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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30694/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che le doglianze eccedessero i limiti di ricorribilità contro la sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che, comunque, fossero generiche e non specifiche. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Treviso aveva applicato a due imputati la pena concordata per delitti di furto aggravati, consumati e tentati. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione con atti separati. Un ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice non avrebbe verificato i presupposti per il proscioglimento. L'altro ha dedotto violazione di legge penale con riferimento all'art. 133 c.p. e vizio di motivazione, lamentando che la pena fosse stata determinata oltre il minimo senza adeguata giustificazione e che la diminuzione per le attenuanti generiche e per il risarcimento del danno fosse inferiore a un terzo. La Corte ha rilevato che, trattandosi di sentenza di patteggiamento, il ricorso è proponibile solo nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ha inoltre osservato che le censure erano generiche, formali e inammissibili perché non attinenti ai motivi consentiti. Per uno dei ricorsi ha anche rilevato che la doglianza sulla dosimetria della pena non coincide con l'illegalità della pena, unico profilo deducibile, e che il richiamo all'art. 129 c.p.p. era privo di specifica indicazione di elementi decisivi per il proscioglimento.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    La Corte richiama la norma per limitare l'esposizione dei motivi di ricorso ai soli contenuti necessari per la decisione.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel patteggiamento il giudice deve comunque verificare se emergano cause di proscioglimento immediato; in difetto di specifici elementi contrari, il richiamo al mancato esame dell'art. 129 non è sufficiente a fondare il ricorso.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza recepisce l'accordo di patteggiamento tra le parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso contro sentenze ex art. 444 c.p.p. va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata.

  • art. 133 c.p.

    La censura sulla misura della pena, se diretta solo alla motivazione sulla dosimetria e non all'illegalità, non è deducibile nei limiti del ricorso avverso il patteggiamento.

  • art. 27 Cost.

    La Corte richiama il controllo di congruità della pena patteggiata nei limiti costituzionali.

  • art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p.

    La procedura senza formalità si applica anche alle sentenze di patteggiamento a prescindere dalla specifica causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile solo nei ristretti casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
  • Nel patteggiamento la motivazione della sentenza può essere sintetica, purché dia conto della qualificazione giuridica del fatto, del controllo ex art. 129 c.p.p. e della congruità della pena ai fini costituzionali.
  • La censura sulla determinazione della pena è deducibile solo quando si prospetti illegalità della pena o della misura di sicurezza; non è invece consentito devolvere un mero vizio di motivazione sulla dosimetria.
  • Il ricorso che si limiti a contestazioni generiche o meramente formali, senza indicare specifici elementi decisivi per il proscioglimento o per l'illegalità della pena, è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso avverso sentenza di patteggiamento deve essere dichiarata con il rito camerale non partecipato previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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