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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27794/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento relativi ai periodi d’imposta 2001 e 2004 emessi nei confronti di una società di persone e, per trasparenza, dei soci, con recupero di IVA, IRAP e maggiore IRPEF, sulla base di processo verbale di constatazione e del disconoscimento dell’attendibilità della contabilità per mancanza della distinta delle rimanenze di magazzino. I contribuenti avevano contestato l’uso della metodologia induttiva, sostenendo che la contabilità fosse regolarmente tenuta e coerente con gli studi di settore. La CTP aveva accolto i ricorsi; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo non sufficientemente gravi gli indizi addotti e reputando che i contribuenti avessero assolto all’onere probatorio mediante produzione in giudizio della distinta delle giacenze. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato: 1) violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sulle presunzioni, sostenendo che, una volta accertata l’inattendibilità della contabilità per mancata esibizione delle distinte inventariali, l’Ufficio poteva fondare l’accertamento su presunzioni anche prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente; 2) violazione delle norme sulle preclusioni istruttorie, deducendo che la documentazione prodotta solo successivamente in giudizio non era utilizzabile perché non allegata al ricorso introduttivo e perché mancava la prova di una causa non imputabile della mancata esibizione in sede amministrativa.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in presenza di accertamento induttivo conseguente alla mancata esibizione della distinta delle rimanenze di magazzino, l’Ufficio può utilizzare presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza e che, per effetto di ciò, l’onere della prova si sposta sul contribuente. Ha inoltre ritenuto non utilizzabile la documentazione prodotta tardivamente in giudizio, poiché non risultava allegata al ricorso introduttivo e non era stata dedotta né provata l’impossibilità non imputabile di esibirla in sede amministrativa. Per tali ragioni la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario induttivo, quando la contabilità è ritenuta inattendibile per omissione di documentazione essenziale, l’Ufficio può fondare la pretesa anche su presunzioni semplici prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza; in tale evenienza l’onere della prova si sposta sul contribuente.
  • La censura del giudice di merito che pretenda, nonostante l’accertato ricorso all’induttivo, una prova presuntiva qualificata secondo i canoni dell’art. 2729 c.c. non è conforme alla disciplina dell’accertamento induttivo tributario.
  • La documentazione richiesta dall’Amministrazione nella fase di verifica e non prodotta in tale sede è inutilizzabile a favore del contribuente nel giudizio, salvo che sia depositata tempestivamente con l’atto introduttivo e sia allegata e provata una causa non imputabile della mancata esibizione amministrativa.
  • La produzione documentale successiva al ricorso introduttivo non vale a superare la preclusione istruttoria prevista in materia di accertamento tributario, se non ricorrono le condizioni espressamente richieste dalla legge e dalla giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoProveContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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