Sentenza n. 14255/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento con istanza di sospensione cautelare - del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente alla classe successiva deliberato dal Consiglio di classe dell’istituto in epigrafe in data 29.8.2025 e comunicato in pari data a seguito del mancato superamento degli esami riparativi per tre materie, matematica, francese e storia; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i verbali di scrutinio e ogni altro documento relativo alla valutazione finale dell’alunno per l’anno scolastico 2024/2025; con istanza di sospensione cautelare per l'ammissione dell'alunno alla classe successiva con riserva, nelle more della definizione del giudizio di merito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione alla classe successiva deliberato dal Consiglio di classe per il mancato superamento degli esami riparativi in tre materie
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di studente)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la non ammissione dello studente alla classe successiva, deducendo che il minore presentava una grave condizione clinica, documentata alla scuola sin dal primo anno scolastico e ulteriormente attestata da documentazione dell'ASL prima della conclusione dell'anno 2024/2025, pur non avendo ancora ottenuto il formale riconoscimento della disabilità ai sensi della legge n. 104/1992. L'istituto non avrebbe individuato i bisogni educativi speciali, predisposto un Piano Didattico Personalizzato, adottato misure compensative o dispensative, né coinvolto adeguatamente la famiglia in un percorso didattico individualizzato. Gli esami riparativi sarebbero stati svolti senza adattamenti coerenti con la condizione dello studente e la decisione di non ammissione sarebbe stata motivata esclusivamente sulla base delle insufficienze, senza considerare l'incidenza della situazione clinica sul rendimento. Sono state dedotte, in sintesi, la violazione e falsa applicazione degli articoli 12, 13 e 14 della legge n. 104/1992, degli articoli 314, 315 e 318 del d.lgs. n. 297/1994, della Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 sui BES e della normativa sull'inclusione scolastica; la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e lo sviamento; nonché la violazione degli articoli 3 e 34 Cost. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per danno non patrimoniale da lesione del diritto all'istruzione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di annullamento. Ha ritenuto che, alla luce delle certificazioni cliniche trasmesse e della relazione dell'ASL Roma 2 del 30 maggio 2025, la scuola non avesse assicurato un percorso didattico adeguato alla situazione dello studente. La relazione indicava, tra l'altro, flessibilità negli orari e nel computo delle assenze, programmazione di interrogazioni e verifiche, evitamento di più prove nello stesso giorno, uso di strumenti compensativi e dispensativi e preferenza per la forma scritta. Secondo il TAR, la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 consente ai Consigli di classe di adottare tali strumenti per gli alunni con bisogni educativi speciali anche in assenza del formale riconoscimento della disabilità ai sensi della legge n. 104/1992, sulla base della documentazione clinica e delle valutazioni psicopedagogiche e didattiche. Non è stata ritenuta decisiva l'assenza di una specifica richiesta familiare di attivazione del PDP o di misure particolari, poiché la scuola era stata informata della condizione dello studente e la disciplina imponeva una valutazione autonoma della documentazione. Il provvedimento di non ammissione è stato quindi annullato. È stata invece respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, perché il danno non risultava sufficientemente provato; il TAR ha rilevato inoltre che la scuola aveva operato una volta acquisita la documentazione necessaria. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
La disciplina dell'inclusione scolastica è stata invocata quale fondamento degli obblighi di sostegno e di adeguamento del percorso didattico alla condizione dell'alunno.
artt. 314, 315 e 318 d.lgs. 297/1994
Norme richiamate dai ricorrenti a sostegno della tutela scolastica e dell'inclusione dell'alunno con disabilità o bisogni educativi specifici.
Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 sui BES
Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida.
La scuola deve esaminare la documentazione clinica e può, anche prima del formale riconoscimento della disabilità ex legge n. 104/1992, adottare strumenti compensativi e misure dispensative per gli alunni con BES; l'assenza di una specifica richiesta di PDP da parte della famiglia non esclude tale dovere di valutazione.
La norma è stata richiamata per contestare il difetto di motivazione della non ammissione, adottata senza considerare la situazione clinica dello studente.
artt. 3 e 34 Cost.
Parametri costituzionali richiamati in relazione all'eguaglianza sostanziale e al diritto all'istruzione.
artt. 6, par. 1, lett. f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati nel dispositivo per giustificare l'oscuramento dei dati personali e sanitari contenuti nel provvedimento.
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, quale base dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- La scuola, quando riceve documentazione clinica idonea a evidenziare bisogni educativi speciali, deve valutarla nell'ambito delle proprie competenze didattiche e organizzative e predisporre, ove necessario, un percorso adeguato, anche se non è ancora intervenuto il formale riconoscimento della disabilità ai sensi della legge n. 104/1992.
- L'adozione di strumenti compensativi e misure dispensative per un alunno con bisogni educativi speciali non è subordinata necessariamente a una specifica richiesta della famiglia, quando la scuola dispone già di documentazione clinica e di elementi sufficienti per procedere a una valutazione autonoma del bisogno educativo.
- La valutazione finale e la decisione di non ammissione alla classe successiva sono illegittime quando considerano soltanto le insufficienze dello studente senza valutare l'incidenza di una condizione clinica documentata e senza previamente assicurare un percorso didattico adeguato, comprensivo delle misure compensative e dispensative necessarie.
- La domanda risarcitoria per danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'istruzione deve essere respinta quando il danno non sia sufficientemente provato, anche se viene annullato il provvedimento scolastico illegittimo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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