Cassazione Penale, Sentenza n. 30827/2022 del 09/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Castello impugnava la sentenza d'appello che aveva riformato in melius il giudizio abbreviato di condanna per omicidio colposo della ciclista Francesca Celani. Ha articolato cinque motivi: 1) vizio di motivazione e manifesta illogicità con riguardo all'attendibilità della testimonianza di Gregoli e alla ricostruzione dinamica dell'impatto (contestata anche con argomenti 'di fisica' sulla posizione dello sportello rispetto alla ruota); 2) inosservanza degli artt. 350 e 63 c.p.p., sostenendo che le sue dichiarazioni spontanee rese alla polizia senza difensore non potevano essere utilizzate in abbreviato; 3) errore nel ritenere non percorribile la rampa per l'autocarro nonostante mancanza di segnale verticale di divieto; 4) violazione e/o errata applicazione dell'art. 40 c.p. per assenza della correlazione tra la regola violata e l'evento (causalità della colpa); 5) violazione dell'art. 533 c.p.p. per mancato riconoscimento del ragionevole dubbio, con proposta di una diversa ricostruzione alternativa in base alla quale la ciclista avrebbe tentato di sorpassare a destra e sarebbe caduta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di merito avesse motivazione congrua e non manifestamente illogica, fondata su elementi probatori convergenti: accertamenti autoptici, tracce di contatto tra bici e autocarro, reperimento di materiale cerebrale su parte del copriruota anteriore destro, luogo e condizione di rinvenimento di corpo e bicicletta e la testimonianza ritenuta credibile di Gregoli. La Suprema Corte ha inoltre osservato che la Corte territoriale non ha posto a fondamento della responsabilità le dichiarazioni spontanee dell'imputato e ha adeguatamente spiegato perché lo svincolo non era utilizzabile dall'autocarro e perché si configuravano violazioni degli artt. 140 e 154 del codice della strada. Le censure di natura ipotetica, congetturale o non supportate da elementi processuali specifici sono state ritenute aspecifiche e inammissibili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sanzionatoria dell'omicidio colposo; utilizzata per inquadrare il reato contestato all'imputato in base alla dinamica e agli esiti lesivi constatati.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla motivazione del ricorso per cassazione: il ricorrente ha motivato i motivi nei termini richiesti dalla norma.
Richiamato nella censura sulle dichiarazioni spontanee: la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini dell'impugnazione che le dichiarazioni del ricorrente fossero state rese senza difensore, posto che la decisione non si è fondata su di esse.
Richiamato con l'art. 350 nella censura difensiva; la Corte ha osservato che la motivazione del giudice di merito non ha dato rilievo decisivo alle dichiarazioni spontanee contestate.
Principio del giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio; la Corte di legittimità precisa che in cassazione l'alternativa ricostruzione difensiva può incidere solo se porta a manifesta illogicità decisiva della motivazione, non se è mera ipotesi alternativa o congetturale.
Limite di ammissibilità del ricorso per motivi di manifesta illogicità: la Corte richiede che la contrapposta ricostruzione sia inconfutabile e fondata su elementi processuali per ritenere il vizio.
Regola sulla causalità del reato e sulla concretizzazione del rischio evitabile dalla norma violata; la Corte ha ritenuto adeguatamente dimostrato il nesso tra condotta e evento in relazione alle norme violate.
artt. 140 e 154 codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
Norme di condotta stradale richiamate come regole cautelari specifiche la cui violazione ha concretizzato il rischio che ha provocato l'evento. La Corte ha ritenuto che l'imbocco dello svincolo da parte dell'autocarro abbia determinato intralcio e pericolo in violazione di tali articoli.
Norma che disciplina la condanna alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Suprema Corte ha applicato una sanzione equa di euro 3.000 tenuto conto dei profili di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In cassazione le censure vanno sostenute con specificità e confronto diretto con la motivazione impugnata; deduzioni generiche o meramente ipotetiche sono inammissibili.
- Le dichiarazioni spontanee dell'imputato non rendono automaticamente invalida la decisione: rilevano se il giudice si è effettivamente fondato su di esse in modo decisivo e illegittimo.
- La condanna può essere sorretta da un quadro probatorio convergente di elementi oggettivi (es. esiti autoptici, tracce di contatto, reperti sul veicolo) anche se alcune parti della ricostruzione sono contestate dal difensore.
- Per rovesciare una ricostruzione fattuale in sede di legittimità è necessario proporre un'ipotesi alternativa inconfutabile e supportata da elementi processuali acquisiti; mere congetture o ricostruzioni possibili non bastano a creare il ragionevole dubbio richiesto dall'art. 533 c.p.p.
- L'assenza di segnali verticali che vietino una manovra non esclude di per sé la responsabilità se la manovra risulta oggettivamente imprudente o vietata dalle regole di condotta che governano il rischio specifico (si deve valutare la percorribilità e la compatibilità della manovra con la sicurezza degli altri utenti).
- La verifica della causalità della colpa richiede che il giudice colleghi in modo motivato la regola violata al rischio concretizzatosi nell'evento, e tale collegamento può essere desunto da elementi tecnici e oggettivi raccolti nel processo.
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