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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14323/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha respinto la revoca della misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) applicata con decreto del 27/03/2017. Il ricorrente ha censurato la decisione per violazione di legge: la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con il presupposto normativo dell'"assiduità" o "dedizione" previsto dall'art. 1, lett. c) d.lgs. n.159/2011, avendo invece fondato la pericolosità sociale su una sola condanna per ricettazione (reato istantaneo) e su ipotesi non supportate da indizi (fornitura di anabolizzanti ai clienti della palestra). Inoltre si è dedotta motivazione inesistente o apparente con violazione degli artt. 111 Cost., 125 c.p.p. e 7 d.lgs. 159/2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la misura era basata su un unico episodio e su una condanna, peraltro non definitiva, per ricettazione (reato di natura istantanea), inconciliabile con il requisito normativo della "dedizione" o "assiduità" richiesto dall'art. 1, lett. c) d.lgs. n.159/2011. Le accuse relative alla fornitura alle palestre erano ipotesi prive di adeguato supporto indiziario e contrastavano con le assoluzioni per associazione e commercio di sostanze. Per tali ragioni il decreto impugnato e il decreto del Tribunale sono stati annullati senza rinvio e la misura di prevenzione (decreto del 27/03/2017) è stata revocata.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159/2011, art.1, lett. c)

    La misura di prevenzione personale basata sulla lettera c) richiede la "dedizione" o "assiduità" in attività delittuose che pongano in pericolo la salute pubblica; non è sufficiente una singola condanna per reato di natura istantanea come la ricettazione per giustificare tale misura.

  • Costituzione, art.111, comma 6

    Richiama il principio del giusto procedimento e l'obbligo di motivazione; qui è richiamata in relazione alla censura di motivazione inesistente o meramente apparente nei provvedimenti di prevenzione.

  • Codice di procedura penale, art.125, comma 3

    Norma che disciplina la motivazione dei provvedimenti giudiziari; utilizzata per contestare la carenza motivazionale del decreto impugnato.

  • d.lgs. n.159/2011, art.7, comma 1

    Disciplina le misure di prevenzione e le condizioni della relativa impugnazione; nel contesto è richiamata per i limiti del sindacato di Cassazione (violazione di legge e motivazione inesistente/apparente).

  • Codice penale, art. 586-bis

    Riguarda il commercio di sostanze anabolizzanti; l'assoluzione per questo reato ha inciso nel valutare l'assenza di prova della dedizione alla vendita/fornitura sistematica.

  • Codice penale, art. 416

    Riguarda l'associazione per delinquere; l'assoluzione relativa ha indebolito la tesi di una condotta continuativa e associata del ricorrente, rilevante ai fini della misura di prevenzione.

Massime di principio

  • La misura di prevenzione fondata sulla lettera c) (pericolo per la salute pubblica) richiede prova di "dedizione" o "assiduità" in attività illecite: un singolo episodio o reato istantaneo non è di per sé sufficiente.
  • In cassazione dei provvedimenti di prevenzione il sindacato è limitato a violazioni di legge e a casi di motivazione inesistente o meramente apparente; va quindi dimostrato che il decreto ha omesso il confronto con un elemento normativo decisivo.
  • Quando vi sono assoluzioni per reati correlati a condotte sistematiche (es. associazione, commercio di sostanze), tali decisioni incidono sulla valutazione della pericolosità sociale e possono rendere infondata la misura di prevenzione senza adeguato supporto indiziario.
  • Le affermazioni fattuali prive di supporto indiziario (ipotesi non comprovate) non possono supplire alla mancanza di prova della continuità del comportamento delittuoso richiesta dalla norma.
  • Se risulta evidente l'incompatibilità fra gli elementi di fatto accertati e il presupposto normativo della misura, la Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la revoca della misura.

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