Cassazione Civile, Ordinanza n. 25866/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., l'ha altresì condannata al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. in favore del controricorrente e di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di rivendica di un immobile sito in Palamonte, proposta da una parte che assumeva di aver acquistato la proprietà per successione testamentaria dal padre e di poter quindi ottenere il rilascio del bene occupato dall'altra parte senza titolo. La convenuta aveva chiesto in primo grado la rimessione in termini per costituirsi tardivamente, deducendo di non aver potuto visionare il fascicolo per la chiusura della cancelleria dovuta al trasferimento degli uffici; tale istanza era stata respinta. In appello la stessa parte aveva censurato il rigetto della rimessione in termini, dedotto la nullità del testamento per asserita non autenticità della sottoscrizione, la necessità del contraddittorio nei confronti di ulteriori soggetti indicati come comproprietari o coeredi, prospettato la lesione di legittima e chiesto la perizia grafologica e l'ammissione del giuramento decisorio. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si sono denunciate violazioni di norme processuali e sostanziali e vizi motivazionali, sostenendo che la nullità assoluta del testamento fosse rilevabile in ogni stato e grado, che la ricorrente avesse interesse a farla valere come erede testamentaria di un convivente e che fossero stati ignorati documenti e questioni sulla qualità successoria della controparte; con il secondo si è dedotto omesso esame di fatti decisivi e ulteriore violazione di norme processuali, insistendo sulla decisorietà del giuramento deferito, sul difetto di integrità del contraddittorio, sulla titolarità del bene in capo anche ad altri soggetti e sulla necessità di una c.t.u. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi, erano formulati in modo generico e promiscuo, non rispettavano i requisiti di specificità e di autosufficienza del ricorso, e perché la valutazione sulla decisorietà del giuramento appartiene al giudice di merito ed era comunque priva di specifici vizi logicogiuridici. È stata inoltre richiamata la doppia conforme e confermata la statuizione sulle spese e sulle ulteriori condanne conseguenti alla decisione in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Norme richiamate
La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi, restando fermi il rilievo dei fatti non contestati e del notorio.
La deduzione del vizio di motivazione/Nullità della sentenza deve essere formulata con specificità e riferita alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato nel quadro delle doglianze sul giuramento decisorio, ma senza che la Corte ravvisi un vizio specifico della decisione di merito.
È richiamato in relazione alla novità e alla tardività delle difese e dei documenti prodotti in appello, tema che però la ricorrente non ha efficacemente colpito.
L'interesse ad agire o a impugnare deve essere concretamente allegato e collegato alla posizione processuale dedotta.
È menzionato nel ricorso, ma la Corte non ne valorizza un contenuto decisivo ai fini della decisione.
Il vizio processuale va dedotto in modo specifico, senza commistione con censure di merito o motivazionali inconciliabili.
La denuncia di violazione di legge impone l'indicazione precisa delle norme asseritamente violate, del loro contenuto precettivo e del contrasto con la sentenza impugnata.
L'omesso esame di un fatto decisivo deve riguardare un fatto effettivamente storico e decisivo, non una mera rivalutazione del merito o delle prove.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve offrire una chiara e sintetica rappresentazione dei fatti di causa e dell'iter processuale.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La violazione di legge deve essere denunciata con specifica indicazione delle norme, del loro contenuto e del punto della sentenza con esse incompatibile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda il ricorso, riportandone il contenuto rilevante e la collocazione processuale.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta formulata ai sensi della norma, con conseguenze anche sul piano sanzionatorio processuale.
Richiamato per la fissazione dell'adunanza camerale a seguito della richiesta della parte di definizione del ricorso.
Poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione i commi terzo e quarto con condanna alle somme ulteriori a favore della controparte e della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura si appunta su questioni diverse o solo marginalmente trattate, è inammissibile.
- La denuncia di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. richiede l'indicazione puntuale delle norme asseritamente violate, la loro ricostruzione precettiva e il confronto con l'affermazione di diritto contenuta nella sentenza.
- Le censure che mescolano vizi di violazione di legge, nullità processuali e vizi motivazionali in modo promiscuo risultano inidonee, perché la violazione di legge presuppone fatti accertati mentre il vizio motivazionale li rimette in discussione.
- Il ricorso deve rispettare il requisito di autosufficienza: i documenti e gli atti richiamati vanno specificamente indicati, trascrivendone o riassumendone il contenuto rilevante e precisandone la collocazione processuale.
- La valutazione sulla decisorietà del giuramento decisorio appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici specifici dell'apprezzamento compiuto.
- In presenza di 'doppia conforme', i motivi che mirano a sollecitare una nuova valutazione di merito trovano un ulteriore limite di ammissibilità.
- La valutazione della violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se si deduce che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite oltre i poteri officiosi consentiti.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., operano le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e può essere dovuto l'ulteriore contributo unificato.
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