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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19492/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce dall’appalto pubblico per la costruzione della nuova sede dell’ospedale di Osimo, affidato a un’ATI composta dalla mandataria Marinelli s.p.a. (poi COS s.r.l.) e dalla mandante Campanelli Costruzioni. Dopo eventi franosi e l’annullamento, da parte della giustizia amministrativa, degli atti di approvazione del progetto e delle varianti per carenze di verifica ambientale e geologico-geognostica, il Comune e il Consorzio Codelsa hanno ritenuto risolto di diritto il contratto. L’ATI ha invece sostenuto che l’impossibilità di proseguire l’opera fosse originaria e imputabile alla stazione appaltante e al Consorzio, chiedendo somme per lavori eseguiti, riserve, sospensioni, materiali in cantiere e altre spettanze; il Comune ha proposto a sua volta domande danni e penale. In cassazione l’ATI ha censurato: il mancato esame di alcune riserve e delle trattenute a garanzia; il diniego di liquidazione per lavori, sospensioni e materiali; l’applicazione della penale prevista dall’art. 33 del capitolato; il rigetto delle domande contro il Consorzio. Il Comune, con ricorso incidentale, ha contestato la legittimazione processuale dell’ATI dopo lo scioglimento del rapporto, l’attribuzione della responsabilità prevalente al Comune, il riconoscimento all’ATI del decimo dei lavori non eseguiti, la riduzione della penale e il rigetto della manleva verso il direttore dei lavori. La causa incidentale dell’erede del direttore dei lavori era condizionata all’accoglimento del motivo sulla manleva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i primi tre motivi del ricorso principale e ha accolto il quarto motivo dell’ATI, relativo al mancato riconoscimento della responsabilità del Consorzio Codelsa. Ha inoltre rigettato il primo, secondo e quinto motivo del ricorso incidentale del Comune, accogliendo invece il terzo e il quarto motivo incidentale, concernenti rispettivamente il riconoscimento del decimo dei lavori non eseguiti e la riduzione della penale. È stato rigettato il quinto motivo del Comune sulla manleva del direttore dei lavori, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato dell’erede. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, affinché riesamini le questioni sulla base dei principi enunciati in tema di causalità concorrente nell’appalto pubblico e di riduzione giudiziale della penale. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno è possibile solo se sia provata, anche presuntivamente, l’effettiva esistenza del danno; non sostituisce la prova della debenza.

  • art. 2056 c.c.

    Richiama i criteri di liquidazione del danno aquiliano, ma non consente l’attribuzione patrimoniale in mancanza di prova del danno reale.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sul mancato accoglimento di alcune riserve era inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 1372 c.c.

    Invocato con riguardo alla disciplina dello scioglimento del contratto di appalto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché volta a contestare l’interpretazione del capitolato speciale.

  • art. 1458 c.c.

    Richiamato nel contesto degli effetti della risoluzione, ma senza specifica autonoma incidenza decisoria.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    L’interpretazione del capitolato speciale è riservata al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nelle censure sulle penali e sulle pretese creditorie, ma non conduce a diversa soluzione in assenza di prova dei fatti costitutivi.

  • art. 1218 c.c.

    Evocato per l’inadempimento contrattuale delle parti della vicenda, ma la decisione si concentra sulla causalità dell’evento e sulla prova dei presupposti delle domande.

  • art. 2055 c.c.

    Nell’appalto pubblico rileva il principio dell’unicità del fatto dannoso: possono concorrere più condotte causalmente rilevanti, anche se riconducibili a titoli diversi; l’esclusione della responsabilità di uno dei soggetti richiede che l’altro antecedente sia determinante e assorbente.

  • art. 1382 c.c.

    La penale convenzionale può essere applicata secondo il contenuto pattizio, ma la sua riduzione non dipende dalla prova del danno effettivo.

  • art. 1384 c.c.

    Il giudice può ridurre equamente la penale se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte o se la penale è manifestamente eccessiva rispetto all’interesse del creditore all’adempimento; la valutazione deve essere motivata con riferimento a tale interesse.

  • art. 22 L. n. 584 del 1977

    Richiamato dal Comune sulla legittimazione dell’ATI, ma l’estinzione del contratto non fa venir meno automaticamente la rappresentanza processuale della mandataria.

  • art. 23 d.lgs. n. 406 del 1991

    Richiamato dal Comune, ma ritenuto non decisivo per escludere la legittimazione dell’ATI.

  • art. 95 d.P.R. n. 554 del 1999

    Richiamato dal Comune in tema di rappresentanza dell’ATI, ma interpretato in continuità con il principio della permanenza del mandato fino all’estinzione di ogni rapporto.

  • art. 27 L. n. 109 del 1994

    Richiamato nel motivo di manleva contro il direttore dei lavori, senza esito favorevole per il ricorrente incidentale.

  • art. 124 d.P.R. n. 554 del 1999

    Richiamato nel motivo di manleva; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del rigetto.

  • art. 1667 c.c.

    Richiamato nel motivo di manleva, senza incidere sulla soluzione della controversia.

  • art. 1669 c.c.

    Richiamato nel motivo di manleva, senza incidere sulla soluzione della controversia.

  • art. 343 c.p.c.

    Evocato dall’erede del direttore dei lavori per contestare l’affermazione di rinuncia alla domanda di manleva, ma la questione è stata assorbita dal rigetto del motivo del Comune.

  • art. 346 c.p.c.

    Evocato dall’erede del direttore dei lavori; il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale condizionato sull’assetto delle spese, ma assorbito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Per la censura di violazione di legge è necessario indicare specificamente le norme violate e il contrasto con la decisione impugnata.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente o mancante sussiste solo se non sia percepibile la ratio decidendi.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il ricorso deve rispettare l’onere di specificità e autosufficienza, indicando le doglianze in modo puntuale.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato in via sistematica dalle Sezioni Unite per qualificare il nesso causale nella responsabilità ex art. 2055 c.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura di violazione di legge deve essere specifica: il ricorrente deve indicare le norme violate, il loro contenuto precettivo e il punto della decisione che si assume contrastante; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La liquidazione equitativa del danno presuppone pur sempre la prova, almeno presuntiva, della sua effettiva esistenza; se il giudice accerta che il danno non è stato provato nella sua realtà, non può procedere ad alcuna attribuzione patrimoniale.
  • Nell’appalto pubblico l’interpretazione del capitolato speciale è questione di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente dedotti o per motivazione mancante/apparente.
  • In presenza di più condotte causalmente rilevanti nell’appalto pubblico, opera il principio dell’unicità del fatto dannoso di cui all’art. 2055 c.c.; l’esclusione della responsabilità di uno dei soggetti richiede che l’altro antecedente abbia efficacia determinante e assorbente, non mera prevalenza causale.
  • La riduzione della penale ex art. 1384 c.c. va motivata con riferimento all’interesse concreto del creditore all’adempimento e all’eventuale eccessività della clausola; non è corretto fondarla sulla sola mancanza di prova del danno effettivo.
  • Nel raggruppamento temporaneo di imprese la rappresentanza della mandataria nei confronti della stazione appaltante permane fino all’estinzione di ogni rapporto, salvo espressa previsione di legge o diversa disciplina specifica; lo scioglimento del contratto non fa automaticamente venir meno la legittimazione processuale della capogruppo.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàRisoluzione del contrattoNullitàBuona fede e correttezza

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