Cassazione Civile, Ordinanza n. 27794/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento relativi ai periodi d’imposta 2001 e 2004 emessi nei confronti di una società di persone e, per trasparenza, dei soci, con recupero di IVA, IRAP e maggiore IRPEF, sulla base di processo verbale di constatazione e del disconoscimento dell’attendibilità della contabilità per mancanza della distinta delle rimanenze di magazzino. I contribuenti avevano contestato l’uso della metodologia induttiva, sostenendo che la contabilità fosse regolarmente tenuta e coerente con gli studi di settore. La CTP aveva accolto i ricorsi; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo non sufficientemente gravi gli indizi addotti e reputando che i contribuenti avessero assolto all’onere probatorio mediante produzione in giudizio della distinta delle giacenze. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato: 1) violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sulle presunzioni, sostenendo che, una volta accertata l’inattendibilità della contabilità per mancata esibizione delle distinte inventariali, l’Ufficio poteva fondare l’accertamento su presunzioni anche prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente; 2) violazione delle norme sulle preclusioni istruttorie, deducendo che la documentazione prodotta solo successivamente in giudizio non era utilizzabile perché non allegata al ricorso introduttivo e perché mancava la prova di una causa non imputabile della mancata esibizione in sede amministrativa.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in presenza di accertamento induttivo conseguente alla mancata esibizione della distinta delle rimanenze di magazzino, l’Ufficio può utilizzare presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza e che, per effetto di ciò, l’onere della prova si sposta sul contribuente. Ha inoltre ritenuto non utilizzabile la documentazione prodotta tardivamente in giudizio, poiché non risultava allegata al ricorso introduttivo e non era stata dedotta né provata l’impossibilità non imputabile di esibirla in sede amministrativa. Per tali ragioni la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi
artt. 15 e 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
sono richiamati in tema di accertamento tributario e di ricorso alla metodologia induttiva
richiamati dalla parte ricorrente sul valore probatorio degli atti e dei documenti
richiamati in tema di presunzioni utilizzabili nell’accertamento
richiamati dalla ricorrente nel quadro delle regole probatorie
art. 36, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quanto al contenuto della motivazione della sentenza
art. 32, commi quarto e quinto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
interpretato nel senso che i documenti non esibiti in sede amministrativa sono utilizzabili solo se prodotti tempestivamente in allegato al ricorso introduttivo e se il contribuente deduce e prova una causa non imputabile della mancata esibizione
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario induttivo, quando la contabilità è ritenuta inattendibile per omissione di documentazione essenziale, l’Ufficio può fondare la pretesa anche su presunzioni semplici prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza; in tale evenienza l’onere della prova si sposta sul contribuente.
- La censura del giudice di merito che pretenda, nonostante l’accertato ricorso all’induttivo, una prova presuntiva qualificata secondo i canoni dell’art. 2729 c.c. non è conforme alla disciplina dell’accertamento induttivo tributario.
- La documentazione richiesta dall’Amministrazione nella fase di verifica e non prodotta in tale sede è inutilizzabile a favore del contribuente nel giudizio, salvo che sia depositata tempestivamente con l’atto introduttivo e sia allegata e provata una causa non imputabile della mancata esibizione amministrativa.
- La produzione documentale successiva al ricorso introduttivo non vale a superare la preclusione istruttoria prevista in materia di accertamento tributario, se non ricorrono le condizioni espressamente richieste dalla legge e dalla giurisprudenza.
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