regolarizzazione; il risarcimento del danno conseguente. Il tribunale aveva dichiarato prescritta la domanda relativa alla chiusura dell'apertura lucifera e aveva rigettato la domanda risarcitoria. In appello, la corte territoriale aveva invece accolto in parte il gravame del proprietario, condannando le convenute a chiudere l'apertura lucifera e a risarcire il danno da liquidarsi in separata sede. Le convenute hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello, che non avrebbe indicato specificamente le norme violate; 2) violazione delle norme sul contraddittorio e sulla prova del litisconsorzio necessario, per avere la corte d'appello respinto l'eccezione di non integrità del contraddittorio senza prova certa della comunione legale in capo a una delle ricorrenti al momento dell'acquisto; 3) violazione degli artt. 278 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la corte d'appello accolto la domanda di condanna generica al risarcimento, ritenendo non necessaria la prova certa dell'effettiva esistenza del danno.
Norme richiamate
L'appello è ammissibile solo se contiene una critica specifica alla sentenza impugnata, con argomentazioni idonee a incrinarne il fondamento logico-giuridico; non basta indicare in modo generico le statuizioni contestate.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per dedurre la violazione di legge nei motivi di ricorso.
artt. 99, 101, 102, 177, 179 c.p.c.
Richiamati in relazione all'eccezione di non integrità del contraddittorio e alla dedotta necessità di integrare il giudizio nei confronti di un ulteriore litisconsorte.
L'onere della prova dei fatti posti a base dell'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio grava sulla parte che la solleva; nel terzo motivo è richiamato anche per contestare la condanna generica al risarcimento.
Richiamato in relazione alla contestazione del contenuto dell'atto notarile e del valore probatorio dell'atto pubblico.
La condanna generica al risarcimento del danno può essere pronunciata anche senza prova certa del danno in concreto; essa preclude solo di negare la risarcibilità del pregiudizio già accertato, ma non impedisce che nella liquidazione del quantum sia poi esclusa l'esistenza concreta di un danno risarcibile.
È richiamato dall'appellante originario quale fondamento, in via subordinata, della pretesa di chiusura dell'apertura lucifera.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello la specificità dei motivi è rispettata quando l'appellante contrappone alla motivazione della sentenza impugnata argomentazioni che ne mettano in discussione il fondamento logico-giuridico; la critica può anche non essere formalistica, purché sia chiaro il contenuto delle censure.
- L'eccezione di non integrità del contraddittorio richiede che la parte indichi i soggetti asseritamente pretermessi e provi in modo certo i presupposti di fatto e di diritto della loro qualità di litisconsorti necessari; in caso di dubbio, l'onere probatorio resta a carico dell'eccipiente.
- La condanna generica al risarcimento del danno può essere pronunciata anche quando sia accertata una situazione di fatto potenzialmente dannosa, senza necessità della prova certa del danno nella sua effettiva quantificazione; la verifica dell'esistenza concreta del danno può essere rinviata alla successiva fase di liquidazione.
- La pronuncia di condanna generica non cristallizza definitivamente l'esistenza in concreto del danno risarcibile, poiché nella successiva liquidazione il giudice può determinare il quantum e, se del caso, negare l'effettiva sussistenza di un danno risarcibile.
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