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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14288/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal subentro di una società in un appalto di trasporto pubblico locale e dall'obbligo, previsto dalla clausola sociale del capitolato e del contratto collettivo di settore, di assumere il personale dell'impresa cessante. Un lavoratore aveva ottenuto in altro giudizio il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il consorzio cessante sin dal 17 settembre 2012, per illegittima somministrazione di manodopera. Successivamente il consorzio lo aveva formalmente assunto e subito licenziato per giustificato motivo oggettivo, richiamando il subentro della società aggiudicataria. La corte d'appello aveva ritenuto che, essendo il lavoratore giuridicamente dipendente del consorzio già alla data del subentro, egli rientrasse nel personale da trasferire alla nuova affidataria, con conseguente obbligo di assunzione e diritto alle retribuzioni dalla messa a disposizione della prestazione sino al ripristino del rapporto. La società subentrante ha proposto ricorso per cassazione denunciando: erronea applicazione dell'art. 2112 c.c. e conseguente errata qualificazione del rapporto come trasferimento d'azienda; vizio motivazionale e omesso esame di fatti decisivi; erronea affermazione dell'opponibilità alla nuova impresa di precedenti decisioni rese senza sua partecipazione. La censura sostanziale mirava a escludere che il subentro nell'appalto imponesse l'assunzione del lavoratore e a negare il fondamento del diritto nell'art. 2112 c.c. e nei provvedimenti giudiziali richiamati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché i motivi non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La decisione di merito aveva infatti fondato l'obbligo di assunzione in via alternativa non solo sull'art. 2112 c.c., ma anche e soprattutto sulla clausola sociale contenuta nel contratto collettivo autoferrotranvieri e nel capitolato speciale d'appalto. Poiché il ricorso attaccava solo la prima base giuridica e non censurava la seconda, autonoma e sufficiente, le doglianze sono state ritenute inidonee a scalfire la decisione. Il ricorso incidentale condizionato del lavoratore è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese in favore di entrambe le parti controricorrenti e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la sussunzione della fattispecie nel trasferimento d'azienda; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la sentenza impugnata si fondava anche su una autonoma clausola sociale.

  • art. 111 c.p.c.

    dedotto dalla ricorrente in relazione all'opponibilità di precedenti provvedimenti giudiziali alla società subentrante; la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio della decisione di merito.

  • direttiva 2001/23/CE

    richiamata come parametro interpretativo della disciplina del trasferimento di impresa, ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 26, all. A, R.D. n. 148 del 1931

    norma evocata nel ricorso quale disciplina del settore del trasporto pubblico locale.

  • L.R. Basilicata n. 22/1998

    richiamata nel ricorso in relazione al servizio di trasporto pubblico locale.

  • art. 1, L.R. n. 24/2010

    richiamato nel ricorso in relazione al quadro normativo regionale del servizio di trasporto.

  • art. 9 del Contratto di Servizio del 27.11.2015

    dedotto dalla ricorrente come fonte regolatrice del subentro nell'appalto.

  • art. 11 del Capitolato Speciale

    richiamato quale fonte della clausola sociale che imponeva l'assunzione del personale dell'impresa cessante.

  • art. 16 c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 28.11.2015

    invocato dalla ricorrente; la Corte richiama invece la clausola collettiva come base autonoma dell'obbligo di assunzione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato nel provvedimento per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza.

  • art. 360 n.5 c.p.c.

    invocato per il vizio di motivazione e l'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure non si confrontano con tutte le basi argomentative rilevanti.
  • Se il diritto all'assunzione del personale dell'impresa cessante deriva da una clausola sociale del contratto collettivo o del capitolato di appalto, la contestazione centrata solo sull'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. non è idonea a sovvertire la decisione.
  • La parte che deduce il vizio di motivazione deve colpire un fatto decisivo effettivamente posto a fondamento della decisione impugnata; la doglianza è inidonea se prescinde dalla ratio giuridica principale della sentenza.
  • Nel giudizio di legittimità, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti.
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Come è indicizzato

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IstitutiGiudicatoOnere della prova

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