Cassazione Civile, Ordinanza n. 01234/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Quattro lavoratori avevano agito contro la società datrice chiedendo di accertare che, per gli anni 2013 e 2014, non erano stati fissati gli obiettivi individuali previsti da un accordo aziendale del 2003 e di ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance conseguente a tale omissione. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d’appello di Roma aveva riformato la decisione e respinto le pretese, ritenendo che i lavoratori non avessero allegato né provato elementi idonei a dimostrare che, se gli obiettivi fossero stati assegnati, avrebbero avuto concrete possibilità di raggiungerli. I ricorrenti hanno quindi impugnato la sentenza di appello con tre motivi: violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. per asserito travisamento della causa petendi; omesso esame di fatti decisivi e violazione di norme sostanziali e dell’accordo aziendale per avere la Corte negato rilievo alla prova presuntiva della chance perduta; violazione degli artt. 101, 112, 115, 414, 416 c.p.c. e 2697 c.c. per avere il giudice d’appello valorizzato una pretesa crisi economica della società senza previa rimessione della questione al contraddittorio delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto che i motivi sollevassero censure in gran parte incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità: la doglianza sull’art. 115 c.p.c. non integrava una vera violazione di legge ma una contestazione della valutazione delle prove; quella sull’art. 2697 c.c. non denunciava un errato riparto dell’onere probatorio ma ancora una critica alla valutazione del materiale istruttorio; la censura ex art. 112 c.p.c. non indicava in modo specifico un vizio di ultrapetizione o omissione; la critica sull’interpretazione della domanda e dell’accordo aziendale mirava a ottenere una nuova lettura di atti riservata al merito; le doglianze sulle presunzioni e sull’omesso esame dei fatti decisivi tendevano a rimettere in discussione un apprezzamento di fatto insindacabile o non decisivo. La Corte ha inoltre osservato che l’eventuale richiamo alla crisi economica della società costituiva un argomento ad abundantiam privo di autonoma ratio decidendi. È stata quindi confermata la soccombenza dei ricorrenti, con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede la specifica indicazione degli atti processuali da cui risulti il vizio; non ricorre se la questione è stata esaminata implicitamente o se si lamenta solo un mancato esame di una questione processuale.
La violazione è configurabile solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o dichiari di non dover osservare la regola del decidere sulla base delle prove offerte; non basta contestare la diversa valutazione delle prove.
La censura di motivazione apparente o di nullità della sentenza non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito.
Il vizio processuale va dedotto nei limiti propri della nullità della sentenza o del procedimento, non per contestare il merito dell’apprezzamento probatorio.
L’omesso esame è rilevante solo per un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta prospettare fatti la cui considerazione avrebbe potuto, in termini solo probabilistici, condurre a un esito diverso.
Richiamato come norma sostanziale nel motivo, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo che le censure attengano in realtà alla prova della chance perduta.
Richiamato nel contesto della domanda risarcitoria, senza autonoma ratio decisoria; la Corte resta ferma sulla mancanza di allegazioni e prova sulla concreta possibilità di raggiungimento degli obiettivi.
La violazione dell’onere della prova è denunciabile solo se il giudice attribuisce l’onere ad una parte diversa da quella onerata; non quando si contesta la valutazione delle prove o la ritenuta insufficienza degli elementi allegati.
Richiamato in relazione all’uso delle presunzioni, ma la Corte ribadisce che spetta al giudice di merito apprezzarne l’idoneità, la gravità, precisione e concordanza.
La valutazione complessiva degli indizi e della loro capacità inferenziale appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale consentito.
L’interpretazione dell’accordo aziendale è attività riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali o motivazione nei limiti consentiti.
art. 1 accordo aziendale 22/1/2003
Richiamato quale fonte dell’obbligo di fissare obiettivi individuali e del premio annuo, ma la Corte non ne muta il contenuto, limitandosi a considerare non dimostrata la chance perduta.
art. 3 accordo aziendale 22/1/2003
Richiamato nel quadro dell’assetto premiale aziendale; la sua lettura resta affidata al merito.
art. 5 accordo aziendale 22/1/2003
Richiamato nel quadro dell’assetto premiale aziendale; la sua lettura resta affidata al merito.
art. 7 accordo aziendale 22/1/2003
Richiamato nel quadro dell’assetto premiale aziendale; la sua lettura resta affidata al merito.
Richiamato nel terzo motivo in tema di contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di merito, ma la Corte rileva che si tratta di una contestazione inammissibile dell’interpretazione della domanda.
Richiamato nel terzo motivo, senza che la Corte ravvisi una concreta violazione del contraddittorio o delle preclusioni.
La deduzione relativa a una questione rilevata d’ufficio è respinta perché il ricorrente non dimostra che la questione abbia inciso come vera ratio decidendi né che vi sia stata effettiva lesione del contraddittorio.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di ricostruzione del merito.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o disapplica espressamente la regola di decisione sulle prove; non quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcuni elementi probatori.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste soltanto se l’onere probatorio è posto a carico della parte sbagliata; non se si contesta che le prove fornite siano state ritenute insufficienti.
- La denuncia di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, la cui considerazione avrebbe condotto con certezza a una decisione diversa.
- La prova della perdita di chance esige allegazioni specifiche sulla concreta probabilità di conseguire il vantaggio sperato; la mera deduzione dell’inadempimento del debitore non basta, se non si dimostra anche l’effettiva possibilità di raggiungere il risultato.
- L’interpretazione della domanda giudiziale e di un accordo collettivo o aziendale è attività riservata al giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo nei limiti stretti della violazione dei canoni legali di interpretazione o dei vizi di motivazione consentiti.
- L’apprezzamento delle presunzioni e degli indizi, compresa la loro gravità, precisione e concordanza, appartiene al giudice di merito ed è sottratto a rivalutazione in sede di legittimità salvo specifici vizi processuali o motivazionali.
- Argomentazioni svolte dal giudice di merito in via meramente accessoria o ad abundantiam non costituiscono ratio decidendi e non sono autonomamente censurabili per difetto di interesse.
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