Sentenza del 10/06/2015 n. 12046 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità del condono presentato ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 per IVA, IRPEG, IRAP e ritenute non versate relative agli anni d'imposta 2001 e 2002. La contribuente aveva indicato erroneamente alcuni codici di versamento, con conseguente calcolo degli interessi a partire dalla scadenza della dichiarazione annuale anziché dagli omessi versamenti periodici. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che l'errore avesse comportato il mancato versamento integrale degli interessi e impedisse il perfezionamento del condono. La contribuente, invece, sosteneva che si trattasse di una mera irregolarità formale, non incidente sull'importo effettivamente versato.
La decisione
La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'errata indicazione dei codici non avesse prodotto una violazione sostanziale né un versamento inferiore al dovuto. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia, perché fondato sull'assunto di fatto che gli interessi fossero stati versati in misura insufficiente, circostanza non risultante dall'accertamento della CTR. Tale accertamento, essendo di merito, non era censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.800 euro per compensi, oltre 200 euro per esborsi e oneri di legge.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Disciplina la definizione agevolata dei tributi mediante il pagamento delle somme dovute. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto decisivo che l'errore nei codici non avesse determinato un pagamento inferiore a quello dovuto.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
Richiama i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente. La CTR li aveva valorizzati per escludere che un errore meramente formale potesse invalidare il condono.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile perché contestava, in sostanza, un accertamento di fatto non adeguatamente censurabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- L'errata indicazione di codici tributari nella domanda di definizione agevolata non invalida necessariamente il condono quando l'errore è meramente formale e non comporta il pagamento di somme inferiori a quelle effettivamente dovute.
- Per escludere il perfezionamento del condono, l'Amministrazione deve dimostrare una violazione sostanziale, come l'omesso o insufficiente versamento dell'importo dovuto, e non può fondarsi soltanto sull'inesattezza formale dei codici.
- In cassazione non è possibile sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla concreta sufficienza dei versamenti, salvo specifiche anomalie motivazionali o violazioni di legge.
- Nei rapporti tributari devono essere considerati i principi di collaborazione, buona fede e proporzionalità: gli adempimenti formali non dovrebbero prevalere sull'effettivo assolvimento dell'obbligazione fiscale quando non vi sia un danno erariale.
- La validità di una definizione agevolata va valutata verificando soprattutto se il contribuente abbia effettivamente versato integralmente le somme richieste, distinguendo gli errori formali dalle irregolarità che incidono sull'importo dovuto.
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