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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06961/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

Due soggetti locatori avevano concesso in locazione a una Provincia un immobile ad uso non specificato nel testo, a fronte di un canone annuo di euro 72.000,00. Dopo il recesso anticipato del conduttore e una prima controversia sulla riconsegna dell'immobile, ritenuto gravemente danneggiato e inagibile, il Tribunale aveva riconosciuto la legittimità del rifiuto dei locatori di accettare la riconsegna fino al pagamento delle somme necessarie al ripristino, oltre ai canoni per il ritardo nella restituzione. Successivamente la Provincia aveva corrisposto la somma liquidata e aveva intimato ai locatori di riprendere il bene; i locatori sostenevano però che il pagamento fosse insufficiente e che residuasse ancora una parte di credito, oltre al fatto che la riconsegna non si era perfezionata per responsabilità dell'ente. In un nuovo giudizio avevano quindi chiesto il risarcimento dei danni da mancata consegna. La Corte d'appello aveva accolto la loro tesi, negando la validità della messa in mora. La precedente ordinanza di Cassazione n. 15671/2024 aveva invece ritenuto valida la messa in mora e insussistente un ulteriore inadempimento della Provincia, sulla base dell'interpretazione del giudicato formatosi nel primo giudizio. Con l'odierno ricorso per revocazione i locatori deducevano errore di fatto revocatorio ex artt. 391 e 395 c.p.c., assumendo che la Corte avesse supposto, erroneamente, che dopo il pagamento essi avessero riottenuto il bene o che il mancato recupero fosse dipeso da loro colpa, mentre dagli atti risultava che avevano anzi sollecitato più volte la consegna. La Corte ha respinto la censura, chiarendo che la decisione revocanda non si fondava su un travisamento dei fatti, ma sull'interpretazione del precedente giudicato, che, letto a contrario, escludeva un ulteriore inadempimento del conduttore dopo il pagamento della somma stabilita. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, rilevando che il preteso errore non era un errore di fatto revocatorio, ma una questione di interpretazione del giudicato precedente. Ha quindi confermato la validità della messa in mora e l'insussistenza di un ulteriore inadempimento della Provincia dopo il pagamento della somma accertata nel precedente giudizio. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di revocazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1216 c.c.

    richiamato quale base dell'intimazione di consegna dell'immobile e della disciplina della mora del creditore nella vicenda di riconsegna del bene locato

  • art. 391 c.p.c.

    invocato quale norma che consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.

  • art. 395 c.p.c.

    richiamato come norma che disciplina i motivi di revocazione, in particolare l'asserito errore di fatto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato in relazione all'inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio è configurabile solo se la decisione abbia posto a base del proprio ragionamento un fatto storicamente inesistente o un fatto esistente ma non percepito, e non quando la conclusione derivi dall'interpretazione di un precedente giudicato.
  • L'interpretazione del giudicato non è censurabile con il rimedio della revocazione per errore di fatto, anche se la parte ritenga che il giudice abbia tratto dal giudicato conseguenze giuridiche non condivisibili.
  • Quando una precedente decisione abbia stabilito le regole del rapporto tra le parti, la verifica della persistenza o meno dell'inadempimento successivo deve essere condotta entro i limiti di quel giudicato, senza trasformare una critica all'interpretazione della sentenza in una deduzione di travisamento del fatto.
  • La revocazione non può essere usata per rimettere in discussione l'apprezzamento del significato e della portata precettiva del giudicato, poiché tale censura attiene al giudizio di diritto e non all'errore percettivo.
  • In presenza di un pagamento eseguito in esecuzione del giudicato e di una messa in mora del creditore a ricevere la restituzione del bene, l'ulteriore imputazione di inadempimento al debitore non può essere affermata se il giudicato precedente, interpretato nel suo contenuto decisorio, escludeva ulteriori obblighi incompatibili con quanto già adempiuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commercialeInadempimentoMora
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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