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Sentenza

Sentenza n. 2601/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento: a) della nota della ASL Napoli 3 Sud, prot. 0015768 del 24.1.2023, rubricata “Comunicazione di chiusura del procedimento”, notificata al ricorrente a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2013”; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, e comunque connesso, presupposto e/i conseguenziale al provvedimento impugnato, ivi comprese la nota della ASL Napoli 3 Sud, prot. 0154183 del 14/12/2022 avente ad oggetto “Avvio procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2013. - Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.”, la nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0258751 del 29/12/2021, avente ad oggetto “Determinazione saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anno 2011-2016”, nonché ove lesive, e per quanto di ragione, delle Deliberazioni del Direttore Generale ASL NA 3 Sud di seguito enucleate: - n. 286 del 25.3.2019, avente ad oggetto “presa d'atto del decreto del commissario ad acta n. 88 del 24 luglio 2013 – definizione regressione tariffaria unica anno 2013 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”; - n. 516 del 28.5.2019 avente ad oggetto “Rettifica delibera 286/2019 – ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2013 – macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale”; - n. 585 del 20.6.2019 avente ad oggetto “rettifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 516 del 28.5.2019 – ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2013 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”; - modificata con deliberazione del Direttore Generale n. 914 del 4.11.2019 avente ad oggetto “Rettifica ed integrazione della deliberazione del Direttore Generale n. 585 del 20.6.2019 – Ridefinizione Regressione Tariffaria Unica anno 2013 – Macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”; - n. 520 del 03/06/2021.

Giustizia amministrativa202301399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota di chiusura del procedimento amministrativo con cui è stata determinata e quantificata una regressione tariffaria di € 539.023,09 per l’anno 2013, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha contestato gli atti relativi al recupero del saldo amministrativo-contabile e alla regressione tariffaria riferita all’anno 2013, deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 e del contratto sottoscritto secondo il modello del DCA n. 88/2013, nonché difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, lesione del legittimo affidamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di trasparenza e buon andamento, irragionevolezza e violazione della proporzionalità. In particolare, ha contestato la motivazione degli atti, l’irragionevolezza della regressione tariffaria alla luce della giurisprudenza richiamata e l’eccessivo intervallo temporale tra l’accertamento contabile e l’esercizio finanziario di riferimento. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del giudicato e difetto di istruttoria, sostenendo che l’ASL non avrebbe considerato precedenti giudicati formatisi in relazione a decreti ingiuntivi ottenuti per il pagamento di prestazioni rese nelle medesime annualità. L’ASL ha eccepito la tardività del ricorso, la mancata notifica a eventuali controinteressati, il difetto di giurisdizione amministrativa per la natura patrimoniale della controversia e, nel merito, l’infondatezza delle censure. La stessa ricorrente, nelle memorie finali, ha riconosciuto la sussistenza del difetto di giurisdizione amministrativa in favore del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, senza esaminare nel merito le censure. Ha rilevato che non erano impugnati gli atti regionali di programmazione sanitaria e di determinazione dei tetti di spesa, né veniva contestato l’esercizio di un potere autoritativo di programmazione, la modifica della capacità operativa massima o la ripartizione della spesa tra attività assistenziali. Le doglianze riguardavano invece esclusivamente modalità, tempi e quantum della regressione tariffaria, ossia l’effettiva debenza dei corrispettivi e il rapporto di dare-avere tra ASL e struttura accreditata. Gli atti impugnati sono stati qualificati come atti paritetici e strumentali alla definizione di un rapporto di credito relativo a somme certe, liquide ed esigibili, determinate sulla base dell’attività del tavolo tecnico. In tale ambito l’ASL non esercita un potere discrezionale autoritativo, essendo il rapporto vincolato dal tetto di spesa e regolato da accordi contrattuali. La circostanza che la regressione sia stata formalizzata all’esito di un procedimento amministrativo non modifica la natura di diritto soggettivo della posizione azionata. Il TAR ha inoltre precisato che nel caso concreto non era dedotta la violazione di un giudicato formatosi su precedenti decisioni del giudice amministrativo tra le parti. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., purché il giudizio sia riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di motivazione; la sentenza non esamina nel merito tale censura per difetto di giurisdizione.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al rapporto di accreditamento e alla regressione tariffaria; la questione sostanziale è stata ricondotta dal TAR a un rapporto patrimoniale di dare-avere.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "obbligo-pretesa", senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali

    La giurisdizione esclusiva amministrativa non comprende le controversie meramente patrimoniali relative al rapporto interno tra amministrazione e concessionario, quando non sia coinvolto l’esercizio di un potere autoritativo.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria di giurisdizione, consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti pronunce della Sezione su fattispecie analoghe.

  • artt. 8-quater e ss. d.lgs. 502/1992

    Individuano il quadro dell’accreditamento della struttura sanitaria privata con il Servizio Sanitario Regionale; la controversia è stata comunque ricondotta al rapporto patrimoniale relativo ai corrispettivi.

Massime di principio

  • Le controversie sulla regressione tariffaria applicata a strutture sanitarie private accreditate appartengono alla giurisdizione ordinaria quando riguardano esclusivamente l’effettiva debenza dei corrispettivi, le modalità e i tempi del recupero o il quantum del saldo, senza contestare gli atti autoritativi di programmazione sanitaria e di determinazione dei tetti di spesa.
  • La giurisdizione amministrativa esclusiva sui rapporti concessori non comprende le controversie aventi contenuto meramente patrimoniale, riconducibili al rapporto di dare-avere tra pubblica amministrazione e concessionario o soggetto accreditato, quando la posizione delle parti è qualificabile secondo il binomio obbligo-pretesa e non viene in rilievo un potere autoritativo volto alla tutela di interessi generali.
  • La qualificazione dell’atto come provvedimento amministrativo e la sua adozione all’esito di un procedimento non determinano, di per sé, la giurisdizione amministrativa: occorre verificare la natura sostanziale della posizione azionata e se la controversia coinvolga effettivamente l’esercizio di poteri autoritativi.
  • In materia di regressione tariffaria, il pagamento delle prestazioni rese da soggetti privati accreditati nell’ambito di accordi contrattuali, entro il limite insuperabile dello stanziamento, dà luogo a una controversia di natura patrimoniale devoluta al giudice ordinario, salvo che siano contestati gli atti di programmazione sanitaria o altri poteri autoritativi della pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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