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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26461/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni emesso dall’Agenzia delle Dogane in relazione a operazioni di importazione compiute nel 2012 dalla società importatrice. L’Ufficio contestava la mancata inclusione, nel valore doganale delle merci importate, dei diritti di licenza (royalties) dovuti a soggetti licenzianti nell’ambito di un articolato sistema contrattuale relativo a merci prodotte all’estero da soggetti collegati alla licenziataria. In primo grado il ricorso della società era stato respinto, mentre in appello la CTR Lombardia aveva accolto la domanda ritenendo, in sintesi, che i licenzianti potessero controllare solo la qualità dei prodotti e non il venditore/produttore, sicché non risultava dimostrata la condizione della vendita richiesta per aggiungere le royalties al valore in dogana. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia/ultrapetizione, sostenendo che la CTR avesse omesso di esaminare alcuni contratti e ne avesse considerati altri estranei alla controversia; (2) violazione dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, deducendo l’inammissibilità dell’appello della società per difetto di specificità; (3) violazione e falsa applicazione delle norme doganali unionale e delle norme civilistiche e processuali richiamate, assumendo che le clausole contrattuali attribuivano al licenziante un potere di controllo sui produttori tale da rendere le royalties una condizione della vendita e quindi da includerne il valore nel calcolo dei dazi e dell’IVA. La società ha resistito con controricorso, eccependo anche l’inammissibilità del terzo motivo perché diretto a sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo: ha escluso sia l’omessa pronuncia sia l’ultrapetizione, rilevando che la CTR aveva espresso una motivazione complessiva e che i richiami ai singoli contratti avevano funzione esemplificativa; ha inoltre ritenuto inammissibile, e comunque infondato, il motivo sull’inammissibilità dell’appello, perché formulato in modo generico e perché l’art. 56 d.lgs. n. 546/1992 va interpretato restrittivamente, consentendo di ricavare la specificità dei motivi anche dal complesso dell’atto di appello. La Corte ha invece accolto il terzo motivo, qualificandolo come vizio di sussunzione: ha affermato che, a fini doganali, le royalties devono essere aggiunte al valore in dogana quando ricorrano le condizioni previste dalla normativa unionale, e in particolare quando costituiscano una condizione della vendita, anche se il beneficiario delle royalties è soggetto diverso dal venditore, purché dalle clausole contrattuali emerga un controllo del licenziante sul produttore o sull’acquirente tale da subordinare di fatto la vendita al pagamento dei diritti. Poiché la CTR non aveva valorizzato alcune clausole contrattuali indicative di un controllo del licenziante, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per escludere il vizio di omessa pronuncia e ultrapetizione, poiché la CTR aveva deciso sul thema decidendum con motivazione complessiva.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per i motivi di nullità della sentenza per errori processuali.

  • art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    L’appello tributario non è inammissibile se, pur sintetico, consente di individuare con chiarezza la volontà di censurare la decisione impugnata; la disposizione va interpretata restrittivamente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro per dedurre violazione o falsa applicazione di legge, nella specie per vizio di sussunzione delle norme doganali sui fatti accertati.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato fra le norme asseritamente violate nel terzo motivo; la Corte non ne sviluppa un’autonoma ratio se non nel contesto della valutazione degli indici presuntivi del controllo del licenziante.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente nel terzo motivo; la Corte ricondice la censura non a un riesame delle prove, ma alla corretta sussunzione dei fatti nella norma doganale.

  • art. 29 reg. CEE n. 2913/1992

    Indicato come norma di riferimento sul valore in dogana fondato sul valore di transazione.

  • art. 32 reg. CEE n. 2913/1992

    Stabilisce che al prezzo pagato o da pagare si aggiungono, alle condizioni previste, i corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci da valutare.

  • art. 157 reg. CEE n. 2454/1993

    Specifica che i diritti di licenza si aggiungono al prezzo solo se riguardano le merci oggetto di valutazione e costituiscono una condizione di vendita.

  • art. 159 reg. CEE n. 2454/1993

    Per i marchi, l’importo si aggiunge solo se ricorrono i requisiti indicati dalla norma, incluso il fatto che l’acquirente non sia libero di procurarsi le merci da altri fornitori non legati al venditore.

  • art. 160 reg. CEE n. 2454/1993

    Quando il pagamento è dovuto a un terzo, le condizioni sono soddisfatte solo se il venditore o una persona a esso legata richiede all’acquirente di effettuare tale pagamento.

  • art. 143, paragrafo 1, lettera e), allegato 23 DAC

    Il controllo tra persone collegate è inteso in senso ampio, includendo il potere di costrizione o di orientamento, anche di fatto.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato per giustificare un’interpretazione restrittiva delle disposizioni eccezionali che limitano l’accesso alla tutela giudiziale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità va affermata in modo restrittivo: la specificità dei motivi può ricavarsi anche implicitamente dal contenuto complessivo dell’atto, purché emerga inequivocamente la volontà di contestare la decisione di primo grado.
  • In cassazione, la denuncia di un error in procedendo non esonera il ricorrente dall’onere di autosufficienza: il motivo deve indicare puntualmente il contenuto dell’atto processuale che si assume erroneamente valutato, altrimenti è inammissibile.
  • In materia di valore doganale, le royalties vanno aggiunte al prezzo di transazione solo se ricorrono cumulativamente i requisiti normativi, tra cui quello della "condizione di vendita" delle merci da valutare.
  • La nozione di "condizione di vendita" è sostanziale e può desumersi anche da clausole contrattuali non espressamente subordinate al pagamento delle royalties, quando il tenore complessivo degli accordi evidenzi che il venditore o un soggetto a lui legato subordinano di fatto la vendita al pagamento dei diritti di licenza.
  • Quando il beneficiario delle royalties è soggetto diverso dal venditore, occorre verificare se il licenziante o un soggetto a lui legato eserciti un potere di controllo, anche solo di fatto o di orientamento, sul venditore o sull’acquirente idoneo a garantire il pagamento del corrispettivo come condizione dell’importazione.
  • Ai fini dell’accertamento del controllo rilevante per l’inclusione delle royalties nel valore in dogana, possono essere valorizzati indici fattuali quali l’autorizzazione preventiva del fabbricante, l’approvazione del produttore, le ispezioni sugli stabilimenti, il controllo sulla produzione, sui fornitori, sulla logistica o sulle condizioni di rivendita.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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