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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08666/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente assicurativo)

La controversia

L'ente assicurativo aveva promosso davanti al Tribunale un'azione di regresso per recuperare le somme erogate a un lavoratore infortunato, assumendo che l'infortunio fosse dipeso da violazioni antinfortunistiche imputabili alla datrice di lavoro. Il Tribunale aveva sospeso il giudizio civile rilevando che pendeva l'impugnazione della sentenza penale di primo grado relativa ai medesimi fatti, pronunciata nei confronti del legale rappresentante della società per lesioni colpose, e richiamando anche il rischio di giudicati contrastanti. Con il regolamento necessario di competenza l'ente ha denunciato la violazione dell'art. 295 c.p.c. e delle norme del d.P.R. n. 1124 del 1965 e del c.p.p. in tema di rapporto tra giudizio civile e penale, sostenendo che non ricorressero i presupposti della sospensione necessaria.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento. Ha escluso la sospensione necessaria ex art. 75, comma 3, c.p.p. perché nel giudizio penale l'imputato era il legale rappresentante della società, mentre nel giudizio civile di regresso il convenuto era la società datrice di lavoro: la non coincidenza soggettiva tra i due giudizi impedisce l'operatività della sospensione. Ha inoltre ritenuto meramente tautologica la motivazione con cui il Tribunale aveva evocato, in via residuale, il rischio di giudicati contrastanti, insufficiente a giustificare una sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. La causa deve quindi proseguire davanti al Tribunale di Arezzo, che provvederà anche sulle spese, con termine di tre mesi per la riassunzione.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    Non ricorreva una sospensione necessaria del processo civile nel caso in esame, per mancanza dei presupposti richiesti dal rapporto tra i due giudizi.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    La sospensione facoltativa per pregiudizialità o per rischio di giudicati contrastanti deve essere sorretta da una motivazione non meramente apparente e non tautologica.

  • art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965

    Norma richiamata dal ricorrente a sostegno dell'azione di regresso INAIL.

  • art. 11 d.P.R. n. 1124 del 1965

    Norma richiamata dal ricorrente a sostegno dell'azione di regresso INAIL.

  • art. 75, comma 3, c.p.p.

    Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge

    La disposizione, di natura eccezionale e da interpretarsi restrittivamente, richiede identità soggettiva e oggettiva tra il giudizio penale e quello civile; in difetto, non opera la sospensione.

  • art. 651 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sulla efficacia del giudicato penale nel processo civile.

  • art. 652 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sulla efficacia del giudicato penale nel processo civile.

  • art. 654 c.p.p.

    L'efficacia della sentenza penale non può fare stato verso soggetti che non siano stati parte del processo penale, quale era l'INAIL nel caso concreto.

  • art. 61, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008

    Norma che consente, in determinati casi, la costituzione dell'INAIL come parte civile nel processo penale; richiamata per spiegare l'evoluzione giurisprudenziale, ma non decisiva nel caso concreto.

  • art. 74 c.p.p.

    Le azioni di restituzione e di risarcimento richiamate dalla norma sono state menzionate per il confronto con l'azione di regresso, senza mutare l'esito sulla sospensione.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria del processo civile per pendenza di giudizio penale è misura eccezionale e va interpretata restrittivamente: per applicarla occorre una piena coincidenza tra oggetto e soggetti dei due giudizi.
  • Se il giudizio penale riguarda un soggetto diverso da quello convenuto nel giudizio civile, l'art. 75, comma 3, c.p.p. non consente la sospensione necessaria, anche quando i fatti storici siano i medesimi.
  • L'azione di regresso dell'INAIL verso la datrice di lavoro non è automaticamente attratta dalle regole di sospensione previste per l'azione civile da reato: la verifica decisiva resta quella sull'identità soggettiva tra i due processi.
  • Il rischio di giudicati contrastanti, per giustificare una sospensione facoltativa, non può essere evocato in modo apodittico o tautologico, ma richiede una motivazione specifica sul valore concreto dell'uniformità delle decisioni nel caso dedotto.
  • Il sistema processuale privilegia la separazione e l'autonomia dei giudizi civile e penale; l'eventuale difformità degli esiti è un rischio ordinariamente tollerato dall'ordinamento, fermo il rispetto del giusto processo.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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