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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15523/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 15/07/2025, che li aveva ritenuti responsabili di plurimi episodi di detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti. Un imputato lamentava: a) carenza di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e sulla mancata riduzione dell'aumento di pena per la continuazione; b) vizio di motivazione sulla confisca delle somme di denaro sequestrate. L'altro imputato deduceva: a) mancanza di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale si fosse limitata a richiamare la sentenza di primo grado senza un vaglio critico dei motivi di appello; b) mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per alcuni capi di imputazione, assumendo la riconducibilità degli episodi alla lieve entità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di merito sia sulla determinazione della pena, sia sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura degli aumenti per continuazione, osservando che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del trattamento sanzionatorio. Ha inoltre ritenuto legittima e adeguatamente motivata la confisca delle somme di denaro, valorizzando la disponibilità di un'ingente somma in casa, la mancata giustificazione della provenienza e il collegamento con una intensa attività di cessione di stupefacenti. Quanto all'altro ricorrente, ha giudicato generico il motivo sulla motivazione d'appello e ha confermato il diniego della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, perché la condotta sistematica, i notevoli quantitativi di stupefacente e il coinvolgimento di altri soggetti denotavano professionalità e rilevante capacità di diffusione incompatibili con la minima offensività. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    La fattispecie di lieve entità è esclusa quando la condotta, valutata complessivamente, presenti caratteri di sistematicità, notevoli quantitativi di stupefacente, coinvolgimento di terzi e una rilevante capacità di diffusione sul mercato, incompatibili con la minima offensività.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche e la loro estensione rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito, purché sorretta da motivazione congrua.

  • art. 81 c.p.

    Il quantum dell'aumento per continuazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per illogicità manifesta o arbitrio.

  • art. 240 c.p.

    La confisca delle somme di denaro è giustificata quando il giudice accerti il collegamento tra la disponibilità delle somme e l'attività delittuosa, anche in funzione preventiva rispetto alla reiterazione di reati della stessa indole.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non emerge assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000

    La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sulla misura della pena, sul diniego delle attenuanti generiche o sugli aumenti per continuazione è inammissibile quando tende soltanto a ottenere una diversa valutazione del merito, in presenza di motivazione non manifestamente illogica.
  • La confisca di somme di denaro può essere legittimamente disposta quando la disponibilità del denaro, non spiegata da provenienza lecita, sia coerentemente collegata all'attività illecita e appaia funzionale a prevenire la reiterazione del reato.
  • La lieve entità della cessione o detenzione di stupefacenti va esclusa se la condotta presenta caratteri di stabilità, professionalità, pluralità di episodi, consistenza quantitativa e coinvolgimento di terzi, tali da rivelare una capacità di diffusione non minima.
  • Il motivo di ricorso che si limita ad affermare la mancanza di autonoma motivazione della sentenza di appello, senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni poste a base del decisum, è generico e inidoneo a fondare l'annullamento.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneConfisca
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConfisca

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