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Sentenza

Sentenza del 05/02/2025 n. 2919 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società chiedeva la revisione di 55 dichiarazioni doganali relative a importazioni di PET effettuate tra settembre 2017 e ottobre 2019 e il rimborso dei maggiori dazi versati, ritenendo applicabile il codice tariffario con sospensione daziaria. Contestava il diniego ADM del 19 agosto 2020 (prot. n. 34644/RU), deducendo violazione del contraddittorio e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, omessa pronuncia, errata classificazione della merce e illegittima estensione alle importazioni successive delle analisi effettuate nel 2016. Contestava inoltre la condanna alle spese. La controversia era stata preceduta da giudizi doganali con esiti contrastanti, nessuno dei quali, secondo la decisione, aveva prodotto un giudicato estensibile a questo procedimento.

La decisione

La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso contro la sentenza della CGT di secondo grado del Veneto, che aveva confermato il rigetto pronunciato dalla CTP di Venezia. Ha ritenuto infondati i motivi sul contraddittorio: l’istanza della società aveva già consentito di esporre la propria posizione e non era stata allegata una concreta lesione difensiva né fornita la prova di resistenza; l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non si applica in via generale ai procedimenti tributari. Ha escluso l’omessa pronuncia e il difetto di motivazione, dichiarando inoltre inammissibili o infondati i motivi sulla motivazione del diniego, sulla classificazione tariffaria e sulle analisi: la società non aveva contestato in modo specifico e circostanziato il metodo e i risultati del laboratorio doganale né dimostrato la maggiore attendibilità delle proprie analisi. Non era configurabile l’estensione del giudicato di decisioni relative ad altri procedimenti e periodi. È stata respinta anche la richiesta di compensazione delle spese. S. Spa è stata condannata a rifondere all’ADM 15.000 euro di spese, oltre spese prenotate a debito; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 22, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione)

    l'attivazione del procedimento amministrativo su istanza della parte privata (come, nella specie, per l'ottenimento di un rimborso) realizza "in re ipsa" un necessario contraddittorio iniziale sulla base di atti e documenti dalla medesima introdotti: pertanto, a misura che l'Amministrazione adotti la decisone esclusivamente sul fondamento di tali elementi, senza procedere d'ufficio ad ulteriori acquisizioni istruttorie, il difetto di una specifica interlocuzione prima dell'adozione del provvedimento sfavorevole, tenuto conto che la parte ha già avuto modo di rappresentare la sua posizione, semplicemente non condivisa dall'Amministrazione, assume di per sé una dimensione meramente formale, salvo che essa specificamente indichi e deduca la concreta lesione al diritto di difesa che ne abbia sofferto.

    Nel procedimento avviato su domanda del contribuente, l’istanza e i documenti prodotti possono realizzare già il contraddittorio iniziale. Se l’amministrazione decide sulla base di quel materiale senza ulteriori acquisizioni d’ufficio, la mancanza di un’ulteriore interlocuzione non determina di per sé l’invalidità del diniego: il contribuente deve indicare concretamente quale difesa non ha potuto svolgere e quale pregiudizio ne è derivato.

  • Art. 10-bis della legge n. 241/1990

    Donde, dandosi così seguito a quanto anticipato in relazione al secondo motivo, in ambito tributario è "ex se" inapplicabile l'istituto del preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. n. 241 del 1990, volto alla realizzazione di un necessario momento di interlocuzione preventiva in ordine al progetto, di per sé considerato, di atto sfavorevole che l'Amministrazione s'appresta ad adottare, restando gli istituti partecipativi rimessi alle specifiche previsioni che li contemplano ed al generale insegnamento di Cass., Sez. U, n. 24823 del 2015 (nei termini e nei limiti già sopra evidenziati).

    Il preavviso di rigetto previsto dalla legge sul procedimento amministrativo non opera automaticamente nei procedimenti tributari. La partecipazione preventiva è dovuta quando una specifica norma tributaria la prevede, mentre per gli altri casi valgono i principi sul contraddittorio elaborati dalla giurisprudenza.

  • Art. 13, comma 2, della legge n. 241/1990

    Anzi, l' art. 13 , comma 2, della legge n. 241 del 1990 , che reca la disciplina generale sul procedimento amministrativo, esclude l'applicabilità delle disposizioni del Capo III, dedicate alla "partecipazione al procedimento amministrativo", ai procedimenti tributari, per i quali "restano (...) ferme le particolari norme che li regolano". Ad essi non si applicano, quindi, le norme che disciplinano l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento (art. 7), l'intervento nel procedimento (art. 9), il diritto di accesso agli atti endoprocedimentali (art. 10, comma 1, lettera a) e quello di produrre memorie e allegare documenti (art 10, lettera b), nonché l'obbligo di comunicare il cosiddetto preavviso di rigetto (art. 10-bis).

    Le regole generali sulla partecipazione procedimentale della legge n. 241/1990, compreso il preavviso di rigetto, sono escluse per i procedimenti tributari, che restano disciplinati dalle proprie norme speciali.

  • Art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, prevista dall' art. 15 , comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 , nel testo modificato dall' art. 9 , comma 1, lett. f), n. 2) del D.Lgs. n. 156 del 2015 , è consentita, oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione, quali la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza.

    La compensazione delle spese non è giustificata dalla sola esistenza di decisioni contrastanti in altri giudizi: occorrono soccombenza reciproca oppure ragioni gravi ed eccezionali, esplicitate dal giudice e valutate nel caso concreto.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando si chiede all’amministrazione un rimborso o una revisione, l’istanza e i documenti allegati possono costituire il contraddittorio iniziale. Per lamentare la sua insufficienza non basta invocare in astratto il diritto a essere sentiti: bisogna indicare quali elementi concreti si sarebbero potuti sottoporre all’amministrazione e in che modo la loro mancata considerazione ha pregiudicato la difesa.
  • Il preavviso di rigetto dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è automaticamente applicabile ai procedimenti tributari. Occorre verificare se una norma speciale preveda espressamente una specifica forma di partecipazione preventiva.
  • Una relazione o analisi tecnica dell’amministrazione non prevale automaticamente per il solo fatto di provenire da un laboratorio istituzionale; tuttavia, per contestarla efficacemente servono critiche puntuali al metodo o ai risultati e elementi che dimostrino l’attendibilità superiore dell’analisi alternativa. Una dichiarazione del produttore o il mero richiamo a metodi diversi possono non bastare.
  • L’utilizzo di analisi relative a importazioni precedenti può essere giustificato quando risulti accertata l’identità della merce nei diversi periodi. Chi sostiene che i prodotti o le operazioni non siano comparabili deve contestare in modo specifico tale identità e fornire elementi a supporto.
  • Una sentenza resa su altre annualità o su un diverso atto non estende automaticamente i propri effetti al procedimento in esame: occorre considerare la specificità delle dichiarazioni doganali e degli accertamenti e verificare, tra l’altro, se la decisione invocata sia definitiva.
  • La censura di omessa pronuncia richiede di individuare chiaramente la domanda o il motivo rimasto senza risposta; non sussiste omissione quando il giudice abbia deciso la questione sostanziale, anche senza richiamare espressamente ogni disposizione invocata.
  • La compensazione delle spese nel processo tributario è eccezionale: la presenza di esiti divergenti in controversie diverse non è, da sola, sufficiente a superare il criterio della soccombenza.

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