Cassazione Civile, Ordinanza n. 23117/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di agenzia nel settore telefonico/telecomunicazioni. La società agente aveva convenuto la preponente chiedendo, dopo il recesso per giusta causa intimato da quest'ultima, il pagamento delle indennità di fine rapporto e il risarcimento dei danni, sostenendo che il crollo delle vendite fosse dipeso dal comportamento della preponente, la quale avrebbe rifiutato sistematicamente di concludere contratti procacciati dall'agente con il pretesto della morosità dei clienti o della mancanza di copertura di rete, interferendo anche tramite il call center nel processo di registrazione. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno ritenuto illegittimo il recesso, riconosciuto varie indennità e liquidato il danno in via equitativa. La preponente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. e degli artt. 112, 115 e 244 c.p.c., sostenendo che l'azzeramento dell'attività dell'agente bastasse a integrare l'inadempimento e che l'agente avrebbe dovuto provare il proprio adempimento, oltre a contestare l'uso della prova testimoniale; 2) violazione degli artt. 1223, 1226 e 2697 c.c., censurando la liquidazione equitativa del danno perché, a suo dire, il danno era quantificabile con precisione; 3) violazione degli artt. 1750, 1751 e 2702 c.c. per avere la Corte territoriale ravvisato una continuità formale e giuridica tra un precedente rapporto di agenzia con altra società e quello successivo. La società agente ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando che la Corte d'appello avesse escluso l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. senza considerare l'apporto di nuova clientela e il mantenimento di vantaggi in capo alla preponente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della preponente. Ha ritenuto infondati o comunque inammissibili i motivi perché miravano in larga parte a una rivalutazione del merito: quanto al primo, ha ribadito il criterio di riparto dell'onere della prova nelle azioni di adempimento/inadempimento e ha osservato che, nel caso concreto, era la preponente a dover provare la legittimità del recesso e l'esatto adempimento; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva fondato la decisione su prove testimoniali congruamente apprezzate e che eventuali contestazioni sulla prova testimoniale erano tardive. Quanto al secondo, ha affermato che la liquidazione equitativa del danno era consentita anche quando sia difficile o impossibile provarne con precisione l'ammontare, una volta accertata l'esistenza del danno. Quanto al terzo, ha escluso che vi fosse una violazione di legge, trattandosi di doglianza sul giudizio di fatto circa la continuità tra i due rapporti di agenzia, non scrutinabile in cassazione, specie in presenza di doppia conforme. Il ricorso incidentale della società agente è stato dichiarato inefficace perché tardivo ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. e comunque privo di efficacia per l'inammissibilità del ricorso principale. La preponente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Nel giudizio di adempimento/inadempimento il creditore deve provare fonte e scadenza del diritto, mentre il debitore convenuto deve provare l'adempimento o il fatto estintivo della pretesa.
Il criterio di riparto dell'onere probatorio segue la distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi/impeditivi, tenendo conto anche della vicinanza o disponibilità della prova.
La censura è stata reputata generica perché non indicava una vera omissione di pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il potere di liquidazione equitativa del danno si collega alla valutazione del materiale probatorio acquisito dal giudice di merito.
Le nullità relative alla prova testimoniale devono essere tempestivamente eccepite e non possono essere dedotte per la prima volta in appello o in cassazione se vi sia stata acquiescenza.
Il danno risarcibile comprende perdita subita e mancato guadagno, da accertare e quantificare secondo i criteri ordinari o, se necessario, equitativi.
La liquidazione equitativa è ammessa quando il danno sia certo nell'an debeatur ma il suo preciso ammontare non sia provabile o lo sia con notevole difficoltà.
La decisione richiama la disciplina del preavviso e delle conseguenze economiche del recesso dal contratto di agenzia.
L'indennità di cessazione del rapporto e l'eventuale risarcimento del danno presuppongono, rispettivamente, i requisiti previsti dalla norma; il risarcimento di cui al quarto comma riguarda danni ulteriori da illecito contrattuale o extracontrattuale.
Richiamato nel motivo sul collegamento tra i contratti, ma senza accoglimento della censura, perché la doglianza tendeva a rivalutare il fatto.
Il diritto all'accesso alla documentazione contabile è strumentale al soddisfacimento del diritto alle provvigioni e alle indennità, e richiede la dimostrazione di un interesse concreto e circostanziato.
art. 1742, secondo comma, c.c.
Solo il contratto di agenzia richiede la forma scritta; le singole proposte contrattuali possono essere provate anche per testi.
Il criterio di riparto dell'onere probatorio sull'inadempimento è stato richiamato anche in relazione all'eccezione di inadempimento, pur non risultando nel caso concreto sollevata dalla controparte.
Il risarcimento dei danni ulteriori è distinto dall'indennità di cessazione e può cumularsi con essa se ricorrono i presupposti dell'illecito.
Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
Il ricorso incidentale è stato ritenuto tardivo perché notificato oltre il termine lungo di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso per l'adempimento o per le conseguenze dell'inadempimento, il creditore deve allegare il titolo e l'inadempimento, mentre grava sul debitore la prova dell'esatto adempimento o del fatto estintivo/impeditivo; il criterio resta valido anche quando si discuta della legittimità del recesso dal rapporto.
- Nel contratto di agenzia, se il preponente recede per giusta causa allegando il calo degli affari o un inadempimento dell'agente, deve provare la legittimità del recesso e, quando la contestazione riguarda un andamento anomalo delle vendite, la significatività del calo va valutata anche in comparazione con dati omogenei disponibili presso il preponente.
- La prova testimoniale è utilizzabile per dimostrare singole circostanze di fatto relative allo svolgimento del rapporto, mentre le nullità processuali inerenti all'ammissione o all'assunzione della prova devono essere eccepite tempestivamente, altrimenti si sanano.
- La liquidazione equitativa del danno è legittima quando il danno sia provato nell'an, ma la sua precisa quantificazione sia impossibile o eccessivamente difficile; il giudice non può negare il risarcimento solo perché manchi una prova aritmeticamente esatta dell'importo.
- In cassazione non sono censurabili, sotto la veste della violazione di legge, le doglianze che mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti, specialmente in presenza di doppia conforme.
- L'indennità di cessazione del rapporto di agenzia e il risarcimento dei danni ulteriori previsti dalla disciplina speciale sono voci distinte: la prima discende dalla cessazione del rapporto nei presupposti di legge, la seconda richiede la prova di un illecito contrattuale o extracontrattuale ulteriore.
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