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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15664/2020 del 23/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitrice)

La controversia

A seguito dell'emissione di un decreto ingiuntivo, un istituto di credito aveva avviato un'esecuzione immobiliare sui beni pervenuti alla debitrice per successione dai genitori. Non risultando trascritta un'accettazione espressa o tacita, il creditore aveva chiesto al Tribunale di Pinerolo di fissare, ai sensi dell'art. 481 c.c., un termine per l'accettazione; il termine era decorso senza che la chiamata accettasse. Il creditore aveva quindi promosso, con il rito di cui all'art. 702-bis c.p.c. e ai sensi dell'art. 524 c.c., un giudizio per essere autorizzato ad accettare l'eredità dismessa o non accettata dalla debitrice, in nome di quest'ultima. Nel procedimento era intervenuto un secondo istituto di credito, anch'esso creditore. Il Tribunale, con ordinanza del 7 maggio 2015, aveva accolto la domanda e autorizzato i creditori a soddisfarsi sui beni ereditari nei limiti dei rispettivi crediti; la Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 2739 depositata il 21 dicembre 2017, aveva rigettato l'appello della debitrice. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 480, 481 e 524 c.c.: per la successione paterna, il termine decennale per accettare era già decorso quando era stata chiesta la fissazione del termine ex art. 481 c.c.; inoltre, sosteneva che la decadenza per inutile decorso del termine fissato dal giudice non fosse equiparabile alla rinuncia all'eredità contemplata dall'art. 524 c.c. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., la violazione degli artt. 24 Cost., 101 c.p.c. e 2652 c.c., lamentando che non fossero stati chiamati in giudizio i figli, che nel frattempo avevano accettato l'eredità della nonna.

La decisione

La Corte ha accolto in parte il primo motivo. Ha ritenuto che, per la successione paterna, quando fu chiesta la fissazione del termine ex art. 481 c.c. era già maturata la prescrizione decennale del diritto di accettare ex art. 480 c.c.; non era quindi possibile sollecitare la chiamata ad esercitare un potere che aveva già perduto, né i creditori potevano avvalersi dell'art. 524 c.c. per soddisfarsi sui beni di quell'asse ereditario. Ha invece confermato, per la successione materna, l'applicabilità dell'art. 524 c.c. alla decadenza conseguente all'inutile decorso del termine fissato ai sensi dell'art. 481 c.c., poiché il diritto di accettare non era prescritto e l'azione dei creditori costituisce, in mancanza di accettazione surrogatoria, lo strumento idoneo a tutelarne le aspettative contro l'inerzia del chiamato. Il secondo motivo è stato rigettato: nell'azione ex art. 524 c.c. è legittimato passivo soltanto l'erede rinunciante o, nel caso equiparato, il chiamato decaduto, e non anche i successivi chiamati che abbiano accettato. La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento del diritto dei creditori di agire sui beni dell'eredità paterna e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino, cui ha rimesso anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 480 c.c.

    In tal senso deve darsi seguito alla giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche in ricorso, che correttamente ha evidenziato che è possibile chiedere al giudice di fissare un termine, necessariamente anteriore alla scadenza di quello di prescrizione, ex art. 480 c.c., entro cui il chiamato manifesti la propria intenzione di accettare l’eredità o di rinunciarvi (Cass. n. 16426/2012).

    La fissazione giudiziale del termine per accettare o rinunciare deve essere richiesta prima della scadenza del termine prescrizionale decennale del diritto di accettazione; una volta maturata la prescrizione, il chiamato non può essere sollecitato a esercitare un potere già perduto.

  • art. 481 c.c.

    In tal caso, a differenza che nell’ipotesi in cui la perdita del potere di accettare l’eredità, con la conseguente decadenza, scaturisca dalla stessa decorrenza del termine di cui all’art. 481 c.c., l’impossibilità di adire l’eredità preesiste alla fissazione del termine, e quindi non è dato sollecitare il chiamato al compimento di un atto che per effetto del decorso del tempo ha già perso il potere di compiere.

    La decadenza conseguente all'inutile decorso del termine fissato ai sensi dell'art. 481 c.c. va distinta dalla prescrizione già maturata prima della richiesta di fissazione: nel primo caso il chiamato perde il potere per effetto del termine giudiziale, nel secondo non può essere fissato un termine per esercitare un potere già estinto.

  • art. 524 c.c.

    Ritiene il Collegio che debba sul punto darsi continuità sempre alla giurisprudenza di questa Corte che ha reputato di dover assimilare, quanto all’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 524 c.c., la rinuncia all’eredità, espressamente contemplata dal legislatore, alla decadenza derivante dall’inane decorso del termine di cui all’art. 481 c.c., (Cass. n. 7735/2007).

    L'azione prevista dall'art. 524 c.c. è applicabile anche quando il chiamato decade dall'accettazione per l'inutile decorso del termine fissato ex art. 481 c.c., se il diritto di accettare non era già prescritto al momento della richiesta. La norma non consente invece di superare una prescrizione già maturata.

  • art. 524 c.c.

    Il motivo è evidentemente destituito di fondamento avendo la sentenza gravata deciso la questione in conformità della giurisprudenza di questa Corte che ha reiteratamente affermato (Cass. n. 24883/2013; Cass. n. 17866/2003; Cass. n. 3548/1995) che l’azione di cui all’art. 524 c.c., vede come unico legittimato passivo l’erede rinunciante (ovvero come nel caso di specie il chiamato decaduto).

    Nell'azione dei creditori ex art. 524 c.c. la legittimazione passiva spetta esclusivamente al chiamato rinunciante o decaduto; non è necessario convenire anche i chiamati ulteriori che abbiano successivamente accettato l'eredità.

  • art. 360 c.p.c.

    Avverso tale sentenza propone ricorso B.C. sulla base di due motivi.

    La norma individua la sede processuale del ricorso per cassazione; la decisione esamina i motivi proposti contro la sentenza d'appello.

  • art. 702-bis c.p.c.

    La società a quanto punto intraprende ex art. 702 bis c.p.c., un giudizio ai sensi dell’art. 524 c.c., per essere autorizzata ad accettare l’eredità dismessa dai genitori della convenuta, in nome della rinunciante.

    La disposizione è menzionata per identificare il rito con cui è stato introdotto il giudizio; la Corte non ne enuncia un'autonoma interpretazione.

  • art. 24 Cost.

    Il motivo è evidentemente destituito di fondamento avendo la sentenza gravata deciso la questione in conformità della giurisprudenza di questa Corte che ha reiteratamente affermato (Cass. n. 24883/2013; Cass. n. 17866/2003; Cass. n. 3548/1995) che l’azione di cui all’art. 524 c.c., vede come unico legittimato passivo l’erede rinunciante (ovvero come nel caso di specie il chiamato decaduto).

    La censura basata sul diritto di difesa è stata respinta perché l'azione ex art. 524 c.c. deve essere proposta nei confronti del solo chiamato rinunciante o decaduto, senza necessità di integrare il contraddittorio con i successivi chiamati.

  • art. 101 c.p.c.

    Il motivo è evidentemente destituito di fondamento avendo la sentenza gravata deciso la questione in conformità della giurisprudenza di questa Corte che ha reiteratamente affermato (Cass. n. 24883/2013; Cass. n. 17866/2003; Cass. n. 3548/1995) che l’azione di cui all’art. 524 c.c., vede come unico legittimato passivo l’erede rinunciante (ovvero come nel caso di specie il chiamato decaduto).

    Non sussiste violazione del contraddittorio per la mancata partecipazione dei chiamati successivi: nell'azione ex art. 524 c.c. il contraddittorio va instaurato con il solo chiamato rinunciante o decaduto.

  • art. 2652 c.c.

    Il motivo è evidentemente destituito di fondamento avendo la sentenza gravata deciso la questione in conformità della giurisprudenza di questa Corte che ha reiteratamente affermato (Cass. n. 24883/2013; Cass. n. 17866/2003; Cass. n. 3548/1995) che l’azione di cui all’art. 524 c.c., vede come unico legittimato passivo l’erede rinunciante (ovvero come nel caso di specie il chiamato decaduto).

    La Corte ha respinto la censura che invocava anche l'art. 2652 c.c., affermando che la legittimazione passiva nell'azione ex art. 524 c.c. spetta al solo chiamato rinunciante o decaduto.

Massime di principio

  • Il termine giudiziale previsto dall'art. 481 c.c. può essere fissato soltanto prima della scadenza del termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità. Se la prescrizione è già maturata, il chiamato non conserva un potere di accettazione che possa essere riattivato attraverso l'actio interrogatoria.
  • L'azione dei creditori prevista dall'art. 524 c.c. è applicabile, oltre che alla rinuncia espressa, anche alla decadenza del chiamato derivante dall'inutile decorso del termine fissato ai sensi dell'art. 481 c.c., purché il diritto di accettare non fosse già prescritto quando fu chiesta la fissazione del termine.
  • La decadenza ex art. 481 c.c. e la prescrizione ex art. 480 c.c. producono conseguenze rilevanti diverse per l'azione dei creditori: la prima può consentire l'applicazione dell'art. 524 c.c.; la seconda, se già maturata prima dell'actio interrogatoria, impedisce di ricorrere a tale tutela.
  • Nell'azione ex art. 524 c.c. il legittimato passivo è il solo chiamato che abbia rinunciato all'eredità o sia decaduto dal potere di accettarla; non è necessario convenire anche i chiamati ulteriori che abbiano successivamente accettato.

Come è indicizzato

MaterieSuccessione legittimaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneLitisconsorzio necessario

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