Cassazione Penale, Ordinanza n. 21858/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in mesi quattro di arresto e 700 euro di ammenda, confermando il resto della condanna. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione di legge in relazione all'art. 4, comma 2, della legge n. 110 del 1975, sostenendo l'esistenza di un giustificato motivo per il porto dell'oggetto contestato; 2) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in larga parte reiterativi di censure già respinte in appello e comunque manifestamente infondati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che le doglianze riproducevano questioni già devolute e motivate in appello senza una critica specifica delle ragioni della sentenza impugnata; inoltre, le censure non evidenziavano reali vizi logici o giuridici del provvedimento. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta l'esclusione della rilevanza di una giustificazione addotta solo a posteriori. Quanto al secondo, ha reputato adeguata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sui tratti negativi di personalità e sui precedenti dell'imputato. Quanto al terzo, ha confermato che il mancato riconoscimento della lieve entità preclude la particolare tenuità del fatto. Ne sono conseguiti la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110
Il giustificato motivo rilevante deve essere espresso immediatamente al momento del controllo, perché attuale e verificabile dai verbalizzanti; non è sufficiente una giustificazione prospettata successivamente dall'imputato o dalla difesa.
art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110
attenuante della lieve entità
Il mancato riconoscimento della lieve entità impedisce la declaratoria di particolare tenuità del fatto, poiché quest'ultima presuppone un disvalore ancora minore.
art. 591, lett. c), cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile quando contiene censure aspecifiche, meramente reiterative o confutative, non consentite in sede di legittimità.
art. 581, lett. d), cod. proc. pen.
È richiamato quale parametro della specificità dei motivi di ricorso, la cui carenza comporta inammissibilità.
particolare tenuità del fatto
La causa di non punibilità non può essere riconosciuta se il fatto è già stato ritenuto non di lieve entità, anche implicitamente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure già formulate in appello, se non contengono una critica specifica e puntuale alle ragioni della decisione impugnata.
- Nel reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, il "giustificato motivo" deve essere attuale e immediatamente percepibile al momento del controllo; una spiegazione offerta ex post non è idonea a escludere la rilevanza penale della condotta.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche in modo sintetico, purché siano indicati gli elementi di maggiore rilievo ostativi alla concessione, inclusi i precedenti penali e i tratti negativi della personalità.
- La particolare tenuità del fatto è incompatibile con una valutazione giudiziale, anche implicita, di non lieve entità del fatto stesso, perché la causa di non punibilità richiede un disvalore ulteriormente ridotto.
- Quando le censure non mettono in discussione la tenuta logica e giuridica della motivazione ma si limitano a una generica contestazione del merito, il ricorso è inammissibile per difetto di specificità.
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