Sentenza del 15/03/2022 n. 8280 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento ICI per l'anno 2005 relativi a cespiti immobiliari e opere annesse (dighe e opere idrauliche) riconducibili a centrali idroelettriche (Venina, Vedello, Zappello). Questioni principali: se le opere idrauliche serventi costituiscano unità immobiliare autonoma o elementi dell'opificio; corretta determinazione della base imponibile per i fabbricati di gruppo D non iscritti in catasto (se con il criterio della rendita catastale risultante da Docfa retroattiva ovvero con il valore contabilizzato ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992); legittimità dell'uso di perizie di stima e valori desunti da bilanci; corretta applicazione della procedura di aggiornamento catastale ex L. n. 311/2004 (effetti retroattivi e coinvolgimento dell'Agenzia del Territorio); regolarità del procedimento e della motivazione del giudice di merito; sanzioni correlate all'omessa dichiarazione e possibilità di escluderle per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi (tra cui la censura sulla natura non autonoma delle opere e la determinazione del valore secondo il criterio contabile ex art. 5, comma 3 D.Lgs. 504/1992), confermando la legittimità dell'accertamento in quanto il Comune ha potuto determinare la base imponibile facendo ricorso al valore contabile per beni D non iscritti in catasto e in mancanza delle scritture contabili richieste. Tuttavia la Corte ha accolto i motivi n. 10 e 11 relativi all'omesso esame della questione delle sanzioni e dell'esistenza di una condizione di obiettiva incertezza normativa; perciò ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni, ha deciso la causa nel merito escludendo la debenza delle sanzioni applicate e ha compensato le spese di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)
Definisce il presupposto impositivo facendo riferimento alla nozione catastale di 'unità immobiliare'. La Corte rileva che tale nozione serve a individuare il presupposto, ma non impedisce all'ente locale di determinare la base imponibile in mancanza di iscrizione catastale.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2
Riguarda la determinazione della base imponibile con riferimento alla rendita catastale. La ricorrente sosteneva l'applicabilità della rendita risultante in catasto (anche per effetto Docfa), ma la Corte ha chiarito che l'effetto retroattivo delle rendite derivanti da procedure ex L. 311/2004 richiede il completo svolgimento della procedura coinvolgente l'Agenzia.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3
Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile può essere determinata sul valore risultante dalle scritture contabili (valore contabilizzato). La Corte conferma che tale criterio è applicabile fin quando non intervenga una richiesta di attribuzione della rendita e che il valore da considerare può essere anche di esercizi più risalenti, purché connesso alla ratio del tributo.
R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 4 e 5
Norme di riferimento sulla definizione di unità immobiliare e classamento catastale. La Corte richiama che il concetto di immobile per incorporazione non dipende dai materiali o dal tipo di collegamento, pertanto le opere serventi possono concorrere alla rendita dell'opificio.
L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337
I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 28 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
La Corte evidenzia che la retroattività degli effetti delle rendite dichiarate tramite Docfa dipende dall'effettivo svolgimento della procedura prevista (notifica formale al contribuente, coinvolgimento e intervento dell'Agenzia entro i termini). Una mera comunicazione/comunicato del Comune senza la procedura completa non produce automaticamente gli effetti retroattivi invocati dal contribuente.
D.L. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies (conv. L. n. 88/2005)
Norma di interpretazione autentica che ha chiarito l'appartenenza delle centrali elettriche alla categoria degli immobili per incorporazione e ha confermato che turbine e opere idrauliche concorrono alla rendita catastale delle centrali qualora siano strutturalmente connesse.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1
Attribuisce al giudice tributario il potere di acquisire d'ufficio mezzi di prova. La Corte rileva che tale potere non sostituisce l'onere di allegazione delle parti e va esercitato in presenza di oggettiva incertezza o per integrare elementi già specificamente allegati; non può essere usato per prove meramente esplorative.
Codice di procedura civile, art. 112 e art. 115
Art. 112 (omessa pronuncia) e art. 115 (pregiudizialità e istruzione probatoria). La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia omesso di esaminare specifici motivi relativi alle sanzioni e all'incertezza normativa; la Cassazione ha potuto correggere la motivazione in diritto senza riaprire l'istruttoria di fatto.
Massime di principio
- Le opere e i macchinari strutturalmente e funzionalmente connessi a una centrale elettrica concorrono alla determinazione dell'unità immobiliare e della rendita catastale (immobile per incorporazione).
- L'assenza di iscrizione catastale non esclude per sé l'assoggettamento a ICI: per i fabbricati di gruppo D non iscritti, se il contribuente non ha presentato la richiesta di attribuzione rendita, l'ente può determinare la base imponibile utilizzando il valore contabilizzato ex art. 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992.
- L'effetto retroattivo delle rendite derivanti da dichiarazioni Docfa ai sensi della L. 311/2004 richiede il completo svolgimento della procedura (notifica formale del Comune, intervento dell'Agenzia del territorio entro i termini); una mera comunicazione del Comune non è sufficiente per far valere automaticamente la rendita retroattiva.
- Il valore contabile richiamato dall'art. 5, comma 3, può essere desunto da scritture contabili o da fonti qualificate (perizie giurate afferenti a conferimenti) purché congruamente verificato; il giudice non è obbligato ad acquisire d'ufficio ulteriori documenti se non sussistono specifiche allegazioni che giustifichino l'ulteriore istruttoria.
- Il potere del giudice di disporre mezzi di prova d'ufficio non sostituisce l'onere di allegazione delle parti e va esercitato con prudenza, soprattutto per evitare prove meramente esplorative; può essere usato in presenza di oggettiva incertezza probatoria.
- In presenza di condizioni di obiettiva incertezza normativa sull'assoggettabilità o sul valore dei beni, le sanzioni tributare correlate all'omessa o infedele dichiarazione possono essere ridotte o escluse.
- La Corte di cassazione può correggere la motivazione del giudice di merito in diritto (art. 384 c.p.c.) quando il dispositivo è conforme al diritto e non sono necessarie nuove valutazioni di fatto.
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