Cassazione Civile, Ordinanza n. 41304/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia tributaria pendente e ha dichiarato estinto il processo. Ha altresì precisato che, in base al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, richiamando in via generale anche l'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di due avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2003 e 2004, con i quali venivano recuperati a tassazione ricavi non dichiarati e IVA indebitamente detratta, ai fini IRES, IRAP e IVA. In appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte le ragioni dell'Ufficio, confermando per il resto l'annullamento degli atti impositivi. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, limitatamente alla parte della sentenza riferita all'accertamento per il 2003, poiché per il 2004 la contribuente aveva già aderito alla definizione della lite ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha chiesto la sospensione, allegando di avere presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018 e di avere versato in unica soluzione l'intero importo dovuto. Poiché entro il 31 dicembre 2020 nessuna parte ha chiesto la trattazione e non risulta alcun diniego della definizione, la Corte ha rilevato l'estinzione del processo per effetto della disciplina sulla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011
Richiamato come base della definizione della lite già intervenuta per il periodo d'imposta 2004, con conseguente estraneità di tale annualità al ricorso per cassazione.
artt. 6 e 7 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
Sono le norme che consentono la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; la presentazione dell'istanza e il pagamento dell'importo dovuto, unitamente alla mancata istanza di trattazione entro il termine previsto e all'assenza di diniego, determinano l'estinzione del processo.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Prevede che, se nessuna parte chiede la trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non interviene diniego della definizione, il processo si estingue per decorso del termine.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come principio generale secondo cui, nei processi tributari estinti, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la definizione agevolata della controversia pendente, una volta perfezionata nei modi e nei termini previsti dalla legge, determina l'estinzione del processo senza necessità di una pronuncia sul merito.
- L'estinzione opera quando la parte interessata presenta tempestiva domanda di definizione, effettua il pagamento dovuto e, entro il termine finale stabilito, nessuna parte richiede la trattazione e non sia stato emesso un diniego della definizione.
- Quando il processo tributario si estingue per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la regola speciale richiamata dalla legge e il principio generale del processo tributario.
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