Cassazione Penale, Sentenza n. 468/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per traffico di stupefacenti deducendo: la carenza o l'erronea valutazione probatoria delle intercettazioni (cd. droga parlata) e l'insufficiente specificità nell'identificazione degli autori; la richiesta di derubricazione o riconoscimento di attenuanti (es. circostanza attenuante dell'art. 114 c.p. o l'ipotesi tenue ex art. 73 comma 5 DPR 309/90) per quantità o ruolo marginale; l'eccessività della pena; la errata interpretazione di espressioni criptiche (es. "partita piccola" interpretata come poker); la contestazione della rilevanza della recidiva e dell'aggravante per ingente quantità di sostanza
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Motivazione: i motivi risultano nel loro complesso generici, aspecifici e, per alcuni, mera riproposizione delle censure già respinte in appello; la valutazione di merito circa l'interpretazione delle intercettazioni e la ricostruzione probatoria è risultata logica, congrua e corroborata da sequestri, osservazioni e arresti; sono state confermate la sussistenza della recidiva e dell'aggravante dell'ingente quantità (sulla base del peso lordo e del grado di purezza), nonché l'esclusione delle attenuanti invocate; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma equa di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
Richiamate per l'attribuzione della responsabilità e della partecipazione nei reati pluriattribuiti; la sentenza considera logica la ricostruzione della responsabilità concorrente tra gli imputati
art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (commi 1, 4, 5, 6)
Applicata per la tipizzazione dei reati di traffico di stupefacenti; comma 5 (ipotesi tenue) escluso per i capi rilevanti in ragione della quantità, della frequenza e dell'importanza del traffico; il comma 6 (numero di persone) è stato valutato ma, ove escluso, la Corte ha comunque ritenuto la gravità complessiva sufficiente a giustificare la pena
art. 80 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 2)
Aggravante per l'ingente quantità: applicata in presenza di peso lordo e purezza tali da superare la soglia valutata dalla giurisprudenza, salvo ragioni concrete per escluderla (non emerse nel caso)
Richiamata dai difensori per chiedere l'attenuante per confessione/ruolo; la Corte ha ritenuto che il ruolo dei ricorrenti non fosse di minima importanza e pertanto l'attenuante non trovasse applicazione
Citato in relazione all'escussione di testi proposti dalla difesa; la Corte territoriale ha valutato le informazioni testimoniali ma le ha ritenute insufficienti a travolgere la valutazione complessiva delle intercettazioni e dei riscontri
Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015 (Sebbar)
Giurisprudenza richiamata per affermare che l'interpretazione del linguaggio criptico nelle intercettazioni costituisce valutazione di merito non sindacabile in cassazione se logica e fondata sulle massime di esperienza
Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012 (Biondi)
Richiamata per il principio che la soglia ponderale definisce un limite indicativo per l'ingiancitezza della quantità: il superamento della soglia impone al giudice di merito una valutazione concreta, ma l'applicazione dell'aggravante è legittima quando peso e purezza giustifichino l'integrazione dell'elemento
Massime di principio
- I ricorsi in Cassazione devono essere specifici e non riproporre pedissequamente i motivi già dedotti in appello; le censure generiche o aspecifiche sono inammissibili
- L'interpretazione delle intercettazioni (anche se criptiche) è questione di fatto riservata ai giudici di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizi logico-giuridici evidenti
- La cd. 'droga parlata' può legittimamente concorrere alla prova quando venga corroborata da riscontri oggettivi (sequestri, arresti, osservazioni) che ne confermino il significato
- Per ottenere la riqualificazione in favore dell'imputato (es. applicazione della ipotesi tenue) occorre dimostrare, con dati concreti e non generici, la marginalità dell'evento e la non rilevanza della quantità o del ruolo
- Per contestare l'identificazione tramite utenze/intercettazioni è necessario indicare elementi concreti che pongano in dubbio la titolarità o la riconducibilità dei messaggi all'imputato; mere asserzioni non sono sufficienti
- L'aggravante per ingente quantità si valuta sulla base del peso lordo e della percentuale di principio attivo; il superamento della soglia rende plausibile l'applicazione a meno che non emergano ragioni concrete e specifiche per escluderla
- La qualificazione del ruolo nell'organizzazione incide sull'applicabilità di attenuanti: il comportamento fattuale e le modalità operative (es. compiti di attesa, scarico, corrispettivo) sono rilevanti per escludere attenuanti richieste
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