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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19099/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso/contestazione in materia di imposte sui redditi relativo al trattamento fiscale di somme corrisposte a titolo di spese di viaggio. Il giudice di merito aveva accolto la tesi del contribuente, escludendo tali somme dalla base imponibile del lavoratore dipendente perché ritenute rimborsi non tassabili, e la decisione era stata confermata in appello dalla CTR Sicilia. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso principale deducendo, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la disciplina delle spese di viaggio sarebbe stata applicata erroneamente. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale autonomo lamentando, a sua volta, la compensazione delle spese di lite disposta dalla CTR senza adeguata motivazione, in asserita violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 91 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva escluso dalla imponibilità le somme corrisposte per spese di viaggio, poiché commisurate in modo diretto al chilometraggio percorso e quindi aventi natura di rimborso spese e non di retribuzione. Ha invece accolto il ricorso incidentale del contribuente, rilevando che la compensazione delle spese processuali era stata disposta senza un’adeguata specificazione dei giusti motivi richiesti dalla disciplina applicabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare la disciplina fiscale applicata alle spese di viaggio.

  • art. 51 d.P.R. n. 917/1986

    le indennità di trasferta fuori dal territorio comunale sono esenti entro limiti normativamente stabiliti; le spese di viaggio e trasporto restano distinte dall’indennità e, se rimborsate analiticamente o parametrate all’effettivo esborso, non concorrono alla base imponibile nei limiti e secondo la struttura prevista dalla norma.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    è stata richiamata nel ricorso incidentale per contestare la compensazione delle spese di lite.

  • art. 91 c.p.c.

    è stata richiamata nel ricorso incidentale in relazione al regime delle spese processuali e alla loro regolazione da parte del giudice.

  • art. 92 c.p.c.

    nella formulazione applicabile ratione temporis, modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, l. n. 263 del 2005

    in assenza di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese richiede l’indicazione di giusti motivi specifici, non riducibili a formule generiche, al valore modesto della causa o a motivazioni apparenti.

  • art. 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

    richiamato nei precedenti giurisprudenziali citati per escludere l’assoggettamento a imposta di rimborsi aventi funzione restitutoria e non retributiva.

  • art. 48 d.P.R. 29 settembre 1986, n. 917

    richiamato nei precedenti giurisprudenziali citati per il medesimo principio in tema di rimborsi spese non assimilabili a retribuzione.

Massime di principio

  • In tema di imposte sui redditi, le somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e adeguatamente parametrate all’esborso o al chilometraggio hanno funzione restitutoria e non retributiva, sicché non concorrono alla formazione del reddito del percettore nei limiti in cui restino distinte dall’indennità di trasferta.
  • L’indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio sono voci concettualmente diverse: la prima ha natura forfettaria e ristora il disagio della prestazione resa fuori sede; le seconde sono somme destinate a reintegrare un costo effettivo per raggiungere il luogo di esecuzione della prestazione.
  • La qualificazione fiscale delle somme dipende dal criterio di corresponsione: il rimborso analitico, fondato su spese documentate, non produce tassazione; il rimborso forfetario, se eccedente i limiti normativi, può invece concorrere al reddito.
  • La compensazione delle spese processuali, quando non ricorra soccombenza reciproca, richiede una motivazione specifica e non meramente apparente sui giusti motivi che la sorreggono.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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