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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26114/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., ha unificato per continuazione le condanne relative ai reati di traffico e produzione di stupefacenti (sentenze irrevocabili della Corte d'appello di Napoli del 23/04/2021 e del Tribunale di Salerno - G.I.P. del 17/11/2021) ma ha escluso l'unificazione con la sentenza per estorsione della Corte d'appello di Salerno (1/04/2022) commessa tra settembre 2002 e gennaio 2003. Il ricorrente deduceva: (i) motivazione omessa o insufficiente circa il vincolo della continuazione, rilevando che il G.I.P. aveva già riconosciuto la continuazione tra l'estorsione e altri reati commessi dal 2006 al 2012; (ii) mancata valutazione della partecipazione all'associazione di tipo mafioso (Noschese-Giffoni, costola del clan Pecoraro-Renna) e dell'equivalenza dell'estorsione quale reato-scopo dell'associazione.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso: entrambi i motivi sono infondati. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale dell'esecuzione che ha dato decisivo rilievo alla distanza temporale (estorsione 2002-2003 vs reati di stupefacenti del 2014) e alla diversa natura del bene giuridico offeso. Anche ammettendo l'adesione del ricorrente al sodalizio in epoca anteriore, non è emersa la prova che al momento dell'adesione vi fosse una deliberazione specifica e concreta che includesse i reati di traffico di stupefacenti commessi molti anni dopo; la mera condivisione generica del programma associativo o l'uso del prestigio del clan non è sufficiente a fondare il vincolo della continuazione. Le conclusioni del P.G. sono state escluse per intempestività. Conseguentemente il ricorso è stato condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'unificazione in sede di esecuzione quando sussiste vincolo di continuazione tra reati accertati con sentenze irrevocabili; applicata per valutare l'unificazione delle condanne richieste.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del giudizio di cassazione per il ricorrente quando il ricorso è rigettato; applicata per la condanna alle spese del ricorrente.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso; la sentenza ribadisce che la semplice appartenenza o la condivisione generica del programma associativo non basta per fondare il vincolo di continuazione tra l'associazione e i singoli reati-scopo senza prova della deliberazione specifica e degli elementi concreti dell'esecuzione.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma relativa alle fattispecie aggravate in materia di stupefacenti; i reati commessi in materia di stupefacenti sono stati oggetto di unificazione ma distinti dall'estorsione per natura e temporalità.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sulle produzioni, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti; citata in relazione alle condanne per reati di droga oggetto di unificazione.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Riferimento utilizzato in sede di cognizione per unificare alcuni fatti; la Corte ha ritenuto che l'avvenuta unificazione tra reati posteriori non imponga automaticamente l'estensione della continuazione a reati anteriori molto distanti nel tempo.

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri)

    Citata per il principio secondo cui il rapporto tra reato associativo e reati-scopo, ai fini della continuazione, richiede la prova che, al momento dell'adesione, nell'agente sia presente la deliberazione di fondo comprensiva non solo della tipologia astratta dei reati ma anche di elementi significativi che ne caratterizzeranno l'esecuzione concreta.

Massime di principio

  • Per integrare il vincolo della continuazione tra reati è necessaria una unità di disegno criminoso dimostrata da elementi concreti: oltre alla omogeneità delle condotte, servono indici di preordinazione e la presenza nella mente dell'agente, al momento dell'adesione, di una deliberazione che comprenda anche elementi significativi dell'esecuzione.
  • La mera appartenenza a un'associazione criminale o la condivisione generica del programma associativo non sono di per sé sufficienti a fondare la continuazione tra reati commessi in epoche molto distanti; occorre prova che il progetto criminoso originario prevedesse specificamente i reati successivamente commessi.
  • La distanza temporale tra gli episodi è un fattore rilevante e può escludere la continuazione, soprattutto quando i reati concernono beni giuridici diversi e furono commessi con larghi intervalli temporali (qui: estorsione 2002-2003 vs reati di stupefacenti 2014).
  • L'unificazione già riconosciuta tra alcuni fatti in sede di cognizione non obbliga automaticamente il giudice dell'esecuzione a estendere la continuazione ad altri reati: la valutazione deve essere autonoma e motivata rispetto a ciascun reato chiesto in unificazione.
  • Documenti o conclusioni depositate fuori termine processuale (es. conclusioni del P.G. oltre il termine di legge) possono essere dichiarati inammissibili e non considerati dal giudice.

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