Cassazione Civile, Ordinanza n. 13847/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento catastale notificato a una società, che aveva impugnato l’atto dinanzi al giudice tributario deducendone, tra l’altro, il difetto di motivazione e la mancata allegazione della documentazione richiamata nell’avviso, anche con riferimento al confronto con altre unità immobiliari limitrofe e alla rilevanza dei documenti posti a base dell’accertamento. La Commissione tributaria regionale del Veneto aveva respinto l’appello della società limitandosi, secondo la ricorrente, a un richiamo generico della decisione di primo grado. In cassazione la società ha proposto nove motivi: i primi tre denunciavano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa motivazione sul dedotto vizio di motivazione dell’avviso e sulla mancata allegazione della documentazione richiamata, in violazione degli artt. 122, 123 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992; gli altri motivi riguardavano, rispettivamente, ulteriori profili motivazionali, il principio di affidamento, la legittimità delle microzone, l’erroneo computo dei vani, la violazione dell’art. 2697 c.c. e il diritto al contraddittorio anticipato. La Corte ha ritenuto fondate le censure relative alla motivazione, assorbendo le altre.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti, ha cassato la sentenza impugnata perché affetta da motivazione meramente apparente e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il vizio ravvisato consiste nel fatto che il giudice di appello si era limitato a un richiamo generico alla motivazione della sentenza di primo grado, senza confrontarsi in modo specifico con le doglianze proposte dalla società sulla motivazione dell’avviso di accertamento e sulla mancata allegazione dei documenti richiamati.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente il ricorso per cassazione per nullità della sentenza quando la motivazione sia mancante o solo apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve superare il "minimo costituzionale"; il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della presenza di una motivazione non meramente apparente o incomprensibile.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla se manca la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
impone una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico del giudice.
richiede che la sentenza tributaria contenga la motivazione della decisione.
richiama, per il giudizio di appello tributario, le regole sulla decisione e sulla motivazione della sentenza.
è richiamato tra i motivi assorbiti, ma non viene esaminato nel merito perché l’accoglimento dei primi motivi rende superflua la decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, il giudice deve confrontarsi con i motivi specifici di gravame e spiegare le ragioni della conferma o della riforma della decisione di primo grado; un richiamo meramente adesivo e generico alla sentenza appellata non soddisfa l’obbligo di motivazione.
- La motivazione per relationem è legittima solo se la decisione richiamata o i contenuti richiamati sono effettivamente riprodotti o comunque recepiti in modo autonomo e autosufficiente, così da consentire di ricostruire il percorso argomentativo seguito dal giudice.
- La nullità per motivazione apparente ricorre quando, pur essendo materialmente presente un testo motivazionale, questo non consente di comprendere il fondamento della decisione né di verificare la coerenza logico-giuridica della statuizione.
- Nel processo tributario, la sentenza non può limitarsi a formule stereotipate o a un generico rinvio alla pronuncia di primo grado, ma deve dare conto delle specifiche doglianze sulla motivazione dell’atto impositivo e sulla documentazione posta a base dell’accertamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13764/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_civile · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13765/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_civile · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13767/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_civile · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13768/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_civile · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13770/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_civile · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13771/2026 del 12/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →