Cassazione Penale, Sentenza n. 23292/2024 del 10/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Genova che confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Massa per plurimi reati connessi alla gestione di appalti pubblici del comune di Carrara. Le contestazioni riguardano in particolare: 1) capo D: falso ideologico continuato aggravato (verbali di sospensione/ripresa lavori e certificato di regolare esecuzione), contestato a entrambi; 2) capo E: concorso in abuso d'ufficio per omessa applicazione di penali e mancata risoluzione contrattuale, contestato a entrambi; 3) capo F: truffa aggravata per erogazioni pubbliche (art. 640-bis) contestata in via principale a Bessi per aver indotto in errore la Regione nella liquidazione di contributi PIUSS. I motivi di ricorso sollevati dagli imputati comprendevano: inutilizzabilità di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e ad alti consulenti, vizio di motivazione sulla qualificazione temporale e di portata delle attestazioni meteorologiche nei verbali, mancata considerazione dei bollettini meteo prodotti dalla difesa, contestazione dell'aggravante di fidefacenza, eccezioni sulla discrezionalità amministrativa alla luce della riforma dell'abuso d'ufficio del 2020, vizio di motivazione sulle statuizioni civili e sulla quantificazione del danno, e la mancata legittimità dell'applicazione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la P.A.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. In sintesi: 1) ha dichiarato inammissibili, per genericità, i primi motivi relativi all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; 2) ha confermato la condanna per falso ideologico aggravato (capo D) nei confronti di entrambi i ricorrenti, ritenendo integrata la fidefacenza degli atti (verbali e certificato) e valide le ragioni dei giudici di merito circa la formazione postuma degli atti, gli accertamenti pluviometrici e le testimonianze favorevoli all'accusa; 3) ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di abuso d'ufficio (capo E) e di truffa aggravata per erogazioni pubbliche (capo F) nelle parti in cui erano ascritti, con annullamento senza rinvio degli effetti penali relativi a tali capi; 4) ha annullato le statuizioni civili connesse ai capi E e F e ha rinviato la determinazione degli effetti civili al giudice civile competente in grado d'appello (art. 578 c.p.p. e art. 622 c.p.p.), poiché la prescrizione non esclude l'esame degli effetti civili; 5) ha ritenuto illegittima l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la P.A. nei confronti di Pinelli (e, per effetto della prescrizione, anche per Bessi) e l'ha eliminata d'ufficio; 6) ha precisato limiti del sindacato di legittimità sul tema della rivalutazione delle prove (non ammette rivalutazione del merito salvo manifesta illogicità). Pertanto la condanna per falso (capo D) è rimasta operativa; i capi E e F sono stati dichiarati estinti per prescrizione; le statuizioni civili relative a quei capi sono annullate e rinviate per la rideterminazione.
Norme richiamate
Aggravante per il falso in atto pubblico quando il documento è dotato di fede pubblica (fidefacenza): la Cassazione ha ritenuto che i verbali di sospensione/ripresa e il certificato di ultimazione costituiscano atti fidefacenti e che la falsità integri reato aggravato
art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)
La Corte ha richiamato la riforma del 2020 che restringe l'ambito applicativo dell'art. 323 ai casi in cui la norma violata non lasci residui margini di discrezionalità; sulla questione la Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano adeguatamente approfondito i margini di discrezionalità e perciò ha dichiarato prescritto il reato, rimandando gli aspetti civili
art. 640-bis cod. pen. (truffa per conseguimento di erogazioni pubbliche)
Il reato contestato al capo F è stato dichiarato prescritto alla data della decisione di legittimità, con conseguente annullamento degli effetti penali; resta invece possibile la valutazione civile in sede civile di grado d'appello
Definisce l'atto pubblico e la sua fede privilegiata; la sentenza ha applicato tale nozione ai verbali e al certificato, ritenendoli atti idonei a godere di piena prova fino a querela di falso
Norme del capitolato speciale d'appalto sulle penali per ritardi: oggetto di scrutinio per stabilire se l'applicazione delle penali fosse obbligatoria o soggetta a valutazione discrezionale del responsabile del procedimento; la Corte evidenzia che i giudici di merito avrebbero dovuto meglio approfondire i margini discrezionali
d.lgs. n. 163/2006, art. 136
Richiama i criteri per l'accertamento del grave inadempimento e per la risoluzione del contratto: utilizzato in tema di obbligo di applicazione delle penali e di eventuale risoluzione contrattuale
artt. 157 e 161 cod. pen. (prescrizione)
Norme sul calcolo dei termini di prescrizione: la Cassazione ha calcolato i termini massimi applicabili e dichiarato estinti per prescrizione i reati E e F
Elenca i reati presupposto per l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la P.A.; la Corte ha ritenuto non legittima l'applicazione di tale pena a Pinelli (e comunque eliminata per entrambi dopo la prescrizione del reato presupposto)
Consente al giudice di cassazione, nell'annullamento per prescrizione, di esaminare gli effetti civili: la Corte ha annullato le statuizioni civili e rinviato alla competenza civile in grado d'appello
Massime di principio
- Documenti amministrativi prodotti tardivamente rispetto a un sequestro possono essere valutati come indizio di formazione postuma e dunque di falsità: la scelta di non esibire documenti all'atto del sequestro può avere un significativo valore probatorio avverso l'autore
- I verbali redatti dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento che attestano fatti rilevati direttamente possono assumere natura di atto pubblico fidefacente ai sensi dell'art. 2700 c.c.; la loro falsità integra l'aggravante di cui all'art. 476 comma 2
- In sede di Cassazione non è ammessa una rivalutazione libera del merito probatorio: il sindacato è limitato e può intervenire soltanto in presenza di manifesta illogicità o palese contraddittorietà della motivazione
- La riforma dell'abuso d'ufficio (2020) ha ristretto l'ambito di punibilità: per costituire reato bisogna violare norme che non lascino residui margini di discrezionalità; quando sussistono dubbi significativi sulla discrezionalità, il tema deve essere approfondito dai giudici di merito
- La prescrizione può intervenire anche in cassazione e determinare l'annullamento senza rinvio degli effetti penali; tuttavia la declaratoria di prescrizione non impedisce l'esame e, se necessario, la rimessione delle questioni civili a giudice competente
- La pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la P.A. può essere applicata solo se sussiste condanna per uno dei reati espressamente elencati dalla norma; se il reato presupposto è estinto per prescrizione, la pena accessoria non è mantenibile
- Se si vogliono contestare l'attendibilità di rilevazioni tecniche (es. dati meteo) è necessario produrre elementi precisi e tempestivi in grado di contrastare le conclusioni della consulenza tecnica del P.M.; in Cassazione tali questioni sono difficilmente rinnovabili se non per palesi vizi motivazionali
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