Cassazione Civile, Ordinanza n. 14642/2025 del 31/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro con cui l'Ufficio ha rettificato il valore dichiarato di un terreno acquistato con atto del 19 gennaio 2012. La contribuente ha impugnato l'atto, ma sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione tributaria regionale hanno respinto le sue doglianze. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente; con il secondo ha dedotto omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986 per difetto di motivazione dell'avviso; con il terzo ha sviluppato in termini di violazione di legge la stessa censura sulla motivazione dell'avviso; con il quarto ha lamentato omesso esame di fatti decisivi, assumendo non valutate le prove e la perizia di parte offerte contro la stima dell'Ufficio, nonché ulteriori atti di trasferimento prodotti a fini comparativi.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente e controllabile, avendo richiamato la decisione di primo grado e valorizzato la delibera comunale sul valore venale delle aree edificabili e il certificato di destinazione urbanistica. Ha disatteso il secondo motivo per omessa pronuncia, esaminando direttamente la questione e concludendo che l'avviso di rettifica era adeguatamente motivato: in materia di imposta di registro, quando la rettifica si fonda su atti comparabili, è sufficiente la riproduzione del contenuto essenziale degli atti di riferimento, e nel caso concreto l'avviso riportava estremi, date di registrazione e numeri di repertorio/raccolta degli atti usati come parametro, consentendo al contribuente di individuarli e verificarne l'idoneità comparativa. Il terzo motivo è risultato assorbito dalla reiezione del secondo. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: in parte perché, in presenza di doppia conforme, mancava l'indicazione delle divergenze richieste per il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.; in parte per difetto di specificità, non essendo stati trascritti o allegati gli atti comparativi richiamati. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro invocato per la nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia; la Corte distingue però tra reale omissione e motivazione solo sintetica ma sufficiente
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale e consentire il controllo dell'iter logico-giuridico
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato per la doglianza di violazione di legge relativa alla motivazione dell'avviso di rettifica
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle divergenze di fatto tra le due decisioni
consente, in presenza di omessa pronuncia su un motivo d'appello ma questione infondata e non bisognosa di ulteriori accertamenti, la decisione nel merito senza rinvio
preclude il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in caso di doppia conforme, salvo la dimostrazione di differenze tra le rationes di fatto delle due sentenze di merito
impone specificità del ricorso; il motivo è inammissibile se gli atti richiamati non sono trascritti o allegati
richiamato dalla ricorrente quale parametro del difetto di motivazione dell'avviso, ma la censura viene ritenuta infondata
art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986
richiamato quale norma sulla motivazione dell'avviso di rettifica in materia di imposta di registro; la Corte ritiene sufficiente il richiamo al contenuto essenziale degli atti comparativi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
giustifica l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, l'avviso di rettifica fondato sulla comparazione con atti relativi a beni simili è adeguatamente motivato se contiene la riproduzione del contenuto essenziale degli atti utilizzati come parametro, ossia gli elementi necessari a comprenderne la funzione comparativa e a consentire al contribuente di individuarli e verificarli.
- L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo non richiede necessariamente l'allegazione integrale degli atti comparativi quando il destinatario è posto in condizione di accedervi agevolmente attraverso gli estremi identificativi riportati nell'avviso.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice; non basta che sia sintetica, se risulta comunque idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione.
- Quando il giudice d'appello omette di pronunciare su un motivo, la Cassazione può decidere nel merito senza rinvio se la questione è di puro diritto, non richiede ulteriori accertamenti di fatto ed è infondata, evitando un inutile ritorno al merito.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le divergenze tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; inoltre il motivo deve rispettare il requisito di specificità mediante trascrizione o allegazione degli atti decisivi richiamati.
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