Cassazione Penale, Sentenza n. 41560/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p. con riferimento a più condanne irrevocabili. Il ricorrente lamentava il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., perché la Corte territoriale non avrebbe esaminato la documentazione prodotta dalla difesa (sentenze di condanna e informative di polizia) che, a suo avviso, dimostrava l'inserimento nel clan omonimo e la progettazione originaria dei reati, nonché l'assegnazione a lui dei settori estorsioni e traffico di marijuana
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che il giudice dell'esecuzione non aveva esaminato la documentazione prodotta dalla difesa che poteva dimostrare l'inserimento del condannato nel sodalizio camorristico e la commissione dei reati in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Per tali ragioni la suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione e in diversa composizione, invitando la stessa a valutare anche la documentazione difensiva
Norme richiamate
riconoscimento della continuazione in sede esecutiva
La norma disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; il giudice dell'esecuzione deve valutare se i reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, tenendo conto della documentazione probatoria prodotta
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione per insufficiente o omessa motivazione: la mancata argomentazione su documenti decisivi è vizio che può determinare l'annullamento
reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (traffico di stupefacenti)
La condanna per traffico di sostanze stupefacenti è uno dei reati considerati nella richiesta di continuazione; la concreta qualificazione e il contesto associativo possono incidere sulla valutazione della continuazione
artt. 110, 629 cod. pen. (e connessi)
artt. 110, 629, comma 1, cod. pen. (tra gli altri)
Richiamati in relazione alle condanne per fatti quali rapina e reati commessi in concorso; rilevano ai fini della verifica della connessione tra reati e della loro possibile esecuzione in un disegno unitario
aggravato ai sensi dell'art. 7 L.203/91
L'aggravante richiamata nella motivazione della Corte territoriale è stata considerata indicativa (dalla difesa) di inserimento in un'associazione di stampo camorristico; la presenza di aggravanti collegate alla criminalità organizzata può rafforzare la valutazione dell'appartenenza al sodalizio e del nesso tra reati
Corte cost., sent. n. 183 del 2013
cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013
Citazione giurisprudenziale richiamata per motivare il rinvio a diverso collegio: in presenza di annullamento è opportuno disporre il nuovo giudizio in diversa composizione per ragioni di imparzialità e serena rivalutazione
Massime di principio
- In sede esecutiva per il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. il giudice deve esaminare e motivare su tutta la documentazione pertinente prodotta dalle parti; l'omessa valutazione di documenti rilevanti configura vizio di motivazione
- La parte che chiede il riconoscimento della continuazione deve documentare l'esistenza di una progettazione originaria o di un collegamento organico tra i reati (es. sentenze, informative di polizia, elementi che attestino l'appartenenza a un sodalizio)
- La presenza di aggravanti connesse alla criminalità organizzata (richiamate nelle sentenze) può costituire elemento probatorio significativo per dimostrare l'inserimento in un'associazione e il carattere unitario del disegno criminoso
- Se il giudice dell'esecuzione omette di valutare documentazione essenziale o non dà adeguata motivazione, la Cassazione può annullare l'ordinanza e disporre il rinvio per nuovo giudizio, talvolta in diversa composizione
- Al rinvio la Corte territoriale decide in piena autonomia ma deve valutare puntualmente gli elementi prodotti e motivare la decisione in ordine all'esistenza o meno della continuazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41388/2024 del 12/11/2024
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41391/2024 del 12/11/2024
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41392/2024 del 12/11/2024
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41395/2024 del 12/11/2024
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41396/2024 del 12/11/2024
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41398/2024 del 12/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →