Cassazione Civile, Ordinanza n. 04312/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, notificato dopo il mancato pagamento di tredici cartelle esattoriali, sei delle quali riferite a tributi, tasse e contributi. Aveva dedotto: difetto di motivazione dell’atto; omessa notifica delle cartelle tributarie e degli atti presupposti; decadenza e prescrizione dell’azione di riscossione; illegittimità degli interessi di mora. In appello la CTR aveva riformato la decisione favorevole al contribuente, ritenendo regolarmente notificate le cartelle mediante consegna al portiere dello stabile e spedizione delle raccomandate informative. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, violazione degli artt. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973 e 139 c.p.c. per la ritenuta validità della notifica senza prova dell’invio della raccomandata informativa; con il secondo motivo ha lamentato nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la CTR non avesse spiegato perché l’avviso di intimazione fosse adeguatamente motivato, specie quanto agli interessi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato, da un lato, che la CTR aveva accertato in fatto la spedizione delle raccomandate informative e, dall’altro, che la norma speciale applicabile richiede soltanto la spedizione di una raccomandata semplice, non con avviso di ricevimento, quando la cartella sia consegnata a persona diversa dal destinatario; pertanto la notifica era valida. Sul secondo motivo ha escluso la motivazione apparente, osservando che la CTR aveva comunque espresso una ratio comprensibile, richiamando la natura vincolata dell’avviso di intimazione e la sua conformità al modello approvato, anche quanto agli interessi. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e la Corte ha dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
L’atto è il presupposto dell’intimazione al pagamento successiva al ruolo e costituisce l’atto impugnato nella controversia.
art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973
Quando la cartella è consegnata a persona diversa dal destinatario, è sufficiente la spedizione di una lettera raccomandata semplice per dare notizia della notifica; non è necessario l’avviso di ricevimento.
La norma, richiamata in relazione alle modalità di notifica, è compatibile con la consegna a persona diversa dal destinatario e con la successiva comunicazione informativa mediante raccomandata semplice.
art. 26, ultimo comma, prima parte, d.P.R. n. 602 del 1973
Viene letto come richiamo della disciplina speciale sulle modalità di notifica e sulla comunicazione al destinatario quando la consegna avvenga a soggetto diverso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato come norma che impone la motivazione della sentenza tributaria.
È richiamato per il requisito di sinteticità e chiarezza della motivazione.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Consente di correggere la motivazione in diritto della sentenza impugnata, mantenendone fermo l’esito.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve raggiungere il minimo costituzionale.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di notificazione della cartella esattoriale consegnata a persona diversa dal destinatario, la prova della sola spedizione della raccomandata informativa è sufficiente a perfezionare la notifica, senza necessità dell’avviso di ricevimento, quando la disciplina speciale lo preveda.
- La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere un nuovo esame del fatto già accertato dal giudice di merito, come la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa.
- L’avviso di intimazione al pagamento è un atto vincolato e non richiede una motivazione particolarmente ampia, essendo sufficiente che la decisione consenta di comprendere la ragione del rigetto delle censure e raggiunga il minimo costituzionale di motivazione.
- La motivazione è solo apparente quando manca del tutto l’esposizione del percorso logico-giuridico; non lo è se, pur sintetica, rende percepibile la ratio decidendi.
- Quando la Corte ritiene corretta la decisione nel risultato ma errata o incompleta la sua motivazione in diritto, può emendarla senza cassare la sentenza se il dispositivo resta comunque condivisibile.
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