Cassazione Civile, Ordinanza n. 09204/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni soggetti avevano chiesto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze la determinazione dell'indennizzo previsto da specifiche leggi per i beni perduti in Somalia, deducendo la perdita di una azienda agricola con lotto bananiero. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, liquidando una somma determinata in base a consulenza tecnica, con interessi dal 31 marzo 1998. In appello il Ministero aveva ottenuto solo la modifica della decorrenza degli interessi, fissata dalla Corte territoriale alla data della domanda giudiziale. Con il ricorso per cassazione i beneficiari dell'indennizzo hanno dedotto, da un lato, violazione delle leggi speciali sull'indennizzo e di norme in tema di obbligazioni e mora, sostenendo che gli interessi dovessero decorrere dalla data dei decreti di liquidazione; dall'altro, omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d'appello non avesse esaminato la lettera del 22 giugno 1994, che essi ritenevano costituire messa in mora dell'Amministrazione e richiesta di revisione della stima.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la regola secondo cui, per l'indennizzo dovuto per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, gli ulteriori interessi moratori e l'eventuale maggior danno spettano sulla somma liquidata definitivamente e decorrono dalla costituzione in mora dell'Amministrazione; in mancanza di una specifica messa in mora, tale decorrenza si ricollega alla domanda giudiziale. Ha inoltre rilevato che la questione della decorrenza anteriore al 31 marzo 1998 era coperta da giudicato interno, poiché non era stata proposta impugnazione incidentale contro la statuizione di primo grado. In ogni caso, il motivo era carente di autosufficienza perché non riproduceva il contenuto della lettera del 22 giugno 1994, ed era anche infondato, poiché dalla stessa prospettazione dei ricorrenti emergeva una mera richiesta di revisione migliorativa della liquidazione, non adeguatamente connotata come formale messa in mora per l'intero indennizzo. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. 26 gennaio 1980, n. 16
L'indennizzo previsto per i beni perduti all'estero ha natura indennitaria e non risarcitoria; costituisce debito di valuta e non comporta rivalutazione monetaria.
L. 5 aprile 1985, n. 135, art. 4
Il coefficiente di rivalutazione previsto per le richieste presentate dopo il 1950 è compreso nella somma liquidata e assorbe il ristoro del ritardo fino alla liquidazione amministrativa.
È tra le leggi speciali che disciplinano la determinazione dell'indennizzo per i beni perduti in Somalia.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate.
L'Amministrazione può liberarsi provando che il ritardo o l'inesattezza della prestazione sono dipesi da causa a essa non imputabile.
La decorrenza degli interessi e del maggior danno presuppone la costituzione in mora dell'Amministrazione.
L'eventuale maggior danno da ritardato adempimento può essere riconosciuto solo nei limiti e secondo i presupposti previsti dalla norma; per l'indennizzo è assorbito fino alla liquidazione amministrativa e può operare dopo la mora.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate.
È stato il parametro del primo motivo di ricorso, per violazione di legge.
È stato il parametro del secondo motivo di ricorso, per omesso esame di fatto decisivo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento della condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'indennizzo dovuto per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ha natura indennitaria e configura un debito di valuta; il meccanismo legale di coefficiente di rivalutazione non trasforma la prestazione in debito di valore né dà luogo, di per sé, alla rivalutazione monetaria.
- Gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. sulla somma definitivamente liquidata decorrono dalla costituzione in mora dell'Amministrazione; in mancanza di una specifica messa in mora, la decorrenza si collega alla domanda giudiziale.
- La domanda amministrativa di concessione o revisione dell'indennizzo, di regola, ha la sola funzione di impulso del procedimento e non equivale automaticamente a costituzione in mora per l'intero credito, specie finché non è certa l'esistenza e l'ammontare del debito.
- Chi deduce in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo deve rispettare il requisito di autosufficienza, trascrivendo o almeno sintetizzando il contenuto dell'atto o del documento decisivo su cui fonda il motivo.
- Non può essere rimessa in discussione in cassazione una statuizione coperta da giudicato interno per mancata impugnazione incidentale sul punto specifico deciso in primo grado.
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