Cassazione Penale, Sentenza n. 15449/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 19/04/2022 che aveva dichiarato Imbesi colpevole del reato di deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006) e lo aveva condannato all'ammenda di euro 10.500. Le censure principali erano: (i) illegittima confisca del terreno con riferimento all'art. 240 c.p.; (ii) estinzione per prescrizione della fattispecie (anche con riguardo ai giorni di sospensione per emergenza Covid); (iii) vizio di motivazione, con contestazione della qualificazione del materiale come rifiuto/"ammendante" e della sussistenza dell'elemento psicologico; (iv) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sproporzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili le doglianze che miravano a una rivalutazione dei fatti e della prova, affermando che il controllo di legittimità è limitato alla coerenza logico-argomentativa della motivazione e non consente una rinnovata valutazione probatoria. Ha confermato la qualificazione degli scarti agrumari come rifiuti in putrefazione depositati senza procedure di recupero, con evidente volontà dismissiva, e ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale anche sul profilo psicologico. Sulla prescrizione la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il deposito può essere fattispecie istantanea o permanente a seconda delle modalità: nel caso concreto è stata ravvisata volontà dismissiva e la consumazione è stata ancorata alla data di accertamento (27/01/2017), per cui il termine quinquennale non era decorso alla data della sentenza, anche tenendo conto delle sospensioni (periodo per pandemia e sospensione per rinvio). Le circostanze attenuanti generiche sono state legittimamente negate per mancanza di elementi che le giustificassero; la maggiorazione della pena è stata motivata con il consistente quantitativo di scarti e con parametri di inquinamento superiori ai limiti regionali. Quanto alla confisca dell'area, la Corte ha osservato che il terreno risulta di proprietà di persona diversa dall'imputato, per cui l'Imbesi non era legittimato a impugnare la misura su quel bene. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 2
"Disciplina delle modalità di gestione dei rifiuti: deposito incontrollato, abbandono e immissione"
La Corte conferma che il deposito incontrollato può essere qualificato come reato; la natura della condotta (istantanea o permanente) dipende dalle modalità, dalla destinazione e dalla volontà dell'agente: se emerge una volontà dismissiva e assenza di gestione è assimilabile all'abbandono con consumazione ancorata al momento del deposito/accertamento
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 184-bis
"Definizione di sottoprodotto"
Pur riconoscendo che il "pastazzo" di agrumi può astrattamente presentare i requisiti di sottoprodotto, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui se è esposto agli agenti atmosferici e trova fermentazione diventa rifiuto; quindi la qualificazione come sottoprodotto è esclusa se mancano accorgimenti per impedirne la degradazione
codice penale, artt. 157-161 (prescrizione)
Norme sul decorso e sospensione del termine di prescrizione
La Corte applica i criteri di computo e tiene conto delle sospensioni (anche per emergenza epidemiologica e per rinvii processuali) per ritenere non estinta la prescrizione al momento della sentenza
Norme sulla confisca (richiamata dal ricorrente)
La Corte osserva che la confisca impugnata non può essere riferita dal ricorrente quando il bene è di proprietà di terzi e l'imputato è privo di interesse e di legittimazione a sollevare la questione
codice di procedura penale, art. 616
Onere delle spese processuali e sanzioni in caso di inammissibilità
Applicato per imputare al ricorrente le spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 sulla responsabilità non colposa della parte
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Riferimento giurisprudenziale richiamato dalla Corte
Impiego della pronuncia per escludere la colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità e per motivare l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato alla coerenza logico-argomentativa: non è ammessa una rivalutazione autonoma della prova o una diversa ricostruzione dei fatti già valutati dai giudici di merito
- Gli scarti organici esposti agli agenti atmosferici che fermentano e pungono per odore e stato di decomposizione sono frequentemente qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti se non sono adottati accorgimenti idonei al recupero
- La fattispecie di "deposito" può avere natura istantanea o permanente: se la condotta manifesta una volontà dismissiva e manca una fase successiva di gestione si considera consumata nel momento del deposito (o dell'accertamento); se invece è prodromica a recupero/smaltimento può assumere natura permanente e il termine di prescrizione decorre diversamente
- Nel calcolo della prescrizione devono essere considerate le sospensioni legali (es. per pandemia) e le sospensioni per rinvii processuali; ciò può impedire l'estinzione per prescrizione anche a distanza di anni dal fatto
- La confisca di un bene di proprietà di terzi non è esperibile dal condannato privo di interesse: per impugnare la confisca il soggetto deve avere legittimazione e interesse sul bene sequestrato
- La negazione delle circostanze attenuanti generiche richiede una motivazione da parte del giudice: l'onere probatorio o argomentativo grava sul difensore se pretende la loro applicazione
- La misura della pena può discostarsi dal minimo edittale se adeguatamente motivata in relazione alla quantità del rifiuto, alla potenziale offensività ambientale e al superamento dei limiti normativi/parametri di inquinamento
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