Cassazione Penale, Sentenza n. 46883/2022 del 12/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello con due motivi principali: 1) illegittimità della perquisizione che aveva portato al rinvenimento della pistola lanciarazzi basata su una fonte confidenziale, deducendo che tale illegittimità avrebbe dovuto rendere inutilizzabile il successivo sequestro dell'arma; 2) assenza dell'elemento soggettivo del reato perché l'imputato avrebbe ereditato l'arma dal padre e non fosse a conoscenza dell'obbligo di denuncia/immatricolazione, peraltro sostenendo che l'obbligo di apporre la matricola era intervenuto dopo la costruzione dell'arma
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto infondata la censura: anche assumendo l'illegittimità della perquisizione, ciò non invalidava il sequestro né la prova della detenzione dell'arma, richiamando la giurisprudenza che distingue l'inutilizzabilità dalla nullità e afferma l'autonomia del sequestro rispetto alla perquisizione (con avallo della Corte costituzionale, sent. n.219/2019). Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che l'errore sull'esistenza o sulla portata della norma (ignoranza dell'obbligo di immatricolazione) scriminasse: l'errore di diritto non è causa di esclusione della responsabilità (art.5 c.p.), e le norme sulla classificazione e sugli obblighi di registrazione/immatricolazione (art.2, comma 3 e art.11, comma 8, l. 110/1975) erano applicabili; la circostanza che l'arma fosse stata prodotta prima dell'entrata in vigore della legge non esclude la rilevanza della normativa e dei termini ivi stabiliti. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. In sostanza il rigetto conferma la responsabilità come modificata dalla sentenza d'appello (la Corte d'appello aveva già dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art.697 c.p. e rideterminato la pena).
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975, n. 110 (Testo sulle armi)
Fonte normativa che qualifica gli strumenti lanciarazzi come armi comuni da sparo (art.2, comma 3) e stabilisce obblighi di immatricolazione/registrazione (art.11, comma 8). La Corte la interpreta come norma penalmente rilevante la cui esistenza non è elusa dall'ignoranza del soggetto.
Norma penale richiamata in relazione alla detenzione/omessa denuncia di armi; la Corte conferma che parte della contestazione relativa a tale norma è stata dichiarata estinta per prescrizione dalla Corte d'appello.
art. 5 cod. pen. (errore di diritto)
Principio secondo cui l'errore di diritto, salvo casi eccezionali, non scrimina: la Corte lo applica per escludere l'assoluzione per ignoranza dell'obbligo di immatricolazione.
art. 253, comma 1, cod. proc. pen. (sequestro)
Norma che disciplina il sequestro del corpo del reato; la Corte richiamata ne sottolinea l'atto dovuto e la autonomia rispetto alla perquisizione, con conseguente utilizzabilità del sequestro anche se la perquisizione fosse illegittima.
art. 185, comma 1, cod. proc. pen. (principio di nullità consecutiva)
Richiamata per spiegare che il regime delle inutilizzabilità non recepisce il principio di nullità consecutiva degli atti successivi, quindi un vizio nell'atto precedente non necessariamente invalida quelli successivi ai fini della prova.
Norma richiamata nel contesto del dibattito costituzionale sull'eventuale estensione dell'inutilizzabilità; la Corte costituzionale ha confermato che non è obbligatoria l'introduzione di un principio di "inutilizzabilità derivata".
art. 2, comma 3, Legge 110/1975
"costituiscono armi comuni da sparo anche gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona"
La norma qualifica espressamente i lanciarazzi come arma comune da sparo salvo eccezioni tecniche; la Corte ne trae la legittima applicabilità al caso concreto e la rilevanza penale della detenzione non denunciata.
art. 11, comma 8, Legge 110/1975
"entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto ... debbono essere presentate ... le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell'entrata in vigore della presente legge ..."
Stabilisce termini e obblighi di immatricolazione per armi prive di matricola prodotte/importate prima dell'entrata in vigore della legge; la Corte rileva che tale disciplina non esclude automaticamente responsabilità per chi non abbia adempiuto.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (condanna alle spese)
Norma che dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez.2, sent. n.16065/2020; Sez.6, n.37800/2010; Sez.2, n.40833/2007)
Costante orientamento secondo cui l'illegittimità della perquisizione non invalida automaticamente il sequestro e la relativa utilizzabilità come prova; confermata e ribadita dalla Corte di cassazione nella sentenza.
Corte costituzionale, sentenza 3 ottobre 2019, n.219
Ha escluso la necessità/obbligatorietà di introdurre per via interpretativa un principio di "inutilizzabilità derivata" che estenda l'inutilizzabilità agli esiti probatori degli atti di perquisizione, confermando l'autonomia degli istituti di nullità e inutilizzabilità.
Massime di principio
- L'illegittimità formale di una perquisizione non comporta automaticamente l'inutilizzabilità del successivo sequestro del corpo del reato: il sequestro può rimanere atto dovuto e utilizzabile ai fini probatori.
- Occorre distinguere nettamente tra nullità e inutilizzabilità: il principio della nullità consecutiva non si trasla automaticamente nella disciplina dell'inutilizzabilità degli atti.
- L'errore di diritto (ignoranza della norma incriminatrice o degli obblighi amministrativi connessi) di regola non scrimina: non costituisce di per sé causa di esclusione della responsabilità penale.
- Per le armi prodotte o importate prima dell'entrata in vigore della legge possono valere termini e obblighi di immatricolazione/registrazione previsti dalla normativa; l'invocata antecedenza della produzione non elimina automaticamente l'efficacia della normativa o la responsabilità per omissione.
- Chi impugna la validità di atti di polizia giudiziaria deve valutare se la censura colpisce una nullità radicale o una mera illegittimità che non travolge gli atti successivi: la strategia difensiva e le possibilità di esclusione probatoria dipendono da questa distinzione.
- In casi analoghi, la giurisprudenza consolidata e l'orientamento costituzionale rendono difficile ottenere l'esclusione dell'efficacia probatoria di un sequestro basandosi soltanto sull'illegittimità della perquisizione; è invece più proficuo dimostrare vizi sostanziali che colpiscano direttamente il sequestro o l'acquisizione probatoria.
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