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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25491/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, aveva dichiarato la propria incompetenza nel giudizio nei confronti di Edward Massimiliani (imputato per gli artt. 110 c.p. e 18 TULPS) motivando la decisione con il fatto che lo stesso Tribunale aveva già emesso, in procedimento separato, sentenza nei confronti dei coimputati. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la sentenza per cassazione sostenendo che essa fosse abnorme: il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'astensione e non l'incompetenza, la pronuncia di incompetenza era eccentrica e ha determinato una stasi processuale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha qualificato la sentenza impugnata come abnorme perché la dichiarazione di incompetenza non era motivata da ragioni di territorio, materia o funzionali, ma costituiva in realtà una forma impropria di astensione. La Corte ha affermato che il giudice non può pronunciare incompetenza per situazioni che non incidono sulla ripartizione della potestas iudicandi e che una tale sentenza comporta un'indebita regressione del processo. Ha richiamato precedenti giurisprudenziali sul carattere abnorme di pronunce che concludono il processo fuori dal perimetro procedurale. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina in diversa persona fisica per il prosieguo del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Indica la partecipazione al reato (concorso di persone); utilizzato per descrivere il capo d'imputazione nei confronti dell'imputato.

  • art. 18 TULPS

    Norma sostanziale richiamata nel capo d'imputazione; citata per contestare il fatto commesso.

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il conflitto di attribuzione tra giudici; la Corte osserva che l'incompetenza è normalmente rimessa alla procedura di conflitto prevista da questa norma e successive, e che l'assenza del presupposto del conflitto può rendere impugnabile la decisione per abnormità.

  • artt. 30 e ss. cod. proc. pen.

    Procedura prevista per la risoluzione dei conflitti di competenza tra giudici; la Corte rileva che la decisione impugnata impedisce l'accesso a tale procedura, giustificando l'impugnazione per abnormità.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 3720 del 28/11/2019 (Rv. 278305)

    Richiamato il principio secondo cui una sentenza che, concludendo il processo, dichiari la nullità del dibattimento in modo da travolgere l'intero processo è abnorme. Serve a sostenere l'analogia con la pronuncia di incompetenza che determina indebito arresto del procedimento.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 1276 del 31/10/2018 (Rv. 274387)

    Affermato che la decisione di incompetenza è impugnabile per abnormità quando si ponga al di fuori del sistema processuale e non consenta l'accesso alla procedura di conflitto; principio applicato nel caso in esame.

Massime di principio

  • La dichiarazione di incompetenza del giudice deve basarsi su ragioni di materia, territorio o su motivi funzionali concreti; non può essere utilizzata come surrogato di una dichiarazione di astensione.
  • Se un giudice si dichiara incompetente per motivi che non riguardano la ripartizione della potestas iudicandi e ciò determina una stasi processuale, la decisione può essere impugnata per abnormità in Cassazione, nonostante in via ordinaria le pronunce di incompetenza siano soggette alla procedura di conflitto.
  • Nel caso di conflitto potenziale dovuto all'esistenza di separati procedimenti per coimputati, il comportamento corretto del giudice è valutare l'eventuale astensione o ricorrere agli strumenti di regolazione della competenza previsti dal codice, non dichiarare in via definitiva l'incompetenza dell'ufficio.
  • La Corte può annullare senza rinvio una sentenza abnorme che travolge il processo e disporre la trasmissione degli atti al medesimo organo giudicante in diversa persona fisica per garantire la prosecuzione del giudizio.
  • Per il pubblico ministero o le parti, è possibile proporre ricorso per cassazione per abnormità quando la decisione di incompetenza impedisca l'accesso alle procedure ordinarie di risoluzione delle competenze (art. 28 e seguenti c.p.p.).

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