Cassazione Civile, Ordinanza n. 19358/2025 del 14/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La lite nasce dalla successione testamentaria di una de cuius che aveva istituito eredi alcuni figli, pretermettendone uno perché ritenuto già liquidato in vita. I discendenti di quel figlio pretermesso hanno convenuto in giudizio gli altri coeredi chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni compiute in vita, nonché lo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione della quota di riserva. I convenuti hanno invece sostenuto che alcuni trasferimenti immobiliari e crediti richiamati nel testamento fossero in realtà donazioni o comunque negozi simulatori da imputare alla massa, chiedendo in subordine la collazione. Il Tribunale aveva escluso la prova testimoniale della simulazione e poi proceduto alla divisione dei beni. In appello la decisione è stata parzialmente corretta sul punto dell’ammissibilità delle prove testimoniali, ma la Corte territoriale ha ritenuto comunque non dimostrata la simulazione dei negozi dedotti e ha confermato la divisione dei beni secondo il progetto fondato sulla CTU. Con il ricorso per cassazione gli eredi ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 2727-2729 c.c., sostenendo che, in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti di simulazione, spettasse alle controparti provare il reale pagamento del prezzo; 2) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse travisato il testamento e l’interrogatorio formale, non valorizzando correttamente il quadro probatorio in senso favorevole alla tesi della donazione/simulazione; 3) violazione degli artt. 720 e 727 c.c., perché la Corte avrebbe confermato la divisione senza adeguata motivazione sull’indivisibilità del bene e senza preferire l’assegnazione al condividente titolare della quota maggiore; 4) violazione dell’art. 92 c.p.c. sulla regolazione delle spese, perché non sarebbero state distinte correttamente le spese sostenute nell’interesse comune dello scioglimento della comunione da quelle soggette a soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: i primi due perché, sotto la veste della violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e delle risultanze documentali, attività preclusa in sede di legittimità; il terzo perché la disciplina dell’art. 720 c.c. opera solo in presenza di immobili non comodamente divisibili, presupposto non dimostrato e comunque non decisivo nel caso concreto, in cui la Corte di merito aveva legittimamente seguito il progetto divisionale fondato sulla CTU; il quarto perché nelle divisioni giudiziali le spese necessarie allo scioglimento della comunione sono poste a carico della massa, mentre le spese di lite seguono la soccombenza, e la Corte d’appello si era attenuta a tale criterio. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.
Norme richiamate
La censura ex art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Le presunzioni semplici sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o dell’omesso esame di un fatto decisivo, non per ottenere una diversa lettura degli indizi.
La violazione di tali norme non può essere usata per censurare la mera valutazione del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito, salvo che siano utilizzate prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti di legge o prove legali disattese o indebitamente recepite.
Nella comunione ereditaria il coerede ha diritto alla quota in natura, ma non a una porzione di ciascun singolo bene; la divisione deve, quanto possibile, riprodurre la composizione qualitativa della massa.
La norma sull’attribuzione degli immobili non comodamente divisibili ha carattere eccezionale e presuppone rigorosamente l’effettiva indivisibilità; solo in quel caso l’immobile va preferibilmente assegnato al coerede titolare della quota maggiore o, in mancanza, venduto all’incanto.
La divisione ereditaria deve avvenire per porzioni composte, per quanto possibile, in modo da riprodurre la composizione qualitativa dell’asse, distribuendo i beni tra i condividenti secondo criteri quantitativi e qualitativi.
Nelle divisioni giudiziali le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa; la soccombenza governa invece le spese di causa e la compensazione riguarda solo pretese e resistenze eccedenti o inutili.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio nel procedimento di legittimità camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito il riparto dell’onere probatorio; se la doglianza mira a contestare la sufficienza o credibilità delle prove, il motivo non denuncia una violazione di legge ma chiede una rivalutazione del merito.
- La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può trasformarsi in un appello mascherato contro l’apprezzamento delle prove: in cassazione sono censurabili solo l’utilizzo di prove non acquisite ritualmente, l’omesso rispetto di prove legali o l’omesso esame di fatti decisivi, non la diversa lettura del materiale istruttorio.
- In tema di simulazione di una compravendita, la prova per presunzioni può imporre alla controparte di dimostrare l’effettivo pagamento del prezzo; tuttavia la verifica della gravità, precisione e concordanza degli indizi resta affidata al giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
- Nella divisione ereditaria il coerede non ha diritto alla frazione di ogni singolo bene, ma a una porzione complessiva che, per quanto possibile, rispecchi la composizione qualitativa dell’asse.
- L’art. 720 c.c. costituisce disciplina eccezionale, applicabile solo quando l’immobile sia non comodamente divisibile; in mancanza di tale presupposto, il giudice può seguire soluzioni divisionali diverse, purché coerenti con i criteri degli artt. 718 e 727 c.c.
- Nei giudizi divisori, le spese necessarie allo scioglimento della comunione si imputano alla massa comune, mentre le spese di lite seguono il criterio della soccombenza, salvo compensazione per pretese o resistenze inutili o eccessive.
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