Cassazione Civile, Ordinanza n. 05311/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società da parte del Tribunale, su richiesta del pubblico ministero. Due persone fisiche, una delle quali anche legale rappresentante di una terza società, hanno proposto revocazione straordinaria ex artt. 395 ss. c.p.c. contro la sentenza dichiarativa di fallimento, deducendo vari vizi del procedimento e della decisione. In particolare hanno sostenuto: la nullità degli atti e della sentenza per la partecipazione al processo di un giudice prima ricusato e poi astenutosi; la nullità della decisione di primo grado perché uno dei magistrati del collegio avrebbe già presieduto il collegio che aveva pronunciato il fallimento; la legittimazione dei ricorrenti a proporre revocazione, pur non essendo parti del giudizio prefallimentare, in quanto "qualunque interessato" ai sensi dell'art. 18 l.fall.; l'ammissibilità dell'intervento di una società terza; la mancata acquisizione di atti della fase prefallimentare; e, nel merito, l'erronea considerazione della regolare notificazione degli avvisi di accertamento e della sussistenza del credito fiscale quale presupposto dell'insolvenza. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il gravame, soprattutto per carenza di legittimazione dei reclamanti a chiedere la revocazione, e in via subordinata aveva ritenuto provata l'insolvenza mediante gli estratti di ruolo. In cassazione i ricorrenti hanno articolato otto motivi, riproponendo essenzialmente i vizi processuali, la legittimazione ad agire e la questione della validità del presupposto fiscale del fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso perché tardivamente depositato, poi ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di configurabilità dell'omessa pronuncia su eccezioni processuali; ha respinto il terzo e il quarto motivo escludendo la nullità della sentenza per la partecipazione del giudice astenutosi o per la coincidenza soggettiva di un componente del collegio, anche richiamando l'onere della tempestiva ricusazione e l'assenza di incompatibilità del giudice della sentenza revocanda nel giudizio di revocazione, salvo il caso di dolo del giudice; ha respinto il quinto e il sesto motivo affermando che la revocazione spetta solo a chi sia stato parte del giudizio concluso con la sentenza impugnata, senza che la speciale legittimazione del terzo interessato al reclamo fallimentare ex art. 18 l.fall. sia estensibile alla revocazione; ha dichiarato inammissibili il settimo e l'ottavo motivo per difetto di interesse, perché la ratio decisiva della carenza di legittimazione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione impugnata, rendeva irrilevanti le censure sul merito e sull'istruttoria. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per l'inammissibilità del controricorso. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato maggiorato a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
La revocazione straordinaria è rimedio impugnatorio a motivi tassativi, proponibile solo nei casi previsti dalla legge e, secondo la Corte, solo da chi sia stato parte del giudizio concluso con la sentenza impugnata.
Richiamato come parte del regime della revocazione straordinaria, ma non idoneo a derogare alle regole sulla legittimazione ad impugnare.
Il riferimento al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata va inteso come stesso ufficio giudiziario; non implica incompatibilità automatica dei magistrati che abbiano deciso la sentenza revocanda.
Riguarda il rito applicabile davanti al giudice della revocazione, ma non deroga alle regole sulla legittimazione all'impugnazione.
L'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o questioni di merito, non anche rispetto a eccezioni processuali o pregiudiziali di rito.
Richiamato nel motivo sul mancato accoglimento dell'istanza istruttoria, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse.
L'eventuale violazione del dovere di astensione deve essere fatta valere con tempestiva ricusazione; inoltre, nel giudizio di revocazione non sussiste incompatibilità del giudice che abbia pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di dolo del giudice.
La parte che deduca una causa di astensione obbligatoria deve proporre tempestiva e rituale istanza di ricusazione, altrimenti non può invocare la nullità in appello o in cassazione.
Richiamato nel motivo sulla nullità per composizione del collegio, ma non è stata ravvisata alcuna nullità della sentenza.
Invocato per la dedotta nullità degli atti compiuti dal giudice ricusato, ma la Corte ha escluso che le attività compiute da quel giudice incidessero sulla validità della decisione finale.
La legittimazione straordinaria del terzo interessato al reclamo avverso la sentenza di fallimento è eccezionale e non è estensibile alla revocazione straordinaria.
Richiamato nel motivo sulla nullità degli atti del giudizio, senza che la Corte ravvisasse invalidità derivante dalle attività del giudice astenutosi.
Richiamato in relazione ai presupposti per la dichiarazione di fallimento e alla notificazione degli avvisi di accertamento, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse.
Norma posta a base della richiesta di fallimento da parte del pubblico ministero, menzionata nella ricostruzione dei fatti.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
art. 35, comma 5, d.lgs. 149/2022
Indica l'applicabilità della nuova disciplina processuale al ricorso per cassazione introdotto dopo l'1/1/2023.
Stabilisce il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso per il deposito del controricorso; il controricorso tardivo è stato dichiarato inammissibile.
Richiamato per la memoria illustrativa depositata dai ricorrenti nel procedimento di cassazione.
Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione, relativi a violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.
Richiamato per affermare che i principi generali sull'interesse e sulla legittimazione a impugnare si applicano anche alla revocazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile quando il giudice non abbia espressamente esaminato un'eccezione di rito o una questione processuale: in tali casi il vizio, se esistente, va ricondotto alla diversa violazione della norma processuale applicabile.
- Nel giudizio di revocazione straordinaria la legittimazione ad agire spetta, di regola, solo a chi abbia formalmente rivestito la qualità di parte nel precedente giudizio definito dalla sentenza impugnata; la qualità di terzo interessato non basta, salvo espressa previsione derogatoria non estensibile in via analogica.
- La speciale legittimazione del terzo interessato a proporre reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento non si estende alla revocazione straordinaria della stessa sentenza, trattandosi di rimedio eccezionale e a critica vincolata.
- La violazione dell'obbligo di astensione del giudice non può essere fatta valere in modo generico in sede di impugnazione se la parte non ha proposto tempestiva ricusazione; inoltre, la partecipazione del medesimo magistrato alla decisione sulla revocazione della sentenza da lui pronunciata non determina, di per sé, incompatibilità, salvo che sia dedotto il dolo del giudice.
- Quando una decisione di merito è sorretta da una ratio decisiva autonoma e sufficiente, il rigetto o l'inammissibilità dei motivi che investono tale ratio rende priva di interesse la censura delle ulteriori argomentazioni o del merito residuo.
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