Cassazione Penale, Ordinanza n. 30694/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che le doglianze eccedessero i limiti di ricorribilità contro la sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che, comunque, fossero generiche e non specifiche. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Treviso aveva applicato a due imputati la pena concordata per delitti di furto aggravati, consumati e tentati. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione con atti separati. Un ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice non avrebbe verificato i presupposti per il proscioglimento. L'altro ha dedotto violazione di legge penale con riferimento all'art. 133 c.p. e vizio di motivazione, lamentando che la pena fosse stata determinata oltre il minimo senza adeguata giustificazione e che la diminuzione per le attenuanti generiche e per il risarcimento del danno fosse inferiore a un terzo. La Corte ha rilevato che, trattandosi di sentenza di patteggiamento, il ricorso è proponibile solo nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ha inoltre osservato che le censure erano generiche, formali e inammissibili perché non attinenti ai motivi consentiti. Per uno dei ricorsi ha anche rilevato che la doglianza sulla dosimetria della pena non coincide con l'illegalità della pena, unico profilo deducibile, e che il richiamo all'art. 129 c.p.p. era privo di specifica indicazione di elementi decisivi per il proscioglimento.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma per limitare l'esposizione dei motivi di ricorso ai soli contenuti necessari per la decisione.
Nel patteggiamento il giudice deve comunque verificare se emergano cause di proscioglimento immediato; in difetto di specifici elementi contrari, il richiamo al mancato esame dell'art. 129 non è sufficiente a fondare il ricorso.
La sentenza recepisce l'accordo di patteggiamento tra le parti.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
L'inammissibilità del ricorso contro sentenze ex art. 444 c.p.p. va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata.
La censura sulla misura della pena, se diretta solo alla motivazione sulla dosimetria e non all'illegalità, non è deducibile nei limiti del ricorso avverso il patteggiamento.
art. 27 Cost.
La Corte richiama il controllo di congruità della pena patteggiata nei limiti costituzionali.
art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p.
La procedura senza formalità si applica anche alle sentenze di patteggiamento a prescindere dalla specifica causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Contro la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile solo nei ristretti casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- Nel patteggiamento la motivazione della sentenza può essere sintetica, purché dia conto della qualificazione giuridica del fatto, del controllo ex art. 129 c.p.p. e della congruità della pena ai fini costituzionali.
- La censura sulla determinazione della pena è deducibile solo quando si prospetti illegalità della pena o della misura di sicurezza; non è invece consentito devolvere un mero vizio di motivazione sulla dosimetria.
- Il ricorso che si limiti a contestazioni generiche o meramente formali, senza indicare specifici elementi decisivi per il proscioglimento o per l'illegalità della pena, è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso avverso sentenza di patteggiamento deve essere dichiarata con il rito camerale non partecipato previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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