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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15434/2020 del 20/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomina)

La controversia

La proprietaria di un’unità immobiliare ha impugnato la deliberazione assembleare del 27 ottobre 2016, con la quale erano stati approvati il preventivo per i lavori di adeguamento dell’impianto termico, il bilancio consuntivo dal 1° giugno 2015 al 31 maggio 2016 e il bilancio preventivo dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2017. Ha dedotto, da un lato, che il verbale non indicava i nominativi dei condomini favorevoli e contrari né le rispettive quote millesimali, con conseguente invalidità dell’intero deliberato; dall’altro, che le erano state addebitate spese per i consumi e per l’adeguamento dell’impianto centralizzato, nonostante il distacco del suo appartamento. Il condominio ha eccepito l’incompetenza per valore del tribunale. Con ordinanza del 6 aprile 2019 il Tribunale di Chieti ha dichiarato la competenza del giudice di pace, considerando che l’importo posto a carico della condomina era pari a 1.379,47 euro e che, per la contestazione relativa alle spese, rilevava la quota individuale, non l’ammontare complessivo della spesa. La condomina ha proposto regolamento di competenza, denunciando la violazione degli artt. 7, 9 e 10 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo: le due censure alla delibera corrispondevano a domande autonome e quella relativa al vizio formale, priva di un contenuto economicamente quantificabile, aveva valore indeterminabile e rientrava nella competenza del tribunale; di conseguenza, sosteneva, anche la domanda relativa all’addebito delle spese doveva essere trattata dal medesimo giudice. Ha inoltre sostenuto che quest’ultima domanda coinvolgesse l’intero importo delle spese di adeguamento, perché l’accoglimento avrebbe inciso sulle quote degli altri condomini.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha rilevato che le due doglianze dedotte contro la deliberazione assembleare integravano due distinte domande giudiziali, accomunate dal petitum ma fondate su causae petendi diverse. La domanda relativa al vizio formale del verbale aveva valore indeterminabile, poiché mirava alla rimozione della delibera per il solo accertamento del vizio e non chiedeva il riconoscimento di una lesione patrimoniale quantificabile; perciò era di competenza del tribunale. Tale competenza si estendeva, in base agli artt. 9, primo comma, e 10, secondo comma, c.p.c., anche alla distinta domanda sull’addebito delle spese, sebbene il valore di quest’ultima, pari a 1.379,47 euro, la collocasse di per sé nella competenza del giudice di pace ai sensi dell’art. 7, primo comma, c.p.c. La Corte ha precisato che, per tale domanda, il valore si determina in riferimento alla quota individuale contestata e non all’intera spesa condominiale. Ha quindi cassato l’ordinanza del Tribunale di Chieti e rimesso le parti davanti allo stesso tribunale, dichiarandolo competente. Il testo non contiene una statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, c.p.c.

    sebbene quest’ultima, in ragione del suo valore (pari ad Euro 1.379,47), sarebbe, ai sensi dell’art. 7 c.p.c., comma 1, di competenza del giudice di pace

    La domanda relativa all’addebito delle spese, considerata autonomamente e in base al valore della quota individuale contestata, rientrerebbe nella competenza per valore del giudice di pace.

  • art. 9, comma 1, c.p.c.

    stabilito, allora, che, in ragione del primo vizio articolato, l’azione di annullamento della delibera assembleare spetta alla competenza del tribunale, tale competenza, evidentemente, si estende, secondo i principi desumibili dal comb.disp. dell’art. 9 c.p.c., comma 1 e dell’art. 10 c.p.c., comma 2, anche alla domanda giudiziale corrispondente alla seconda ed autonoma doglianza

    La competenza del tribunale sulla domanda di valore indeterminabile relativa al vizio formale si estende alla distinta domanda connessa, di valore inferiore, proposta contestualmente contro la stessa delibera.

  • art. 10, comma 2, c.p.c.

    stabilito, allora, che, in ragione del primo vizio articolato, l’azione di annullamento della delibera assembleare spetta alla competenza del tribunale, tale competenza, evidentemente, si estende, secondo i principi desumibili dal comb.disp. dell’art. 9 c.p.c., comma 1 e dell’art. 10 c.p.c., comma 2, anche alla domanda giudiziale corrispondente alla seconda ed autonoma doglianza

    Il criterio di determinazione del valore e della competenza applicato congiuntamente all’art. 9 c.p.c. comporta che la competenza del tribunale per la domanda di valore indeterminabile si estenda alla domanda autonoma proposta insieme ad essa.

  • art. 100 c.p.c.

    in tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall’art. 1137 c.c., ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell’atto impugnato, essendo l’interesse ad agire, richiesto dall’art. 100 c.p.c., come condizione dell’anz detta azione di annullamento, costituito proprio dall’accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni

    Nell’azione di annullamento di una delibera condominiale, l’interesse ad agire può consistere nell’accertamento dei vizi formali e nella rimozione dell’atto, senza che sia necessario allegare e provare un diverso interesse patrimoniale.

  • art. 1137 c.c.

    in tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall’art. 1137 c.c., ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell’atto impugnato

    La legittimazione all’impugnazione attribuita ai condomini assenti e dissenzienti non richiede la prova di un interesse ulteriore rispetto alla rimozione della deliberazione.

Massime di principio

  • Quando un condomino impugna una deliberazione assembleare deducendo più vizi autonomi, ciascun vizio integra una distinta domanda giudiziale, pur in presenza del medesimo petitum di rimozione della deliberazione.
  • La domanda diretta a far annullare una deliberazione condominiale per un vizio meramente formale, senza richiesta di una somma di denaro né allegazione di una lesione patrimoniale quantificabile, ha valore indeterminabile e rientra nella competenza residuale del tribunale.
  • La competenza del tribunale sulla domanda di valore indeterminabile relativa a un vizio formale si estende alla domanda autonoma, proposta insieme alla prima, che per il proprio valore sarebbe altrimenti di competenza del giudice di pace.
  • Nelle controversie sul riparto di una spesa condominiale, quando il condomino contesta il proprio obbligo di pagamento, il valore della domanda si determina in base all’importo della quota individuale contestata, non all’ammontare complessivo della spesa approvata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiCompetenza
RamiCondominioProcesso civile

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