Cassazione Penale, Ordinanza n. 26739/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità e sostanzialmente volto a sollecitare una rivalutazione del merito, mentre il secondo motivo è stato considerato reiterativo rispetto alle argomentazioni già disattese dalla Corte d'appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d'appello deducendo, con un primo motivo, un vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della cosiddetta attenuante costituzionale, sostenendo in sostanza che la gravità della condotta sarebbe stata valutata in modo non corretto. Con un secondo motivo ha censurato l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che le doglianze sono formulate in modo generico e reiterativo, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso sia l'attenuante costituzionale sia le attenuanti generiche valorizzando la valenza intimidatoria della condotta, la disponibilità di armi e oggetti atti a offendere, la non irrisorietà della somma prelevata e il comportamento successivo dell'imputato.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alla motivazione impugnata; la genericità e la mancanza di specifico confronto con la decisione comportano inammissibilità.
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non è specifico, non si confronta con le rationes decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una generica critica o in una richiesta di rivalutazione delle prove.
- La censura sul mancato riconoscimento di attenuanti non può limitarsi a riproporre argomenti già disattesi dal giudice di merito, ma deve indicare puntualmente gli errori logici o giuridici della motivazione.
- Il sindacato di legittimità non consente una diversa lettura del compendio probatorio se la motivazione di merito è logicamente articolata e priva di aporie manifeste.
- L'esclusione delle attenuanti generiche è legittima quando il giudice di merito valorizza elementi negativi della condotta e del comportamento successivo, senza che emergano profili di irragionevolezza o illegalità della pena.
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