Cassazione Civile, Ordinanza n. 00541/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare. Il creditore aveva presentato domanda di ammissione al passivo per un importo inizialmente maggiore, poi definito, ed era stato ammesso al passivo in via privilegiata per un credito di lavoro inferiore a seguito di accordo transattivo. La Corte d’appello, in fase monitoria e poi in sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, aveva riconosciuto una durata irragionevole solo per un periodo limitato e aveva liquidato l’indennizzo applicando un moltiplicatore annuo di € 500,00. Il ricorrente principale censurava: 1) la motivazione e la quantificazione dell’indennizzo, ritenendo non adeguatamente valorizzati la natura privilegiata del credito di lavoro e l’entità del credito; 2) l’omesso esame di fatti decisivi, individuati nei criteri che avrebbero dovuto orientare la liquidazione e negli interessi maturati sul credito durante la procedura; 3) la mancata liquidazione del compenso per la fase di trattazione del giudizio di opposizione, nonostante la trattazione scritta. Il Ministero, con ricorso incidentale, sosteneva invece che la durata irragionevole dovesse decorrere non dalla domanda di ammissione al passivo, ma dall’effettiva ammissione del credito, con conseguente riduzione dell’indennizzo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale del Ministero e i primi due motivi del ricorso principale, ritenendo corretta la decorrenza della durata della procedura fallimentare dalla domanda di ammissione al passivo e sufficiente, nonché non censurabile in cassazione, la motivazione sulla quantificazione dell’indennizzo entro i limiti legali. Ha invece accolto il terzo motivo del ricorso principale, affermando che nel giudizio di opposizione in materia di equa riparazione il compenso per la fase di trattazione va liquidato quando vi sia stata effettiva trattazione, anche scritta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale capo e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito, condannando il Ministero a corrispondere al ricorrente l’ulteriore somma di € 496,00 oltre accessori per la fase di trattazione. Le spese di legittimità sono state compensate per due terzi, con condanna del Ministero al residuo terzo.
Norme richiamate
la durata ragionevole della procedura concorsuale va valutata ai fini dell’equa riparazione secondo i criteri della legge Pinto; per le procedure fallimentari il termine ragionevole si misura unitariamente nel rapporto processuale instaurato dal creditore insinuato.
stabilisce i criteri e i limiti di liquidazione dell’indennizzo, con parametro annuo compreso tra € 400,00 e € 800,00; la scelta del moltiplicatore è frutto di valutazione equitativa del giudice.
regola l’opposizione al decreto di liquidazione in materia di equa riparazione.
il ricorso di insinuazione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento, coerentemente con il computo della durata della procedura dalla domanda di ammissione al passivo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro processuale per denunciare la violazione di legge in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
dopo la riforma del 2012 consente il sindacato solo sul minimo costituzionale della motivazione, non sulla sua sufficienza.
rende inammissibile il ricorso incidentale quando la questione è già risolta in modo conforme dalla giurisprudenza consolidata.
le spese seguono la soccombenza, con liquidazione dei compensi dovuti per le fasi effettivamente svolte.
artt. 1, 4 e 5 D.M. n. 55/2014
disciplinano i parametri per la liquidazione dei compensi professionali, inclusa la distinzione tra le fasi del giudizio.
richiamato per il criterio di determinazione del compenso professionale secondo i parametri applicabili.
richiamato dal Ministero in modo inconferente, perché la capacità processuale non era in discussione.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare, per il creditore insinuato il dies a quo del computo della durata ragionevole coincide con la domanda di ammissione al passivo, poiché da quel momento sorge il rapporto processuale e l’aspettativa di partecipazione al concorso.
- La durata ragionevole delle procedure concorsuali deve essere valutata unitariamente, senza isolare il momento dell’ammissione al passivo come se segnasse l’inizio del processo ai fini dell’indennizzo.
- La determinazione del moltiplicatore annuo dell’indennizzo ex legge Pinto, purché compresa nel range legale, è frutto di valutazione equitativa del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non meramente apparente.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare una motivazione breve o non del tutto persuasiva.
- Nel giudizio di opposizione in materia di equa riparazione, il compenso per la fase di trattazione deve essere liquidato quando la fase si sia effettivamente svolta, anche mediante trattazione scritta.
- Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il giudice deve considerare tutte le fasi processuali effettivamente svolte; la mancata liquidazione di una fase necessaria integra errore censurabile in cassazione.
- Il credito maturato per interessi sul credito ammesso al passivo non costituisce, di per sé, criterio per aumentare l’indennizzo da irragionevole durata se non previsto dalla disciplina della legge Pinto.
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